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Sentenza 21 aprile 2023
Sentenza 21 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2023, n. 17004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17004 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BE TO nata ad [...] il [...] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17004 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 04/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 11 ottobre 2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 29 giugno 2020 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti ET ER. Con la sentenza confermata in appello la ER era stata ritenuta responsabile (in concorso con IU LL) del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 73 d.P.R 9 ottobre 1990 n. 309 aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 (già art. 7, legge 12 luglio 1991 n. 203), commesso in Maddaloni dal 16 settembre 2015 al 5 marzo 2017 (capo 25 della imputazione). Per questo reato la ER è stata condannata alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione ed C 11.000 di multa. I giudici di merito hanno qualificato i fatti come violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90; non hanno applicato le attenuanti generiche;
hanno ritenuto sussistente la contestata recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale) e anche l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen;
hanno ritenuto che, nel concorso di due aggravanti ad effetto speciale, la più grave tra queste circostanze fosse la recidiva che comporta un aumento di pena di due terzi. La pena inflitta è stata determinata partendo da una pena base di anni due, mesi tre di reclusione ed C 4.500,00 di multa;
aumentata ad anni tre, mesi nove di reclusione ed C 7.500,00 di multa per la recidiva;
ulteriormente aumentata per l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 (entro i limiti previsti dall'art. 63, comma 4, cod. pen.) ad anni quattro di reclusione ed C 8.000,00 di multa;
aumentata ad anni cinque, mesi sei di reclusione ed C 11.000,00 di multa ai sensi dell'art. 81, ultimo comma, cod. pen. 2. Contro la sentenza, l'imputata ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore. Il ricorso si articola in più motivi che riproducono in larga parte i motivi di appello e sono spesso ripetitivi tanto che risulta difficile sintetizzarli. Sembrano riferirsi, inoltre, anche al capo 24) dell'imputazione che riguarda continuate violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/90 ascritte al coimputato RA LI. In estrema sintesi (come consentito dall'art. 173 comma 1 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.), lamentando vizi di motivazione e violazione di legge con particolare riguardo alla disposizione prevista dall'art. 192 cod. proc. pen., la difesa si duole: - che sia stata affermata la penale responsabilità dell'imputata sulla base di una erronea lettura dei risultati di intercettazioni telefoniche nelle quali la ER non compare;
- che la sentenza di appello abbia fatto ampio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado;
2 - che sia stata ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. con una motivazione generica, illogica e carente perché fondata sulle dichiarazioni di due testimoni che non facevano riferimento al periodo in contestazione (16 settembre 2015 - 5 marzo 2017) ma ad un periodo precedente e si riferivano principalmente all'ex marito della ER (NT LI); - che la Corte di appello non abbia fornito motivazione adeguata in ordine alla sussistenza in capo alla ER dell'elemento psicologico necessario per ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 416 bis.l. A questo proposito, la difesa osserva che la ER non agì al fine di favorire il clan camorristico e che il vantaggio per il clan fu, al massimo, una conseguenza da lei «accettata, peraltro a malincuore». Quanto al trattamento sanzionatorio, la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge e sostiene: - che la Corte di appello ha immotivatamente respinto la richiesta di riconoscere il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del processo ed altre violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 per le quali vi è stata condanna definitiva (dalla sentenza di primo grado risulta che si tratta di un fatto dell'agosto 2007 - giudicato con sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 dicembre 2008, irrevocabile il 24 settembre 2008 - e di un fatto commesso a Napoli il 4 aprile 2011 - giudicato con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Napoli del 18 novembre 2011, irrevocabile il 9 dicembre 2012 -); - che, in ogni caso, tali precedenti non potevano essere ritenuti espressione di maggior pericolosità sociale e, pertanto, la recidiva avrebbe dovuto essere disapplicata;
