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Sentenza 16 ottobre 2023
Sentenza 16 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/10/2023, n. 28701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28701 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20992/2020 R.G. proposto da: COMUNE CITTA' SANT'ANGELO in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Valeria D’Ilio di Pescara e presso il suo studio ivi el.dom.to, in P.za Ettore Troilo 23, come da procura in atti;
-ricorrente- contro PELDO SAS DI D'TA IO F & C, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell’avvocato SANTIPICHI XAVIER ([...]) rappresentato e difeso dagli avvocati SERVALLI SARA ([...]), DI RI RC ([...]) controricorrente incidentale Civile Sent. Sez. 5 Num. 28701 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: BALSAMO MILENA Data pubblicazione: 16/10/2023 2 di 19 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA n. 179/2020 depositata il 06/03/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere MILENA BALSAMO. Sentito il P.G. che ha concluso per l’accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, respinti i restanti ed assorbito quello incidentale. FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La società Peldo s.a.s di D’AV FA & C. impugnava l’avviso di pagamento con il quale il Comune di Città Sant’Angelo quantificava la Tari dovuta per l’annualità 2015 in relazione ai locali commerciali ubicati in via Lungofino , eccependo il difetto dello ius impositionis da parte del Comune, in quanto i locali producevano esclusivamente imballaggi secondari e terziari, non assimilabili ex lege a quelli urbani ed avviati allo smaltimento a proprie cure e spese. Il Comune si costituiva sostenendo l’assimilabilità dei rifiuti prodotti a quelli urbani e in ogni caso il solo diritto della contribuente di ottenere una riduzione del tributo ex art. 9 del regolamento Tari che la prevede nelle sole ipotesi di produzione promiscua di rifiuti urbani e rifiuti speciali non assimilati. La CTP di Pescara accoglieva parzialmente il ricorso escludendo dalla tassabilità i locali destinati a magazzini e vendita. Il Comune interponeva gravame avverso la sentenza di prime cure sostenendo che la società non aveva fornito la prova della prevalenza dei rifiuti da imballaggi secondari e terziari rispetto a quelli urbani e che nella denuncia Tari era stata dichiarata la produzioni di rifiuti speciali non assimilabili in via estremamente generica, senza alcun riferimento alla tipologia di rifiuti prodotti;
3 di 19 deduceva, altresì, che con riferimento al magazzino la denuncia non specificava il rapporto tra superfici e produzione dei rifiuti. La CTR dell’Abruzzo respingeva l’appello del Comune, confermando la prima decisione, sul rilievo del divieto assoluto di immissione nel normale circuito dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari e della facoltà e non obbligo del contribuente di conferire i rifiuti da imballaggi secondari al servizio comunale. Aggiungeva che le carenze della originaria denuncia erano state superate con la dimostrazione in giudizio in ordine alla natura dei rifiuti speciali. L’amministrazione comunale ricorre, sulla base di quattro motivi per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe. Replica con controricorso la società Peldo s.a.s, la quale propone altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di tre censure. Il Comune di Città Sant’Angelo ha depositato memorie difensive di replica al ricorso incidentale condizionato, intitolate eccependone l’inammissibilità. Il P.G. ha concluso nel senso dell’accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, respinti i restanti ed assorbito quello incidentale. 1.Con il primo motivo di ricorso principale, l’ente comunale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 641 e 649, legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché degli artt. 221, 195, comma, 2, lett.e), artt. 224, 226 e 198, comma 1, d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152, dell’art. 3 del Regolamento comunale Tari, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ.; per avere la Commissione Regionale disapplicato il regolamento comunale nella parte in cui ha assimilato gli imballaggi terziari agli urbani, ritenendo sussistente il divieto di introdurre detti rifiuti speciali nel normale circuito dei rifiuti urbani. 4 di 19 La sentenza viene censurata per non aver considerato che in base al codice dell’ambiente il Comune ha il potere di assimilare i rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, allorquando essi sono destinati allo smaltimento e non al riciclo;
in particolare, si assume che ai sensi dell’art. 221 citato in rubrica, sarebbe ammesso il conferimento degli imballaggi primari e degli assimilati, salva la possibilità che sia il gestore del servizio a richiedere ai produttori e utilizzatori di procedere al ritiro degli stessi;
che il comma 3 del medesimo articolo consentirebbe agli utilizzatori di conferire al servizio pubblico gli imballaggi e rifiuti da imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell’art. 195 comma 2, lett.e, e dunque nel rispetto dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, con il conseguente potere ex art. 198 cit., di privativa comunale con riferimento alle fasi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti non avviati al riciclo. 2.La seconda censura denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, co. 649 e 684, legge del 27 dicembre 2013, n. 147 e dell’art. 25 del Regolamento Tari, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.; ciò perché la società aveva presentato una dichiarazione di variazione 29 gennaio 2015 del tutto generica in ordine alla tipologia dei rifiuti speciali non assimilabili prodotti, salvo inammissibilmente allegare soltanto nel corso del giudizio che si trattava di scarti da imballaggi secondari e terziari per avere il decidente ritenuto irrilevante la carente individuazione della natura dei rifiuti nella originaria denuncia, in quanto colmata in sede processuale attraverso la produzione documentale. La tesi del Comune attribuisce al contribuente l’onere di indicare, nella originaria denuncia, sia le superfici sulle quali si producono i rifiuti speciali non assimilati che la tipologia dei rifiuti prodotti, con esclusione della facoltà di individuare nella successiva fase giudiziale la natura dei rifiuti speciali non assimilati. 5 di 19 3. Il terzo motivo lamenta la violazione degli art. 1, co 649 legge 147/ 2013 e 9 del Regolamento Tari, nonché la violazione degli artt. 2697 cod civ. e 115, comma 2, cod.proc.civ., ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.; per avere la CTR escluso la tassabilità delle aree – magazzini e deposito – ove si producono prevalentemente rifiuti speciali non assimilati, non considerando che in aree destinate alla vendita all’ingrosso di mercerie si producono anche rifiuti urbani per la presenza degli operatori e dell’utenza. In ipotesi di produzione promiscua, l’art. 9 del Regolamento Tari prevede una serie di percentuali di abbattimento delle superfici, quando non sia possibile delimitare esattamente le porzioni in cui si producono gli uni e gli altri. 