Sentenza 5 novembre 2002
Massime • 1
La fattispecie prevista dall'art. 677 cod. pen. (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) configura un reato proprio che può essere commesso soltanto dal proprietario dell'edificio o dal non proprietario che, per legge o per convenzione, sia obbligato alla conservazione o alla vigilanza del medesimo. Ne consegue che il conduttore dell'appartamento sito nell'edificio non è destinatario, in quanto tale, del precetto di cui al citato articolo, atteso che, a norma dell'art. 1576 cod. civ., tutte le riparazioni necessarie per il mantenimento della cosa locata sono a carico del locatore e non già del conduttore e che costui ha solo l'onere, secondo quanto dispone l'art. 1583 stesso codice, di non opporsi alla loro esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2002, n. 41709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41709 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 05/11/2002
1. Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 00852
3. Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 017512/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OM OV N. IL 23/05/1950;
avverso SENTENZA del 24/11/2001 TRIBUNALE di EBOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO;
il Procuratore Generale in persona del Dr. Luigi CIAMPOLI, che ha concluso per la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno, previa qualificazione dell'impugnazione come appello;
OSSERVA
1. Con sentenza in data 24 novembre 2001 il Tribunale di Salerno - sezione distaccata di Eboli - condannava OM NN, imputato del reato di cui all'art. 677 cod. pen. (quale proprietario di un immobile aveva omesso di provvedere ai lavori necessari a rimuovere i pericoli per la pubblica e privata incolumità evidenziati dall'ordinanza sindacale del 4.2.1999), alla pena di lire duecentomila di ammenda.
Il tribunale, per quanto interessa in questa sede, affermava che a nulla rilevava che l'imputato non fosse il proprietario dell'immobile in questione ma soltanto conduttore di un appartamento dello stesso, atteso che l'obbligo giuridico di attivarsi per eliminare i pericoli derivanti dalla minaccia di rovina di un edificio è posto non solo al proprietario, ma anche a carico di chi è obbligato per lui alla sua conservazione ovvero al conduttore del medesimo.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello - correttamente qualificato, a norma dell'art. 593 c.p.p., ricorso per Cassazione dalla Corte di appello di Salerno nell'ordinanza in data 10 aprile 2002, con la quale ha trasmesso, a norma dell'art. 568 co. 5 c.p.p., gli atti alla Corte di Cassazione - il OM, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce violazione ed erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) e c) c.p.p. in relazione agli artt. 516 e 522 stesso codice e 677 cod. pen.), asserendo che era stato condannato per un fatto diverso da quello contestatogli (quale "conduttore" dell'immobile, mentre nel capo di imputazione gli era stato contestato di essere "proprietario" del medesimo) e che, in ogni caso, l'art. 677 cod. sanziona penalmente la condotta del proprietario dell'immobile ovvero dell'obbligato alla conservazione del medesimo e non già quella del semplice conduttore di un appartamento sito nello stesso.
3. Il ricorso è fondato.
Riguardo al primo motivo di gravame la Corte rileva che nella specie non v'è stata violazione del combinato disposto degli artt. 516 e 521 c.p.p., atteso che in tema di correlazione tra accusa e sentenza, il fatto non è che il complesso di quegli accadimenti che integrano il reato nella sua giuridica configurazione di condotta, nesso di causalità ed evento, di tal che allorquando si operi non una modifica di tali elementi, bensì una diversa loro valutazione, si è al di fuori della ipotesi in cui si rende necessaria, ai sensi dell'art. 516 c.p.p., la modifica del capo di imputazione. Ne discende che l'interpretazione della locuzione "...ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio..." esistente nell'art. 677 cod. pen. accolta nella sentenza impugnata non ha modificato il fatto contestato all'imputato, ma soltanto ha valutato la condizione soggettiva dello stesso come rientrante nella fattispecie prevista dal legislatore con l'uso della sopra indicata locuzione, di guisa che non è stato violato il principio della correlazione tra accusa e sentenza. Il secondo motivo di gravame è, invece, meritevole di accoglimento. Invero, la fattispecie prevista dall'art. 677 cod. pen. configura un reato proprio, che può essere commesso soltanto dal proprietario dell'edificio ovvero dal non proprietario che, per legge o per convenzione, sia obbligato alla conservazione o alla vigilanza del medesimo.
Ne discende che il conduttore di un appartamento sito nell'edificio, come tale, non è destinatario del precetto di cui all'art. 677 cod. pen. (cfr., Cass. Sez. 1^, 1.6.1981, Pedrotti, Cass. pen. 1982,
1541), atteso che a norma dell'art. 1576 cod. civ. tutte le riparazioni necessarie per il mantenimento della cosa locata sono a carico del locatore e non già del conduttore e che costui ha soltanto l'onere (art. 1583 cod. civ.) di non opporsi alla loro esecuzione: situazione, peraltro, non verificatasi nella specie che ci occupa, risultando, invece, dal testo della sentenza impugnata che l'odierno ricorrente, pur non avendone l'obbligo, si era attivato presso la competente autorità, alla quale aveva segnalato il pericolo per l'incolumità pubblica e privata derivante dallo stato dell'edificio in questione. Erroneamente, pertanto, il giudice del merito ha ritenuto che la mera qualifica di conduttore facesse rientrare tra i soggetti attivi del reato di cui all'art. 677 cod. pen. il OM, di guisa che la sentenza impugnata deve essere annullata, a norma dell'art. 620 lett. a) c.p.p., senza rinvio, atteso che non sussiste l'elemento materiale, riguardante il soggetto attivo del reato in questione che, essendo di natura propria, non può essere commesso da chiunque, ma soltanto dalle persone che rivestono le qualifiche espressamente indicate nella parte precettiva del citato art. 677.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2002