- che nelle precedenti sentenze di condanna non era mai stata dichiarata la recidiva sicché l'aggravante prevista dall'art. 99, comma 4, cod. pen. non avrebbe potuto essere ritenuta sussistente;
- che non è stata motivata la mancata applicazione delle attenuanti generiche;
- che la pena è eccessiva e non è dato comprendere dalla sentenza impugnata il percorso logico giuridico che è stato seguito per determinarla. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nessuno dei motivi del ricorso supera il vaglio di ammissibilità, salvo quello relativo all'applicazione della recidiva reiterata che è infondato. 3 2. I motivi di ricorso riproducono quasi pedissequamente le censure sollevate nell'atto di appello senza confrontarsi in alcun modo con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale e si destinano, per ciò solo, all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale l'impugnazione è prevista e ammessa: vale a dire la critica argomentata al provvedimento che, nel caso in esame, è stato, nella sostanza, del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). A questo proposito non è inutile ricordare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità sul provvedimento impugnato deve essere volto a verificare: che la motivazione della pronuncia sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
non sia internamente "contraddittoria", sia quindi esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
non risulti fondata su argomenti logicamente "incompatibili" con «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame» in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Alla Corte di cassazione è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Un tal modo di procedere, infatti, trasformerebbe la Corte da giudice di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto (tra tante: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). 3. Muovendo da tali premesse tutti i motivi articolati nel ricorso quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputata e alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 416 bis.1 appaiono inammissibili. Non è possibile, infatti, censurare una sentenza solo perché - come è avvenuto nel caso di specie - esamina i motivi di gravame con criteri omogenei a quelli del primo giudice e opera frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza. In questi casi, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, essendovi concordanza nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo 4 argomentativo (cfr. tra le tante: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Basta riferire allora che le sentenze di merito richiamano le dichiarazioni di due acquirenti (IN PO e IU MA) i quali hanno riconosciuto in ET ER e in IU LL le persone da cui acquistavano cocaina e hanno riferito di essersi talvolta recati, a tal fine, a casa della ER, abitazione della quale sono stati in grado di indicare l'indirizzo. I giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto attendibili tali dichiarazioni perché rese da testimoni credibili. La circostanza che, nel cellulare sequestrato ad LL, non vi sia traccia dei contatti telefonici con tali acquirenti è stata valutata irrilevante atteso che egli potrebbe avere utilizzato utenze differenti non cadute in sequestro e tale argomentazione non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. La sentenza impugnata sottolinea che le attendibili dichiarazioni dei testimoni PO e MA collocano l'attività di spaccio svolta dall'imputata fino all'aprile 2017 e in una zona (il territorio di Maddaloni) soggetta al controllo dell'organizzazione camorristica «Clan Belforte - Gruppo Maddaloni» e che, alla luce delle convergenti dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia escussi in giudizio, per esercitare attività di spaccio in quella zona era necessario versare al clan una parte del ricavato della attività. Al mutare degli equilibri del clan - che poteva dipendere, ad esempio, agli arresti di alcuni esponenti di spicco della associazione - tali modalità operative non mutavano. La sentenza impugnata sottolinea (pag.7 della motivazione) che secondo i collaboratori RD e La Manna tale situazione esisteva anche nel periodo 2015-2017, cui si riferiscono i reati contestati alla ER, e che RD ha fatto espresso riferimento a lei come soggetto tenuto al versamento di somme perché operante nella zona. Sotto il profilo dell'elemento psicologico, che deve connotare l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., la Corte territoriale sottolinea, richiamando la decisione del Tribunale, che non basta ad escluderne la sussistenza il fatto che il pagamento fosse preteso, sia in ragione degli stabili legami personali e familiari che legano la ER al clan sia in ragione del fatto che l'attività di spaccio era svolta stabilmente previa autorizzazione del clan: era quindi nei fatti idonea ad arricchirne le casse e compiuta nella piena consapevolezza che tale risultato si sarebbe prodotto. Si deve ricordare allora che, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, «la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, prevista dall'art. 7, d. I. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in I. 12 luglio 1991, n. 203, ha natura soggettiva, in quanto incentrata su una particolare motivazione a delinquere, desumibile anche dalle modalità dell'azione, rilevanti 5 quali parametri rivelatori del substrato psicologico di detta aggravante;
tuttavia, ai fini della sua configurabilità, occorre valutare l'oggettiva idoneità del delitto ad agevolare, non necessariamente il consolidamento o il rafforzamento del sodalizio, ma l'attività dell'associazione stessa, ovvero una delle manifestazioni esterne della vita della medesima» (Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538; Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615). 4. Non hanno maggior pregio i rilievi sollevati con riferimento al trattamento sanzionatorio. Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, si osserva che al fine di ritenere o escludere tali circostanze attenuanti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899). Le sentenze di primo e secondo grado hanno ritenuto rilevante in senso negativo la gravità dei fatti. La sentenza impugnata, inoltre, ha ritenuto che i precedenti specifici non consentissero di giustificare una attenuazione della pena sol perché, dopo i fatti, la ER si è adoperata per avviare una attività lavorativa lecita e si tratta di motivazione non contraddittoria né manifestamente illogica, non censurabile, dunque, in questa sede. La pena base è stata determinata nella misura di anni due, mesi tre di reclusione ed C 4.500,00 di multa e, su questo punto, le censure sollevate dalla ricorrente sono generiche. Basta perciò ricordare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, circostanza che non ricorre nel caso di specie (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). Per quanto riguarda il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio e altre violazioni della legge in materia di stupefacenti giudicate con sentenza irrevocabili, la Corte di appello ha sottolineato che i fatti oggetto di quelle sentenze furono commessi nell'agosto 2007 (sentenza 6 della Corte di appello di Napoli del 10 dicembre 2008, irrevocabile il 24 settembre 2008) e il 4 aprile 2011 (sentenza del G.u.p. del Tribunale di Napoli del 18 novembre 2011, irrevocabile il 9 dicembre 2012) e la distanza temporale tra quei fatti e quelli per cui si procede è tale per cui non può ravvisarsi un programma criminoso unitario trattandosi di singole condotte che potrebbero ben essere «frutto di scelte contingenti» e dimostrano solo la scelta di «violare ripetutamente le leggi penali in materia di stupefacenti» nella quale si esprime la maggiore pericolosità sociale che sostiene la scelta di non disapplicare la recidiva. Si tratta, ancora una volta, di una motivazione conforme ai principi di diritto che regolano la materia. Come noto, infatti, «in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 1253 del 15/03/1994, Castaldo, Rv. 198919) e, non illogicamente, la Corte territoriale ha ritenuto che una tale preventiva rappresentazione e deliberazione non sia configurabile nel caso di specie. 5. Si deve esaminare a questo punto l'unico motivo di ricorso che, involgendo una questione di diritto, supera il vaglio di ammissibilità. La difesa sostiene che nelle precedenti sentenze di condanna non era mai stata dichiarata la recidiva sicché l'aggravante dell'art. 99, comma 4, cod. pen. non avrebbe potuto essere ritenuta sussistente. La questione è di indubbio rilievo perché incide nella determinazione della pena atteso che tra le due aggravanti ad effetto speciale ritenute sussistenti, la più grave è stata individuata nella recidiva e che, ai sensi dell'art. 81 ultimo comma, cod. pen., l'applicazione della recidiva reiterata fa sì che l'aumento per continuazione debba essere determinato in misura non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. La sentenza di appello e quella di primo grado hanno ritenuto sussistente la recidiva reiterata sulla base dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui «ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale» (Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, Di Maio, Rv. 281229; Sez. 2, n. 35159 del 01/07/2022, Lodi, Rv. 283848). 