4. L’ultimo strumento di ricorso prospetta la violazione dell’art.3 d.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, nonché dell’art. 1, co.649 e 654, legge n. 147/2013 e dell’art. 13 del Regolamento Tari ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.. Per avere i giudici territoriali escluso integralmente l’applicazione della Tari, senza distinguere tra parte fissa e parte variabile della tariffa, dove la prima è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, mentre la seconda è rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. 5.Con il primo mezzo del ricorso incidentale condizionato si lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 1, comma 685, legge n. 147/2013, nonché dell'articolo 25 del Regolamento comunale Tari del 2015, per non avere il decidente valutato la correttezza e completezza della predisposizione della denuncia in variazione, redatta conformemente al disposto di cui all'articolo 1 citato. 6 di 19 Sostiene la società che il citato articolo 1, comma 685, dispone che <la dichiarazione redatta su modello emesso a disposizione dal comune ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo;
in tal caso la va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo quello sono intervenute le predette punto al fine di acquisire informazioni riguardanti lato toponomastica e numerazione civica interna ed esterna ciascun nella delle unità immobiliari destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i catastali, numero civico ubicazione dell'immobile interno ove esistente>. Tale normativa è stata integrata dal Regolamento comunale che all'articolo 25 prescrive i dati da indicare in denuncia corrispondenti a quelli elencati nella denuncia di variazione di cui al documento allegato (n. 3). In particolare, la società ha trascritto il contenuto dell'articolo 25 del regolamento che prevede oltre ai dati catastali, l'individuazione della superficie calpestabile e della destinazione d'uso dei singoli locali nonché l'indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani. La società assume di aver allegato la denuncia, la planimetria dell'immobile con analitica leggenda di individuazione di ciascuna area in cui è composto il cespite e delle aree in cui si producono rifiuti speciali, precisando che già in sede amministrativa, aveva fornito al Comune apposita planimetria con legenda esplicativa al fine di portare alla conoscenza dell'ente la superficie in cui si producono rifiuti speciali. 6.La seconda censura del ricorso incidentale denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo ai fini del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Commissione tributaria regionale adita valutato gli elementi di fatto costituiti dalla legenda 7 di 19 posta in calce alla planimetria allegata alla denuncia di variazione del 30 gennaio 2015. 7.Con la terza censura si prospetta, ex articolo 360, primo comma, numero 4, cod.proc.civ, la nullità della sentenza in relazione all'articolo 116, primo comma, cod. proc. civ per errata valutazione di un elemento di prova dedotto in giudizio da parte della società contribuente rappresentato <dall’omesso esame della denuncia in variazione del 30 gennaio 2015 presentata dalla società al comune ricorrente>. 8.Il primo ed il terzo motivo del ricorso principale, in quanto logicamente connessi, possono essere trattati congiuntamente: essi sono infondati perché frontalmente confliggenti con l’ormai consolidato assetto interpretativo adottato, in materia, da questa Corte di legittimità, che di seguito si riassume ed al quale ad ogni buon conto interamente si rinvia (tra le innumerevoli: Cass.nn.4960/18, 10010/19, 8089/20, più recentemente riprese, proprio in tema di Tari, da Cass. nn. 5429/23, 5578/23, 8962/23 ed altre). Come è noto, il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (SU), prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la SU è stata sostituita dalla TI 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. Decreto HI) questa, a sua volta, dalla TI 2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), ed a sua volta sostituita dalla AR (art. 14 del 6 dicembre 2011, n. 201 del 2011, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214) ed ancora, infine, dalla TARI (tassa rifiuti) - tributo che costituisce una componente dell'imposta unica comunale (IUC) insieme con l'imposta municipale propria (IMU) ed il tributo per i servizi indivisibili (TASI) - istituita dalla legge di stabilità per l'anno 2014 (art. 1, comma 639 e ss., l. n. 147 del 2013). Nella successione legislativa, la TARI – oggetto di causa - ha 8 di 19 dunque sostituito, a decorrere dal gennaio 2014, i preesistenti omologhi tributi conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria, tanto che questa Corte ha più volte affermato che ad essa sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi che l'hanno immediatamente preceduta, quali appunto la SU e la TI (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2017, n. 22130; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2018, n. 1963; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2019, n. 12979; Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2021, n. 34635). Il presupposto della TARI (art. 1, comma 641, legge n. 147 del 2013) è <il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali aree scoperte, uso adibiti, suscettibili produrre rifiuti urbani. sono escluse dalla tari le scoperte pertinenziali accessorie tassabili, non operative, e comuni condominiali cui all'articolo 1117 del codice civile che siano detenute occupate in via esclusiva> essa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 641, legge cit.). Nella determinazione della superficie assoggettabile ad imposizione (art. 1, comma 649 l. cit.) non si tiene conto <di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere proprie spese i relativi produttori, condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento conformità alla normativa vigente. per produttori speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della tari, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni quota variabile del tributo proporzionali alle quantità produttore dimostra aver avviato riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. medesimo individua le aree produzione non assimilabili magazzini materie prime merci 9 19 funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dette attività produttive, ai quali estende divieto assimilazione>. Per quanto concerne il punto specifico di causa, costituito dallo smaltimento dei rifiuti da imballaggio, si è affermato - con riferimento al previgente d.lgs. n. 22 del 1997 (artt.34 segg.) - ma con conclusioni che trovano conferma anche nella disciplina posta dal d.lgs. n. 152 del 2006, artt. 216- bis e ss. - che essi costituiscono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, regime caratterizzato essenzialmente dalla attribuzione ai produttori ed agli utilizzatori della loro gestione (termine che comprende tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento); ciò vale in assoluto – secondo le definizioni di legge - per gli imballaggi terziari, per i quali è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, cioè, in sostanza, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale, ed anche per quelli secondari ove non assistiti da un servizio di raccolta differenziata (v., ex plurimis, Cass., 23 aprile 2020, n. 8088; Cass., 10 aprile 2019, n. 10010). Ferma quindi restando l’assegnazione ai Comuni della potestà regolamentare di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani (art. 21 decreto HI e successiva abrogazione della legge n. 146 del 5 1994, art. 39), resta che in base alla specialità del regime proprio degli imballaggi (secondari e terziari), tale assimilazione è con riguardo ad essi ex lege preclusa, in modo tale che quei regolamenti comunali che una tale assimilazione abbiano invece previsto (come si assume nella specie) vanno perciò disapplicati in parte qua dal giudice tributario, ex art. 7 d.lgs. 546/92, in quanto illegittimi (Cass. n. 627 del 19.10.2011; Cass. n. 627/2012; Cass. n. 4793/2016; Cass. 14414/2017; Cass. n. 6358 e 6359 del 2016; Cass., 23 aprile 2020, n. 8088; Cass., 10 aprile 2019, n. 10010). 