Sentenza 16 settembre 2015
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nell'accogliere la richiesta di archiviazione formulata nei confronti dell'indagato, e nell'ordinare contestualmente l'iscrizione di quest'ultimo per altri titoli di reato, ritenuti configurabili nel fatto investigato, assegni al pubblico ministero un termine per lo svolgimento delle nuove indagini, in quanto in tale ipotesi non è applicabile la disposizione di cui all'art. 409, quarto comma, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/09/2015, n. 40308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40308 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2015 |
Testo completo
TAS 4030 8/ 15 sentenza N. 1651 R. Gen. N. 14318/2015 Udienza camera di consiglio del 16/09/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte Suprema di Cassazione, seconda penale, composta da Presidente Dott. MARIO GENTILE Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI Consigliere Dott. GEPPINO RAGO Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA su ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Grosseto, avverso l'ordinanza pronunciata in data 10/12/2014 dal giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale nei confronti di:
1. NC SC nato il [...];
2. UL ER nata il [...]; :
3. RR MA nata il [...]; Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del dott. Aldo Policastro che ha concluso per il rigetto;
RITENUTO IN FATTO ли 1 1. Con ordinanza del 10/12/2014, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto, a fronte della richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti di NC FR, nato il [...], per i reati di cui agli artt. 643 e 646 c.p., UL RO, nata a [...] il [...], e RR AR nata a [...] il [...], per i reati di cui all'art. 643 c.p., dopo avere rilevato che «quanto ai due testamenti olografi risalenti al mese di giugno 2012 (proprio nel periodo interessato dall'esame del perito), che sia configurabile, anche secondo la prospettazione del querelante, non la circonvenzione di incapace, quanto il reato di cui agli artt. 485, 491 c.p., tanto che gli stessi sono stati oggetti di consulenze grafologiche, tra cui quella realizzata dal consulente tecnico nominato dal EN, che ha concluso per la falsità delle scritture;
Ritenuto pertanto che debba essere approfondita, con i mezzi investigativi ritenuti più opportuni (consulenza tecnica, s.i.t. di eventuali persone informate sui finti, v. avv. Fiorani), la suddetta pista, previa iscrizione delle due indagate per il reato di cui agli artt. 485, 491 c.p.», così decideva: «Dispone l'iscrizione di LE RO, nata a [...] il [...], e IN AR, nata a [...] il [...], per il reato di cui agli arti. 485, 491 c.p.; assegna per le nuove indagini termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza. Dispone l'archiviazione nei confronti di EN FR, nata il [...], per i reati di cui agli artt. 643 e 646 c.p., LE RO, nata a [...] il [...], e IN AR, nata a [...] il [...], per i reati di cui all'art. 643 c.p., ordinando lo stralcio e la formazione di un autonomo fascicolo».
2. Avverso la suddetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il tribunale di Grosseto deducendo l'abnormità dell'ordinanza sotto i seguenti profili:
1. nella parte in cui ha disposto l'archiviazione ha completamente esaurito l'ambito oggettivo del procedimento, giacché è stata accolta la richiesta nei confronti di tutti gli indagati e in relazione a tutti i titoli di 2 reato oggetto di iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen.; in relazione a tale capo dell'ordinanza ha ordinato lo stralcio e la formazione di un autonomo fascicolo, nel cui interno va dunque riportata la decisione di archiviazione;
2. nella parte in cui ha disposto la nuova iscrizione (pertanto in seno al/'originario procedimento da cui poi è stato operato lo stralcio) ed ha assegnato "per le nuove indagini" (individuate nella parte motiva dell'ordinanza) il termine di tre mesi ha evidentemente fatto applicazione del comma 4 dell'art. 409 cod. proc. pen., secondo cui, testualmente, 'a seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero". Peraltro, non avendo ordinato al pubblico ministero di iscrivere ma avendo disposto in via diretta l'iscrizione dei nuovi reati ha evidentemente travalicato i /imiti ricavabili dal sistema e da ultimo precisati dalle Sezioni Unite;
3. assegnando un termine di soli tre mesi per lo svolgimento delle nuove indagini in relazione ad un titolo di reato completamente nuovo rispetto all'originaria iscrizione limita la potestà investigativa del pubblico ministero che, a differenza del caso in cui proceda autonomamente ad una nuova iscrizione, ha in relazione a tale reato i termini di indagini di diciotto mesi indicati dall'art. 407, co.1 cod. proc. pen.; 4. tale limitazione è particolarmente pressante ed evidente solo considerando le indagini indicate dal G.i.p.. A tacere del fatto che utilizzando l'espressione "ritenuto pertanto che debba essere approfondita, con i mezzi investigativi ritenuti più opportuni (consulenza tecnica, s.i.t. di eventuali persone informate sui fatti, v. avv. Fioranz), la suddetta pista" non è agevole comprendere se tali indagini siano suggerite ovvero imposte, resta il dato che trattasi di accertamenti investigativi e tecnici che usualmente, come la pratica quotidiana ben testimonia, non è agevole esaurire nel termine di tre mesi;