7 Con ordinanza del 13 settembre 2022 (n. 36738/22) la quinta Sezione penale di questa Corte ha ritenuto che tale orientamento maggioritario dovesse essere oggetto di ripensamento «a favore della tesi secondo cui, ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata, è necessaria una sentenza, divenuta irrevocabile anteriormente al fatto per il quale si procede, che abbia condannato l'imputato per un reato aggravato dalla recidiva» (pag. 5 della motivazione). Nella consapevolezza che questo avrebbe determinato un contrasto giurisprudenziale, si è ritenuto di rimettere la questione alle Sezioni Unite, cui è stato chiesto di valutare: «se, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata sia necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice contenuta in una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero sia sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che manifestino una sua maggiore pericolosità sociale». La questione è stata esaminata e decisa il 30 marzo 2023. Come risulta dalla informazione provvisoria n. 4/2023, il supremo Collegio ha ritenuto di dover dare continuità all'orientamento maggioritario e ha ritenuto sufficiente ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata «che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione». Nel caso di specie, la ER • risulta aver riportato varie condanne per contrabbando doganale e due condanne per violazioni della legge in materia di stupefacenti sicché sussistono gli estremi della recidiva reiterata. I giudici di merito hanno ritenuto che la prossimità temporale tra i fatti già giudicati e quelli oggetto del procedimento, fosse significativa di una spiccata propensione a delinquere e di maggior pericolosità sociale. Di conseguenza, hanno ritenuto che della recidiva reiterata si dovesse tenere conto nella determinazione della pena. Hanno osservato in proposito che, anche nelle violazioni della legge in materia di stupefacenti oggetto delle precedenti condanne, la ER aveva commercializzato cocaina e che il presente procedimento ha visto un coinvolgimento nell'attività di spaccio dell'intero nucleo familiare. I giudici di merito, dunque, hanno ritenuto che, per la loro gravità e offensività, le condotte oggetto del procedimento fossero prosecuzioni significative di un processo delinquenziale avviato di cui vi era traccia nelle precedenti condanne e una motivazione siffatta non può essere considerata carente o contraddittoria né manifestamente illogica. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 8
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consig estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17004 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 04/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 11 ottobre 2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 29 giugno 2020 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti ET ER. Con la sentenza confermata in appello la ER era stata ritenuta responsabile (in concorso con IU LL) del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 73 d.P.R 9 ottobre 1990 n. 309 aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 (già art. 7, legge 12 luglio 1991 n. 203), commesso in Maddaloni dal 16 settembre 2015 al 5 marzo 2017 (capo 25 della imputazione). Per questo reato la ER è stata condannata alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione ed C 11.000 di multa. I giudici di merito hanno qualificato i fatti come violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90; non hanno applicato le attenuanti generiche;
hanno ritenuto sussistente la contestata recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale) e anche l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen;
hanno ritenuto che, nel concorso di due aggravanti ad effetto speciale, la più grave tra queste circostanze fosse la recidiva che comporta un aumento di pena di due terzi. La pena inflitta è stata determinata partendo da una pena base di anni due, mesi tre di reclusione ed C 4.500,00 di multa;
aumentata ad anni tre, mesi nove di reclusione ed C 7.500,00 di multa per la recidiva;
ulteriormente aumentata per l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 (entro i limiti previsti dall'art. 63, comma 4, cod. pen.) ad anni quattro di reclusione ed C 8.000,00 di multa;
aumentata ad anni cinque, mesi sei di reclusione ed C 11.000,00 di multa ai sensi dell'art. 81, ultimo comma, cod. pen. 2. Contro la sentenza, l'imputata ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore. Il ricorso si articola in più motivi che riproducono in larga parte i motivi di appello e sono spesso ripetitivi tanto che risulta difficile sintetizzarli. Sembrano riferirsi, inoltre, anche al capo 24) dell'imputazione che riguarda continuate violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/90 ascritte al coimputato RA LI. In estrema sintesi (come consentito dall'art. 173 comma 1 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.), lamentando vizi di motivazione e violazione di legge con particolare riguardo alla disposizione prevista dall'art. 192 cod. proc. pen., la difesa si duole: - che sia stata affermata la penale responsabilità dell'imputata sulla base di una erronea lettura dei risultati di intercettazioni telefoniche nelle quali la ER non compare;