10 di 19 8.1Correttamente, quindi, la CTR ha provveduto a disapplicare il regolamento comunale che ha assimilato gli imballaggi terziari ai rifiuti urbani, in quanto i regolamenti che una tale assimilazione abbiano previsto vanno disapplicati in parte qua dal giudice tributario (in questo senso già Cass. n. 627 del 18.01.2012, Rv. 621368 - 01, n. 4793 dell’11.03.16, Rv. 639127 - 01, n. 703 del 15.01.2019, Rv. 652499 - 01; 4960 del 2.03.2018, Rv. 649761 - 01; da ultimo Cass. n. 10010 del 12.03.2019, Rv. 653536 - 01, Cass. n. 22980 del 17.08.2021; Cass. 23.02.2023, n. 5578; Cass. n. 22333 del 25.07.2023, in motiv). 8.2In conclusione, indipendentemente dalla assimilazione per delibera o regolamento, la parte variabile della tariffa non va applicata con riguardo alle superfici di loro produzione continuativa e prevalente. Si tratta di conclusione che trova conferma anche alla luce degli articoli 221 e 226 d.lgs.n.152/06, i quali recepiscono anch'essi (art. 218) la pregressa definizione e l'articolazione distintiva degli imballaggi, escludendo il conferimento dei terziari ed ammettendolo per i secondari solo in contesto di attivata raccolta differenziata. Nè può avere ingresso - sulla base della nozione generale di ‘rifiuto’, ricondotta a qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi (art.183, co. 1^, lett.a)) - la distinzione operata in ricorso (e ripresa nella memoria del Comune) tra ‘rifiuti da imballaggi’ e ‘imballaggi ancora utilizzabili’, in ordine ai quali ultimi non si pone in realtà il problema del conferimento e smaltimento se non a loro volta dismessi e, per ciò solo, assunti nella categoria legale dei rifiuti ex art. 183 cit.. E’ stato chiarito, anche nelle citate pronunce del 14 marzo 2022 n. 8205 e 8222, che la «riduzione della superficie tassabile, in ragione della dimostrata produzione su di essa di rifiuti speciali, opera anche per quei particolari ‘rifiuti speciali’ costituiti dagli imballaggi terziari […] non assimilati né ex lege assimilabili ai rifiuti urbani 11 di 19 ordinari», affermandosi che «agli imballaggi terziari (nonché agli imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata) si applica appunto la disciplina di cui all’art.62, co. 3^ cit., il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l'esclusione della sola parte di esse in cui, per struttura e destinazione, si formino i rifiuti speciali;
per questa loro natura, gli imballaggi terziari non possono essere immessi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani (oggetto di privativa comunale) e devono essere comprovatamente conferiti ed avviati al recupero presso operatori autorizzati ex art.21 co. 7^ d.lgs 22/1997», precisandosi che «La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare sia l’inclusione degli imballaggi terziari in questo tipo di disciplina (Cass. nn. 10010/19; 703/19; 4960/18; 4793/16 ed altre), sia l’accollo in capo al contribuente dell’onere di provare tutti i presupposti della riduzione di superficie (natura speciale dei rifiuti;
entità della superficie di loro produzione;
autosmaltimento)» (così Cass., Sez. T., 14 marzo 2022, n, 8205 e nello stesso senso, Cass. Sez. T, 14 marzo 2022, n. 8222). 8.5 Cass. 21130/21 (con richiami anche della Cassazione penale in ordine alla qualificazione di rifiuto: v. Cass. Sez. 3^ Pen. Di Micco n. 48737/2013; Cass. Sez. 3^ Pen. Rizzi n. 50309/2014), dopo aver ribadito che, ai sensi della citata normativa, i rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati dai Comuni ai rifiuti urbani, nell'esercizio del potere ad essi restituito dall'art. 21, d.lgs. n. 22 del 1997, e che i regolamenti che una tale assimilazione abbiano previsto vanno perciò disapplicati in parte qua dal giudice tributario, ha poi posto in luce come la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia stata ridisciplinata dal Titolo 2^ del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente) senza soluzione di continuità (art. 264, co. 1, lett. i), d.lgs. cit.), con il d.lgs. n. 22 del 1997 (abrogato), attraverso 12 di 19 disposizioni che recepiscono la Direttiva 2004/12/CE, con la quale è stata integrata e modificata la Direttiva 94/62/CE. Sicchè ai sensi dell'art. 218, comma 1, lett. a) del d.lgs. sopra citato, si intende per imballaggio:< il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dai produttore ai consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo>mentre la successiva lett. f) della medesima disposizione definisce come rifiuto da imballaggio:< ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art. 183, comma 1, lett. a), esclusi i residui della produzione>e la lett. g) qualifica<gestione dei rifiuti da imballaggio: le attività di gestione cui all'art. 183, comma 1, lett. d)>>. E’ dunque evidente che l’intera problematica della imponibilità degli imballaggi debba in effetti più propriamente riferirsi ai rifiuti da imballaggio (e così la Commissione Tributaria Regionale nella sentenza impugnata), senza però che questo induca a conclusioni diverse da quelle fin qui esposte;
e ciò proprio per il confluire della nozione (anche) di rifiuto di imballaggio nella definizione legale generale di cui all’art. 183 cit., con riguardo alla fase della loro dismissione ed indipendentemente dalla possibilità di recupero o riutilizzo ad opera di terzi. 8.6 Con riferimento ai magazzini, questa Corte ha chiarito che «per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte dell’area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento dei magazzini 13 di 19 destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi» (così, anche da ultimo, in giudizio in cui era parte la medesima contribuente, Cass., Sez. T, 28 marzo 2023, nn. 8753 e 8754; Cass., Sez. T, 30 marzo 2023, n. 9032). L’uso del termine <<prevalente» di cui alla sopra citata disposizione rende irrilevante, ai fini che interessano, la presenza umana nella area, cosa cui, corte, per vero, non ha mai dubitato, dandola scontata e reputando, invece rilevante natura dei rifiuti prodotti (cfr. risalente cass., sez. t., 20 luglio 2009, n. 16859, dalla stessa controricorrente), il vale a rendere del tutto inconferente, anche perché relativa diversa ipotesi all’art. 62, comma 2, d.lgs. 15 novembre 1993, 507, riferimento necessaria assenza dell’uomo nell’area in contestazione.
