Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2002, n. 41709
CASS
Sentenza 5 novembre 2002

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La fattispecie prevista dall'art. 677 cod. pen. (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) configura un reato proprio che può essere commesso soltanto dal proprietario dell'edificio o dal non proprietario che, per legge o per convenzione, sia obbligato alla conservazione o alla vigilanza del medesimo. Ne consegue che il conduttore dell'appartamento sito nell'edificio non è destinatario, in quanto tale, del precetto di cui al citato articolo, atteso che, a norma dell'art. 1576 cod. civ., tutte le riparazioni necessarie per il mantenimento della cosa locata sono a carico del locatore e non già del conduttore e che costui ha solo l'onere, secondo quanto dispone l'art. 1583 stesso codice, di non opporsi alla loro esecuzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2002, n. 41709
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41709
    Data del deposito : 5 novembre 2002

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