- che la sentenza di appello abbia fatto ampio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado;
2 - che sia stata ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. con una motivazione generica, illogica e carente perché fondata sulle dichiarazioni di due testimoni che non facevano riferimento al periodo in contestazione (16 settembre 2015 - 5 marzo 2017) ma ad un periodo precedente e si riferivano principalmente all'ex marito della ER (NT LI); - che la Corte di appello non abbia fornito motivazione adeguata in ordine alla sussistenza in capo alla ER dell'elemento psicologico necessario per ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 416 bis.l. A questo proposito, la difesa osserva che la ER non agì al fine di favorire il clan camorristico e che il vantaggio per il clan fu, al massimo, una conseguenza da lei «accettata, peraltro a malincuore». Quanto al trattamento sanzionatorio, la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge e sostiene: - che la Corte di appello ha immotivatamente respinto la richiesta di riconoscere il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del processo ed altre violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 per le quali vi è stata condanna definitiva (dalla sentenza di primo grado risulta che si tratta di un fatto dell'agosto 2007 - giudicato con sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 dicembre 2008, irrevocabile il 24 settembre 2008 - e di un fatto commesso a Napoli il 4 aprile 2011 - giudicato con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Napoli del 18 novembre 2011, irrevocabile il 9 dicembre 2012 -); - che, in ogni caso, tali precedenti non potevano essere ritenuti espressione di maggior pericolosità sociale e, pertanto, la recidiva avrebbe dovuto essere disapplicata;
- che nelle precedenti sentenze di condanna non era mai stata dichiarata la recidiva sicché l'aggravante prevista dall'art. 99, comma 4, cod. pen. non avrebbe potuto essere ritenuta sussistente;
- che non è stata motivata la mancata applicazione delle attenuanti generiche;
- che la pena è eccessiva e non è dato comprendere dalla sentenza impugnata il percorso logico giuridico che è stato seguito per determinarla. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nessuno dei motivi del ricorso supera il vaglio di ammissibilità, salvo quello relativo all'applicazione della recidiva reiterata che è infondato. 3 2. I motivi di ricorso riproducono quasi pedissequamente le censure sollevate nell'atto di appello senza confrontarsi in alcun modo con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale e si destinano, per ciò solo, all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale l'impugnazione è prevista e ammessa: vale a dire la critica argomentata al provvedimento che, nel caso in esame, è stato, nella sostanza, del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). A questo proposito non è inutile ricordare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità sul provvedimento impugnato deve essere volto a verificare: che la motivazione della pronuncia sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
non sia internamente "contraddittoria", sia quindi esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
non risulti fondata su argomenti logicamente "incompatibili" con «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame» in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Alla Corte di cassazione è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Un tal modo di procedere, infatti, trasformerebbe la Corte da giudice di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto (tra tante: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). 