8.7 rileva, inoltre, giudice merito, con vaglio logicamente motivato ed insindacabile tutte le risultanze istruttorie fornite parte privata, si sia convinto della raggiunta dimostrazione tutti i presupposti tassabilità delle superfici esame (magazzino vendita); ciò proprio ragione una valutazione continuità prevalenza produzione esse imballaggi assimilabili. ritiene questa possa essere efficacemente censurata diritto meglio comprovata ‘comune esperienza’ circa contemporanea altresì solidi urbani comunque assimilabili;
potrebbe anzi darsi addirittura notoria pacifica, ma ancora sé inficerebbe presupposto normativo esclusione da imposizione. tanto più fronte disciplina legislativa, qual è quella tari, riconduce causa esenzione ‘esclusiva’ 14 19 totalizzante assimilabili, bensì alle sue caratteristiche prevalenza. sicchè ben poteva merito convincersi fatto che, pur riconosciuta frequentazione locali alcuni dipendenti clienti (ma sempre sulla base commercio all'ingrosso gestione distanza molti ordinativi), spettasse appunto agli terziari secondari desunto sentenza perizia tecnica atti ricostruzione modalità ordinarie svolgimento dell’attività all’ingrosso, comportante utilizzo pressochè esclusivo assimilabili modesto accesso fisico clientela telematica degli ordini.
9. seconda censura merita accoglimento, assorbito ricorso incidentale. fermo restando era effettivamente onere società dichiarare inizialmente, o sede variazione, tributo sulle continuativa prevalente speciali tale doveva qui ritenersi soddisfatto;
delibazione dichiarazione variazione tal fine presentata nel gennaio 2015, allegata al controricorso. risultava sostanzialmente rispondente finalità normative conoscenza verificabilità, sul rilievo essa conteneva, mezzo planimetria legenda, specifica indicazione vari utilizzati vendita, deposito, uffici, ingresso servizi, attribuzione ripartita singoli settori produttive ovvero smaltiti servizio privato;
conformava, secondo modulistica messa dal comune, all’art.1 co. 649 684 legge quanto 25 regolamento comunale. vero piuttosto doglianza pare indebitamente sovrapporre requisiti dichiarativi denuncia ex art. 1 cit. vera propria ‘prova’ prodotti, dello smaltimento proprio. punto osserva seppure l'onere prova fatti costituenti l'obbligazione tributaria spetta via generale all'amministrazione, attiene quantificazione tassa posto carico dell'interessato un informazione, individuazione superficie assuma tassabile, quindi sottratta presunzione ricollegata legge, come detto, sola detenzione ad idonei. sennonchè doppio grado, rispettando sovvertendo regola dell’onere probatorio, reputato - all'esito complessiva, argomentata certo rivedibile quadro istruttorio, tra l’altro comprensivo formulari rifiuti, contratti stipulati imprese terze, giurata contribuente – quest’ultima avesse pienamente soddisfatto l’onere dimostrativo (oltre quello dichiarativo, espressa menzione tipologicamente definiti ‘speciali’ nelle aree questione) suo 10. quarto accoglimento. 147 2013 (art. 1, c. 651) dispone «il comune commisurazione tariffa tiene conto criteri determinati decreto presidente repubblica 27 aprile 1999, 158»; d.p.r. 158 cit., disciplinare relativi criteri, articola quota fissa variabile, disponendo che: «è composta fissa, determinata relazione componenti essenziali costo servizio, riferite particolare investimenti opere dai ammortamenti, rapportata 16 quantità conferiti, fornito all'entità costi gestione.» 3, 2); «attribuzione variabile gli enti organizzano strutturano sistemi misurazione conferiti dalle singole utenze. organizzati applicano sistema presuntivo, prendendo singola tipologia attività annua mq ritenuta congrua nell'ambito intervalli indicati 4.4 dell'allegato 1.» 6, «per utenze domestiche, applicato coefficiente riduzione, determinarsi dall'ente locale, proporzionale assimilati produttore dimostri aver avviato recupero mediante attestazione rilasciata soggetto effettua l'attività stessi.» 7, 2). precisato questione è, quindi, doppiamente strutturata: a. dovuta allorquando provi produrre esclusivamente autonomamente ditte esterne autorizzate;
b. intero, mero possesso territorio comunale astrattamente idonee ospitare antropiche inquinanti e, dunque, costituire gestore essendo destinata finanziare generali investimento nell'interesse dell'intera collettività dunque indipendentemente qualità così dall’oggettiva volontaria fruizione comunale, purchè apprestato messo (v. marzo 2022, nn. 8205 8222, richiama cass. 2021, 7187; 17 23 maggio 2019, 14038 febbraio 2020, 5360). via, stato «in destinati assimilati, lo quali deve necessariamente provvedere tramite operatore qualificato, l'esenzione pagamento totale, restando, tuttavia, l'obbligo parametrata gestiti pubblico erogazione "copertura" debbono partecipare possessori all'interno idonei (cass., 5^, 14038; 13 agosto 16994 16995; 5360; 12 22772 22773; 6^-5, 22 ottobre 29542; 9 32603 32604; 12850)» (così 21 2023, 5429). articolazione già volte osservato come, l’imposizione muova ammortamenti 49, 4, cit.), abbia funzione coprire servizi concernenti solo interni cioè producibili singolo passivo può avvalersi, quali i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico;
in modo da coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio 18 di 19 indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente (v.Cass., 23 maggio 2019, n. 14038 ed innumerevoli altre anche in materia di Tari). Da ciò consegue che – esclusa nella specie l’applicazione del tributo con riferimento alla sua quota variabile - ne residuava comunque la relativa applicazione invece a riguardo della quota fissa che, come detto, attiene alla contribuzione generale ai costi complessivi del servizio e che prescinde dalla effettiva produzione di rifiuti urbani o speciali, assimilabili o no. Si tratta, a ben vedere, di una conclusione che non fuoriesce dal perimetro delle domande e delle eccezioni di parte, se solo si consideri che l'affermazione della debenza della (sola) parte fissa del tributo sulle superfici in esame, da un lato, si poneva pur sempre ben all'interno della maggior pretesa dell'amministrazione comunale, sortendo l'effetto di semplicemente ridurre il petitum complessivamente dedotto dal Comune con l'atto impositivo opposto e, dall'altro, scaturiva direttamente dal governo ‘in diritto’ della fattispecie impositiva, come tale ascrivibile all'applicazione della legge dovuta al giudice tributario sulla base di circostanze fattuali già da lui ritenute assodate. Né, ad escludere qualsivoglia violazione del divieto di novità e di immutazione del tema decisionale o probatorio, il Comune aveva mai in corso di giudizio abdicato dalla richiesta di conferma integrale dell’atto impositivo opposto, certamente comprensivo anche della parte fissa di tassa sulle stesse aree erroneamente ritenute in toto esenti dal Collegio regionale. 11. In definitiva il ricorso va accolto limitatamente alla debenza della quota fissa della Tari per l’annualità dedotta, respinte le altre censure ed assorbito il ricorso incidentale, con conseguente necessità di cassazione in parte qua della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo la quale, in diversa composizione, determinerà l'ammontare dovuto sulle aree in questione in ragione di tale quota fissa. 19 di 19 Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il quarto motivo di ricorso principale, respinti gli altri motivi ed assorbito il ricorso incidentale;
cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo, anche per le spese, in diversa composizione. Così deciso all’udienza della sezione tributaria della Corte di
-ricorrente- contro PELDO SAS DI D'TA IO F & C, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell’avvocato SANTIPICHI XAVIER ([...]) rappresentato e difeso dagli avvocati SERVALLI SARA ([...]), DI RI RC ([...]) controricorrente incidentale Civile Sent. Sez. 5 Num. 28701 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: BALSAMO MILENA Data pubblicazione: 16/10/2023 2 di 19 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA n. 179/2020 depositata il 06/03/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere MILENA BALSAMO. Sentito il P.G. che ha concluso per l’accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, respinti i restanti ed assorbito quello incidentale. FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La società Peldo s.a.s di D’AV FA & C. impugnava l’avviso di pagamento con il quale il Comune di Città Sant’Angelo quantificava la Tari dovuta per l’annualità 2015 in relazione ai locali commerciali ubicati in via Lungofino , eccependo il difetto dello ius impositionis da parte del Comune, in quanto i locali producevano esclusivamente imballaggi secondari e terziari, non assimilabili ex lege a quelli urbani ed avviati allo smaltimento a proprie cure e spese. Il Comune si costituiva sostenendo l’assimilabilità dei rifiuti prodotti a quelli urbani e in ogni caso il solo diritto della contribuente di ottenere una riduzione del tributo ex art. 9 del regolamento Tari che la prevede nelle sole ipotesi di produzione promiscua di rifiuti urbani e rifiuti speciali non assimilati. La CTP di Pescara accoglieva parzialmente il ricorso escludendo dalla tassabilità i locali destinati a magazzini e vendita. Il Comune interponeva gravame avverso la sentenza di prime cure sostenendo che la società non aveva fornito la prova della prevalenza dei rifiuti da imballaggi secondari e terziari rispetto a quelli urbani e che nella denuncia Tari era stata dichiarata la produzioni di rifiuti speciali non assimilabili in via estremamente generica, senza alcun riferimento alla tipologia di rifiuti prodotti;
3 di 19 deduceva, altresì, che con riferimento al magazzino la denuncia non specificava il rapporto tra superfici e produzione dei rifiuti. La CTR dell’Abruzzo respingeva l’appello del Comune, confermando la prima decisione, sul rilievo del divieto assoluto di immissione nel normale circuito dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari e della facoltà e non obbligo del contribuente di conferire i rifiuti da imballaggi secondari al servizio comunale. Aggiungeva che le carenze della originaria denuncia erano state superate con la dimostrazione in giudizio in ordine alla natura dei rifiuti speciali. L’amministrazione comunale ricorre, sulla base di quattro motivi per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe. Replica con controricorso la società Peldo s.a.s, la quale propone altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di tre censure. Il Comune di Città Sant’Angelo ha depositato memorie difensive di replica al ricorso incidentale condizionato, intitolate
in particolare, si assume che ai sensi dell’art. 221 citato in rubrica, sarebbe ammesso il conferimento degli imballaggi primari e degli assimilati, salva la possibilità che sia il gestore del servizio a richiedere ai produttori e utilizzatori di procedere al ritiro degli stessi;
che il comma 3 del medesimo articolo consentirebbe agli utilizzatori di conferire al servizio pubblico gli imballaggi e rifiuti da imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell’art. 195 comma 2, lett.e, e dunque nel rispetto dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, con il conseguente potere ex art. 198 cit., di privativa comunale con riferimento alle fasi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti non avviati al riciclo. 2.La seconda censura denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, co. 649 e 684, legge del 27 dicembre 2013, n. 147 e dell’art. 25 del Regolamento Tari, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.; ciò perché la società aveva presentato una dichiarazione di variazione 29 gennaio 2015 del tutto generica in ordine alla tipologia dei rifiuti speciali non assimilabili prodotti, salvo inammissibilmente allegare soltanto nel corso del giudizio che si trattava di scarti da imballaggi secondari e terziari per avere il decidente ritenuto irrilevante la carente individuazione della natura dei rifiuti nella originaria denuncia, in quanto colmata in sede processuale attraverso la produzione documentale. La tesi del Comune attribuisce al contribuente l’onere di indicare, nella originaria denuncia, sia le superfici sulle quali si producono i rifiuti speciali non assimilati che la tipologia dei rifiuti prodotti, con esclusione della facoltà di individuare nella successiva fase giudiziale la natura dei rifiuti speciali non assimilati. 5 di 19 3. Il terzo motivo lamenta la violazione degli art. 1, co 649 legge 147/ 2013 e 9 del Regolamento Tari, nonché la violazione degli artt. 2697 cod civ. e 115, comma 2, cod.proc.civ., ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.; per avere la CTR escluso la tassabilità delle aree – magazzini e deposito – ove si producono prevalentemente rifiuti speciali non assimilati, non considerando che in aree destinate alla vendita all’ingrosso di mercerie si producono anche rifiuti urbani per la presenza degli operatori e dell’utenza. In ipotesi di produzione promiscua, l’art. 9 del Regolamento Tari prevede una serie di percentuali di abbattimento delle superfici, quando non sia possibile delimitare esattamente le porzioni in cui si producono gli uni e gli altri. 4. L’ultimo strumento di ricorso prospetta la violazione dell’art.3 d.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, nonché dell’art. 1, co.649 e 654, legge n. 147/2013 e dell’art. 13 del Regolamento Tari ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.. Per avere i giudici territoriali escluso integralmente l’applicazione della Tari, senza distinguere tra parte fissa e parte variabile della tariffa, dove la prima è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, mentre la seconda è rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. 5.Con il primo mezzo del ricorso incidentale condizionato si lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 1, comma 685, legge n. 147/2013, nonché dell'articolo 25 del Regolamento comunale Tari del 2015, per non avere il decidente valutato la correttezza e completezza della predisposizione della denuncia in variazione, redatta conformemente al disposto di cui all'articolo 1 citato. 6 di 19 Sostiene la società che il citato articolo 1, comma 685, dispone che <la dichiarazione redatta su modello emesso a disposizione dal comune ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo;