3. Muovendo da tali premesse tutti i motivi articolati nel ricorso quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputata e alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 416 bis.1 appaiono inammissibili. Non è possibile, infatti, censurare una sentenza solo perché - come è avvenuto nel caso di specie - esamina i motivi di gravame con criteri omogenei a quelli del primo giudice e opera frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza. In questi casi, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, essendovi concordanza nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo 4 argomentativo (cfr. tra le tante: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Basta riferire allora che le sentenze di merito richiamano le dichiarazioni di due acquirenti (IN PO e IU MA) i quali hanno riconosciuto in ET ER e in IU LL le persone da cui acquistavano cocaina e hanno riferito di essersi talvolta recati, a tal fine, a casa della ER, abitazione della quale sono stati in grado di indicare l'indirizzo. I giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto attendibili tali dichiarazioni perché rese da testimoni credibili. La circostanza che, nel cellulare sequestrato ad LL, non vi sia traccia dei contatti telefonici con tali acquirenti è stata valutata irrilevante atteso che egli potrebbe avere utilizzato utenze differenti non cadute in sequestro e tale argomentazione non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. La sentenza impugnata sottolinea che le attendibili dichiarazioni dei testimoni PO e MA collocano l'attività di spaccio svolta dall'imputata fino all'aprile 2017 e in una zona (il territorio di Maddaloni) soggetta al controllo dell'organizzazione camorristica «Clan Belforte - Gruppo Maddaloni» e che, alla luce delle convergenti dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia escussi in giudizio, per esercitare attività di spaccio in quella zona era necessario versare al clan una parte del ricavato della attività. Al mutare degli equilibri del clan - che poteva dipendere, ad esempio, agli arresti di alcuni esponenti di spicco della associazione - tali modalità operative non mutavano. La sentenza impugnata sottolinea (pag.7 della motivazione) che secondo i collaboratori RD e La Manna tale situazione esisteva anche nel periodo 2015-2017, cui si riferiscono i reati contestati alla ER, e che RD ha fatto espresso riferimento a lei come soggetto tenuto al versamento di somme perché operante nella zona. Sotto il profilo dell'elemento psicologico, che deve connotare l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., la Corte territoriale sottolinea, richiamando la decisione del Tribunale, che non basta ad escluderne la sussistenza il fatto che il pagamento fosse preteso, sia in ragione degli stabili legami personali e familiari che legano la ER al clan sia in ragione del fatto che l'attività di spaccio era svolta stabilmente previa autorizzazione del clan: era quindi nei fatti idonea ad arricchirne le casse e compiuta nella piena consapevolezza che tale risultato si sarebbe prodotto. Si deve ricordare allora che, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, «la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, prevista dall'art. 7, d. I. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in I. 12 luglio 1991, n. 203, ha natura soggettiva, in quanto incentrata su una particolare motivazione a delinquere, desumibile anche dalle modalità dell'azione, rilevanti 5 quali parametri rivelatori del substrato psicologico di detta aggravante;
tuttavia, ai fini della sua configurabilità, occorre valutare l'oggettiva idoneità del delitto ad agevolare, non necessariamente il consolidamento o il rafforzamento del sodalizio, ma l'attività dell'associazione stessa, ovvero una delle manifestazioni esterne della vita della medesima» (Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538; Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615). 4. Non hanno maggior pregio i rilievi sollevati con riferimento al trattamento sanzionatorio. Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, si osserva che al fine di ritenere o escludere tali circostanze attenuanti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899). Le sentenze di primo e secondo grado hanno ritenuto rilevante in senso negativo la gravità dei fatti. La sentenza impugnata, inoltre, ha ritenuto che i precedenti specifici non consentissero di giustificare una attenuazione della pena sol perché, dopo i fatti, la ER si è adoperata per avviare una attività lavorativa lecita e si tratta di motivazione non contraddittoria né manifestamente illogica, non censurabile, dunque, in questa sede. La pena base è stata determinata nella misura di anni due, mesi tre di reclusione ed C 4.500,00 di multa e, su questo punto, le censure sollevate dalla ricorrente sono generiche. Basta perciò ricordare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, circostanza che non ricorre nel caso di specie (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). Per quanto riguarda il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio e altre violazioni della legge in materia di stupefacenti giudicate con sentenza irrevocabili, la Corte di appello ha sottolineato che i fatti oggetto di quelle sentenze furono commessi nell'agosto 2007 (sentenza 