in tal caso la va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo quello sono intervenute le predette punto al fine di acquisire informazioni riguardanti lato toponomastica e numerazione civica interna ed esterna ciascun nella delle unità immobiliari destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i catastali, numero civico ubicazione dell'immobile interno ove esistente>. Tale normativa è stata integrata dal Regolamento comunale che all'articolo 25 prescrive i dati da indicare in denuncia corrispondenti a quelli elencati nella denuncia di variazione di cui al documento allegato (n. 3). In particolare, la società ha trascritto il contenuto dell'articolo 25 del regolamento che prevede oltre ai dati catastali, l'individuazione della superficie calpestabile e della destinazione d'uso dei singoli locali nonché l'indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani. La società assume di aver allegato la denuncia, la planimetria dell'immobile con analitica leggenda di individuazione di ciascuna area in cui è composto il cespite e delle aree in cui si producono rifiuti speciali, precisando che già in sede amministrativa, aveva fornito al Comune apposita planimetria con legenda esplicativa al fine di portare alla conoscenza dell'ente la superficie in cui si producono rifiuti speciali. 6.La seconda censura del ricorso incidentale denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo ai fini del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Commissione tributaria regionale adita valutato gli elementi di fatto costituiti dalla legenda 7 di 19 posta in calce alla planimetria allegata alla denuncia di variazione del 30 gennaio 2015. 7.Con la terza censura si prospetta, ex articolo 360, primo comma, numero 4, cod.proc.civ, la nullità della sentenza in relazione all'articolo 116, primo comma, cod. proc. civ per errata valutazione di un elemento di prova dedotto in giudizio da parte della società contribuente rappresentato <dall’omesso esame della denuncia in variazione del 30 gennaio 2015 presentata dalla società al comune ricorrente>. 8.Il primo ed il terzo motivo del ricorso principale, in quanto logicamente connessi, possono essere trattati congiuntamente: essi sono infondati perché frontalmente confliggenti con l’ormai consolidato assetto interpretativo adottato, in materia, da questa Corte di legittimità, che di seguito si riassume ed al quale ad ogni buon conto interamente si rinvia (tra le innumerevoli: Cass.nn.4960/18, 10010/19, 8089/20, più recentemente riprese, proprio in tema di Tari, da Cass. nn. 5429/23, 5578/23, 8962/23 ed altre). Come è noto, il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (SU), prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la SU è stata sostituita dalla TI 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. Decreto HI) questa, a sua volta, dalla TI 2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), ed a sua volta sostituita dalla AR (art. 14 del 6 dicembre 2011, n. 201 del 2011, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214) ed ancora, infine, dalla TARI (tassa rifiuti) - tributo che costituisce una componente dell'imposta unica comunale (IUC) insieme con l'imposta municipale propria (IMU) ed il tributo per i servizi indivisibili (TASI) - istituita dalla legge di stabilità per l'anno 2014 (art. 1, comma 639 e ss., l. n. 147 del 2013). Nella successione legislativa, la TARI – oggetto di causa - ha 8 di 19 dunque sostituito, a decorrere dal gennaio 2014, i preesistenti omologhi tributi conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria, tanto che questa Corte ha più volte affermato che ad essa sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi che l'hanno immediatamente preceduta, quali appunto la SU e la TI (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2017, n. 22130; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2018, n. 1963; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2019, n. 12979; Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2021, n. 34635). Il presupposto della TARI (art. 1, comma 641, legge n. 147 del 2013) è <il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali aree scoperte, uso adibiti, suscettibili produrre rifiuti urbani. sono escluse dalla tari le scoperte pertinenziali accessorie tassabili, non operative, e comuni condominiali cui all'articolo 1117 del codice civile che siano detenute occupate in via esclusiva> essa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 641, legge cit.). Nella determinazione della superficie assoggettabile ad imposizione (art. 1, comma 649 l. cit.) non si tiene conto <di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere proprie spese i relativi produttori, condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento conformità alla normativa vigente. per produttori speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della tari, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni quota variabile del tributo proporzionali alle quantità produttore dimostra aver avviato riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. medesimo individua le aree produzione non assimilabili magazzini materie prime merci 9 19 funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dette attività produttive, ai quali estende divieto assimilazione>. Per quanto concerne il punto specifico di causa, costituito dallo smaltimento dei rifiuti da imballaggio, si è affermato - con riferimento al previgente d.lgs. n. 22 del 1997 (artt.34 segg.) - ma con conclusioni che trovano conferma anche nella disciplina posta dal d.lgs. n. 152 del 2006, artt. 216- bis e ss. - che essi costituiscono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, regime caratterizzato essenzialmente dalla attribuzione ai produttori ed agli utilizzatori della loro gestione (termine che comprende tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento); ciò vale in assoluto – secondo le definizioni di legge - per gli imballaggi terziari, per i quali è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, cioè, in sostanza, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale, ed anche per quelli secondari ove non assistiti da un servizio di raccolta differenziata (v., ex plurimis, Cass., 23 aprile 2020, n. 8088; Cass., 10 aprile 2019, n. 10010). Ferma quindi restando l’assegnazione ai Comuni della potestà regolamentare di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani (art. 21 decreto HI e successiva abrogazione della legge n. 146 del 5 1994, art. 39), resta che in base alla specialità del regime proprio degli imballaggi (secondari e terziari), tale assimilazione è con riguardo ad essi ex lege preclusa, in modo tale che quei regolamenti comunali che una tale assimilazione abbiano invece previsto (come si assume nella specie) vanno perciò disapplicati in parte qua dal giudice tributario, ex art. 7 d.lgs. 546/92, in quanto illegittimi (Cass. n. 627 del 19.10.2011; Cass. n. 627/2012; Cass. n. 4793/2016; Cass. 14414/2017; Cass. n. 6358 e 6359 del 2016; Cass., 23 aprile 2020, n. 8088; Cass., 10 aprile 2019, n. 10010). 10 di 19 8.1Correttamente, quindi, la CTR ha provveduto a disapplicare il regolamento comunale che ha assimilato gli imballaggi terziari ai rifiuti urbani, in quanto i regolamenti che una tale assimilazione abbiano previsto vanno disapplicati in parte qua dal giudice tributario (in questo senso già Cass. n. 627 del 18.01.2012, Rv. 621368 - 01, n. 4793 dell’11.03.16, Rv. 639127 - 01, n. 703 del 15.01.2019, Rv. 652499 - 01; 4960 del 2.03.2018, Rv. 649761 - 01; da ultimo Cass. n. 10010 del 12.03.2019, Rv. 653536 - 01, Cass. n. 22980 del 17.08.2021; Cass. 23.02.2023, n. 5578; Cass. n. 22333 del 25.07.2023, in motiv). 