6 della Corte di appello di Napoli del 10 dicembre 2008, irrevocabile il 24 settembre 2008) e il 4 aprile 2011 (sentenza del G.u.p. del Tribunale di Napoli del 18 novembre 2011, irrevocabile il 9 dicembre 2012) e la distanza temporale tra quei fatti e quelli per cui si procede è tale per cui non può ravvisarsi un programma criminoso unitario trattandosi di singole condotte che potrebbero ben essere «frutto di scelte contingenti» e dimostrano solo la scelta di «violare ripetutamente le leggi penali in materia di stupefacenti» nella quale si esprime la maggiore pericolosità sociale che sostiene la scelta di non disapplicare la recidiva. Si tratta, ancora una volta, di una motivazione conforme ai principi di diritto che regolano la materia. Come noto, infatti, «in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 1253 del 15/03/1994, Castaldo, Rv. 198919) e, non illogicamente, la Corte territoriale ha ritenuto che una tale preventiva rappresentazione e deliberazione non sia configurabile nel caso di specie. 5. Si deve esaminare a questo punto l'unico motivo di ricorso che, involgendo una questione di diritto, supera il vaglio di ammissibilità. La difesa sostiene che nelle precedenti sentenze di condanna non era mai stata dichiarata la recidiva sicché l'aggravante dell'art. 99, comma 4, cod. pen. non avrebbe potuto essere ritenuta sussistente. La questione è di indubbio rilievo perché incide nella determinazione della pena atteso che tra le due aggravanti ad effetto speciale ritenute sussistenti, la più grave è stata individuata nella recidiva e che, ai sensi dell'art. 81 ultimo comma, cod. pen., l'applicazione della recidiva reiterata fa sì che l'aumento per continuazione debba essere determinato in misura non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. La sentenza di appello e quella di primo grado hanno ritenuto sussistente la recidiva reiterata sulla base dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui «ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale» (Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, Di Maio, Rv. 281229; Sez. 2, n. 35159 del 01/07/2022, Lodi, Rv. 283848). 7 Con ordinanza del 13 settembre 2022 (n. 36738/22) la quinta Sezione penale di questa Corte ha ritenuto che tale orientamento maggioritario dovesse essere oggetto di ripensamento «a favore della tesi secondo cui, ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata, è necessaria una sentenza, divenuta irrevocabile anteriormente al fatto per il quale si procede, che abbia condannato l'imputato per un reato aggravato dalla recidiva» (pag. 5 della motivazione). Nella consapevolezza che questo avrebbe determinato un contrasto giurisprudenziale, si è ritenuto di rimettere la questione alle Sezioni Unite, cui è stato chiesto di valutare: «se, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata sia necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice contenuta in una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero sia sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che manifestino una sua maggiore pericolosità sociale». La questione è stata esaminata e decisa il 30 marzo 2023. Come risulta dalla informazione provvisoria n. 4/2023, il supremo Collegio ha ritenuto di dover dare continuità all'orientamento maggioritario e ha ritenuto sufficiente ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata «che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione». Nel caso di specie, la ER • risulta aver riportato varie condanne per contrabbando doganale e due condanne per violazioni della legge in materia di stupefacenti sicché sussistono gli estremi della recidiva reiterata. I giudici di merito hanno ritenuto che la prossimità temporale tra i fatti già giudicati e quelli oggetto del procedimento, fosse significativa di una spiccata propensione a delinquere e di maggior pericolosità sociale. Di conseguenza, hanno ritenuto che della recidiva reiterata si dovesse tenere conto nella determinazione della pena. Hanno osservato in proposito che, anche nelle violazioni della legge in materia di stupefacenti oggetto delle precedenti condanne, la ER aveva commercializzato cocaina e che il presente procedimento ha visto un coinvolgimento nell'attività di spaccio dell'intero nucleo familiare. I giudici di merito, dunque, hanno ritenuto che, per la loro gravità e offensività, le condotte oggetto del procedimento fossero prosecuzioni significative di un processo delinquenziale avviato di cui vi era traccia nelle precedenti condanne e una motivazione siffatta non può essere considerata carente o contraddittoria né manifestamente illogica. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 8
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consig estensore