8.2In conclusione, indipendentemente dalla assimilazione per delibera o regolamento, la parte variabile della tariffa non va applicata con riguardo alle superfici di loro produzione continuativa e prevalente. Si tratta di conclusione che trova conferma anche alla luce degli articoli 221 e 226 d.lgs.n.152/06, i quali recepiscono anch'essi (art. 218) la pregressa definizione e l'articolazione distintiva degli imballaggi, escludendo il conferimento dei terziari ed ammettendolo per i secondari solo in contesto di attivata raccolta differenziata. Nè può avere ingresso - sulla base della nozione generale di ‘rifiuto’, ricondotta a qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi (art.183, co. 1^, lett.a)) - la distinzione operata in ricorso (e ripresa nella memoria del Comune) tra ‘rifiuti da imballaggi’ e ‘imballaggi ancora utilizzabili’, in ordine ai quali ultimi non si pone in realtà il problema del conferimento e smaltimento se non a loro volta dismessi e, per ciò solo, assunti nella categoria legale dei rifiuti ex art. 183 cit.. E’ stato chiarito, anche nelle citate pronunce del 14 marzo 2022 n. 8205 e 8222, che la «riduzione della superficie tassabile, in ragione della dimostrata produzione su di essa di rifiuti speciali, opera anche per quei particolari ‘rifiuti speciali’ costituiti dagli imballaggi terziari […] non assimilati né ex lege assimilabili ai rifiuti urbani 11 di 19 ordinari», affermandosi che «agli imballaggi terziari (nonché agli imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata) si applica appunto la disciplina di cui all’art.62, co. 3^ cit., il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l'esclusione della sola parte di esse in cui, per struttura e destinazione, si formino i rifiuti speciali;
per questa loro natura, gli imballaggi terziari non possono essere immessi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani (oggetto di privativa comunale) e devono essere comprovatamente conferiti ed avviati al recupero presso operatori autorizzati ex art.21 co. 7^ d.lgs 22/1997», precisandosi che «La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare sia l’inclusione degli imballaggi terziari in questo tipo di disciplina (Cass. nn. 10010/19; 703/19; 4960/18; 4793/16 ed altre), sia l’accollo in capo al contribuente dell’onere di provare tutti i presupposti della riduzione di superficie (natura speciale dei rifiuti;
entità della superficie di loro produzione;
autosmaltimento)» (così Cass., Sez. T., 14 marzo 2022, n, 8205 e nello stesso senso, Cass. Sez. T, 14 marzo 2022, n. 8222). 8.5 Cass. 21130/21 (con richiami anche della Cassazione penale in ordine alla qualificazione di rifiuto: v. Cass. Sez. 3^ Pen. Di Micco n. 48737/2013; Cass. Sez. 3^ Pen. Rizzi n. 50309/2014), dopo aver ribadito che, ai sensi della citata normativa, i rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati dai Comuni ai rifiuti urbani, nell'esercizio del potere ad essi restituito dall'art. 21, d.lgs. n. 22 del 1997, e che i regolamenti che una tale assimilazione abbiano previsto vanno perciò disapplicati in parte qua dal giudice tributario, ha poi posto in luce come la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia stata ridisciplinata dal Titolo 2^ del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente) senza soluzione di continuità (art. 264, co. 1, lett. i), d.lgs. cit.), con il d.lgs. n. 22 del 1997 (abrogato), attraverso 12 di 19 disposizioni che recepiscono la Direttiva 2004/12/CE, con la quale è stata integrata e modificata la Direttiva 94/62/CE. Sicchè ai sensi dell'art. 218, comma 1, lett. a) del d.lgs. sopra citato, si intende per imballaggio:< il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dai produttore ai consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo>mentre la successiva lett. f) della medesima disposizione definisce come rifiuto da imballaggio:< ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art. 183, comma 1, lett. a), esclusi i residui della produzione>e la lett. g) qualifica<gestione dei rifiuti da imballaggio: le attività di gestione cui all'art. 183, comma 1, lett. d)>>. E’ dunque evidente che l’intera problematica della imponibilità degli imballaggi debba in effetti più propriamente riferirsi ai rifiuti da imballaggio (e così la Commissione Tributaria Regionale nella sentenza impugnata), senza però che questo induca a conclusioni diverse da quelle fin qui esposte;
e ciò proprio per il confluire della nozione (anche) di rifiuto di imballaggio nella definizione legale generale di cui all’art. 183 cit., con riguardo alla fase della loro dismissione ed indipendentemente dalla possibilità di recupero o riutilizzo ad opera di terzi. 8.6 Con riferimento ai magazzini, questa Corte ha chiarito che «per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte dell’area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento dei magazzini 13 di 19 destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi» (così, anche da ultimo, in giudizio in cui era parte la medesima contribuente, Cass., Sez. T, 28 marzo 2023, nn. 8753 e 8754; Cass., Sez. T, 30 marzo 2023, n. 9032). L’uso del termine <<prevalente» di cui alla sopra citata disposizione rende irrilevante, ai fini che interessano, la presenza umana nella area, cosa cui, corte, per vero, non ha mai dubitato, dandola scontata e reputando, invece rilevante natura dei rifiuti prodotti (cfr. risalente cass., sez. t., 20 luglio 2009, n. 16859, dalla stessa controricorrente), il vale a rendere del tutto inconferente, anche perché relativa diversa ipotesi all’art. 62, comma 2, d.lgs. 15 novembre 1993, 507, riferimento necessaria assenza dell’uomo nell’area in contestazione.
8.7 rileva, inoltre, giudice merito, con vaglio logicamente motivato ed insindacabile tutte le risultanze istruttorie fornite parte privata, si sia convinto della raggiunta dimostrazione tutti i presupposti tassabilità delle superfici esame (magazzino vendita); ciò proprio ragione una valutazione continuità prevalenza produzione esse imballaggi assimilabili. ritiene questa possa essere efficacemente censurata diritto meglio comprovata ‘comune esperienza’ circa contemporanea altresì solidi urbani comunque assimilabili;
potrebbe anzi darsi addirittura notoria pacifica, ma ancora sé inficerebbe presupposto normativo esclusione da imposizione. tanto più fronte disciplina legislativa, qual è quella tari, riconduce causa esenzione ‘esclusiva’ 14 19 totalizzante assimilabili, bensì alle sue caratteristiche prevalenza. sicchè ben poteva merito convincersi fatto che, pur riconosciuta frequentazione locali alcuni dipendenti clienti (ma sempre sulla base commercio all'ingrosso gestione distanza molti ordinativi), spettasse appunto agli terziari secondari desunto sentenza perizia tecnica atti ricostruzione modalità ordinarie svolgimento dell’attività all’ingrosso, comportante utilizzo pressochè esclusivo assimilabili modesto accesso fisico clientela telematica degli ordini.
9. seconda censura merita accoglimento, assorbito ricorso incidentale. fermo restando era effettivamente onere società dichiarare inizialmente, o sede variazione, tributo sulle continuativa prevalente speciali tale doveva qui ritenersi soddisfatto;
delibazione dichiarazione variazione tal fine presentata nel gennaio 2015, allegata al controricorso. risultava sostanzialmente rispondente finalità normative conoscenza verificabilità, sul rilievo essa conteneva, mezzo planimetria legenda, specifica indicazione vari utilizzati vendita, deposito, uffici, ingresso servizi, attribuzione ripartita singoli settori produttive ovvero smaltiti servizio privato;
conformava, secondo modulistica messa dal comune, all’art.1 co. 649 684 legge quanto 25 regolamento comunale. vero piuttosto doglianza pare indebitamente sovrapporre requisiti dichiarativi denuncia ex art. 1 cit. vera propria ‘prova’ prodotti, dello smaltimento proprio. punto osserva seppure l'onere prova fatti costituenti l'obbligazione tributaria spetta via generale all'amministrazione, attiene quantificazione tassa posto carico dell'interessato un informazione, individuazione superficie assuma tassabile, quindi sottratta presunzione ricollegata legge, come detto, sola detenzione ad idonei. sennonchè doppio grado, rispettando sovvertendo regola dell’onere probatorio, reputato - all'esito complessiva, argomentata certo rivedibile quadro istruttorio, tra l’altro comprensivo formulari rifiuti, contratti stipulati imprese terze, giurata contribuente – quest’ultima avesse pienamente soddisfatto l’onere dimostrativo (oltre quello dichiarativo, espressa menzione tipologicamente definiti ‘speciali’ nelle aree questione) suo 10. quarto accoglimento. 147 2013 (art. 1, c. 651) dispone «il comune commisurazione tariffa tiene conto criteri determinati decreto presidente repubblica 27 aprile 1999, 158»; d.p.r. 158 cit., disciplinare relativi criteri, articola quota fissa variabile, disponendo che: «è composta fissa, determinata relazione componenti essenziali costo servizio, riferite particolare investimenti opere dai ammortamenti, rapportata 16 quantità conferiti, fornito all'entità costi gestione.» 3, 2); «attribuzione variabile gli enti organizzano strutturano sistemi misurazione conferiti dalle singole utenze. organizzati applicano sistema presuntivo, prendendo singola tipologia attività annua mq ritenuta congrua nell'ambito intervalli indicati 4.4 dell'allegato 1.» 6, «per utenze domestiche, applicato coefficiente riduzione, determinarsi dall'ente locale, proporzionale assimilati produttore dimostri aver avviato recupero mediante attestazione rilasciata soggetto effettua l'attività stessi.» 7, 2). precisato questione è, quindi, doppiamente strutturata: a. dovuta allorquando provi produrre esclusivamente autonomamente ditte esterne autorizzate;
b. intero, mero possesso territorio comunale astrattamente idonee ospitare antropiche inquinanti e, dunque, costituire gestore essendo destinata finanziare generali investimento nell'interesse dell'intera collettività dunque indipendentemente qualità così dall’oggettiva volontaria fruizione comunale, purchè apprestato messo (v. marzo 2022, nn. 8205 8222, richiama cass. 2021, 7187; 17 23 maggio 2019, 14038 febbraio 2020, 5360). via, stato «in destinati assimilati, lo quali deve necessariamente provvedere tramite operatore qualificato, l'esenzione pagamento totale, restando, tuttavia, l'obbligo parametrata gestiti pubblico erogazione "copertura" debbono partecipare possessori all'interno idonei (cass., 5^, 14038; 13 agosto 16994 16995; 5360; 12 22772 22773; 6^-5, 22 ottobre 29542; 9 32603 32604; 12850)» (così 21 2023, 5429). articolazione già volte osservato come, l’imposizione muova ammortamenti 49, 4, cit.), abbia funzione coprire servizi concernenti solo interni cioè producibili singolo passivo può avvalersi
in modo da coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio 18 di 19 indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente (v.Cass., 23 maggio 2019, n. 14038 ed innumerevoli altre anche in materia di Tari). Da ciò consegue che – esclusa nella specie l’applicazione del tributo con riferimento alla sua quota variabile - ne residuava comunque la relativa applicazione invece a riguardo della quota fissa che, come detto, attiene alla contribuzione generale ai costi complessivi del servizio e che prescinde dalla effettiva produzione di rifiuti urbani o speciali, assimilabili o no. Si tratta, a ben vedere, di una conclusione che non fuoriesce dal perimetro delle domande e delle eccezioni di parte, se solo si consideri che l'affermazione della debenza della (sola) parte fissa del tributo sulle superfici in esame, da un lato, si poneva pur sempre ben all'interno della maggior pretesa dell'amministrazione comunale, sortendo l'effetto di semplicemente ridurre il petitum complessivamente dedotto dal Comune con l'atto impositivo opposto e, dall'altro, scaturiva direttamente dal governo ‘in diritto’ della fattispecie impositiva, come tale ascrivibile all'applicazione della legge dovuta al giudice tributario sulla base di circostanze fattuali già da lui ritenute assodate. Né, ad escludere qualsivoglia violazione del divieto di novità e di immutazione del tema decisionale o probatorio, il Comune aveva mai in corso di giudizio abdicato dalla richiesta di conferma integrale dell’atto impositivo opposto, certamente comprensivo anche della parte fissa di tassa sulle stesse aree erroneamente ritenute in toto esenti dal Collegio regionale. 11. In definitiva il ricorso va accolto limitatamente alla debenza della quota fissa della Tari per l’annualità dedotta, respinte le altre censure ed assorbito il ricorso incidentale, con conseguente necessità di cassazione in parte qua della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo la quale, in diversa composizione, determinerà l'ammontare dovuto sulle aree in questione in ragione di tale quota fissa. 19 di 19 Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il quarto motivo di ricorso principale, respinti gli altri motivi ed assorbito il ricorso incidentale;
cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo, anche per le spese, in diversa composizione. Così deciso all’udienza della sezione tributaria della Corte di