5. il suddetto termine non è peraltro prorogabile ed il suo superamento determina conseguenze comunque fortemente negative per le iniziative del Pubblico Ministero. Si veda in proposito Cass. Sez. 2, ми 3 Sentenza n. 17240 del 04/04/2006, secondo cui "l'inosservanza, da parte del pubblico ministero, del termine stabilito dal giudice per le indagini preliminari per il compimento delle ulteriori indagini ritenute necessarie, ai sensi dell'art. 409, comma quarto, cod, proc. pen., comporta l'inutilizzabilità degli atti d'indagine effettuati dopo la scadenza del suddetto termine". Secondo altro precedente arresto "l'esercizio di attività istruttoria da parte del pubblico ministero dopo la scadenza del termine fissato dal G.I.P. nel rigettare la richiesta di archiviazione, secondo quanto previsto dall'art. 409 n. 4 cod. proc. pen, deve considerarsi viziata da nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 n. 1 lett, b) e 179 cod. proc. peri." (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2390 del 21/06/1995, nella cui parte motiva tale esercizio ultra termine è definito pure "abnorme");
6. la ristrettezza del termine assegnato con la sentenza impugnata, contenuto in limiti ampiamente inferiori rispetto a quelli ordinari per un fatto nuovo determina in altri termini o il verosimile blocco/arresto dell'attività di indagine ovvero la sua invalidità ove proseguita (sub specie di inutilizzabilità ovvero di nullità assoluta a seconda dei due diversi orientamenti della Corte sopra succintamente richiamati) ed in ogni caso, in ultima analisi, una limitazione dei poteri di determinazione del pubblico ministero». -invocando laAlla stregua delle suddette doglianze, il ricorrente sentenza delle SSUU n° 4319/2013 - ha, quindi, concluso, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza «avuto riguardo al fatto che il Giudice per le Indagini Preliminari a) ha disposto in via diretta e non ordinato al pubblico ministero la nuova iscrizione di UL RO e di - RR AR per il reato di cui agli artt. 485, 491 cod. pen.; b) ha assegnato il termine di tre mesi per le nuove indagini su un fatto nuovo rispetto a quello dell'originaria iscrizione (ara. 643 e 646 cod. pen. a carico di NC FR e art. 646 cod. pen. a carico di UL RO e di RR AR)».
3. Il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso. ми 4 4. Il ricorso è (parzialmente) fondato per le ragioni di seguito indicate. Com'è ben noto le SSUU, con la sentenza n° 4319/2014 riv 257786, hanno affermato il seguente principio di diritto Esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari e costituisce, pertanto, atto abnorme, sia l'ordine di imputazione coatta ex art. 409 c.p.p., comma 5, nei confronti di persona non indagata, sia il medesimo ordine riferito all'indagato per fatti diversi da quelli per i quali il pubblico ministero abbia chiesto l'archiviazione». Le SSUU, all'esito di una stringente analisi del dato normativo compiuto anche alla stregua delle sentenze della Corte Cost. in ordine ai poteri del giudice per le indagini preliminari sull'esercizio dell'azione penale (in particolare sentenza n° 88/1991: cfr § 7 della motivazione), rilevarono che «[...] è abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, nella parte in cui, oltre a ordinare al pubblico ministero l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di una persona non sottoposta ad indagini, disponga nei confronti di quest'ultima la formulazione dell'imputazione coatta. È evidente, infatti, che siffatto provvedimento costituisce un'indebita ingerenza del giudice nei poteri dell'organo inquirente, non solo di indagare, a tutto campo, nei confronti della persona non contemplata nella richiesta di archiviazione, ma soprattutto di adottare autonome determinazioni all'esito delle indagini espletate. L'ordine di imputazione coatta nei confronti di un soggetto non sottoposto ad indagini determina inoltre una lesione dei diritti di difesa dello stesso, non essendo la persona rimasta estranea alle indagini destinataria dell'avviso ex art. 409 c.p.p., comma 1, e non avendo partecipato all'udienza camerale, con la conseguente discovery delle risultanze delle indagini. Si è già, peraltro, osservato che, come rilevato nell'ordinanza di rimessione mediante la citazione delle sentenze da essa richiamate, la giurisprudenza di questa Corte è sostanzialmente consolidata nell'affermazione di tale principio (Sez. 5, n. 27 del 25/10/2005, dep. 2006, Roncato, Rv. 233058; Sez. 4, n. 23100 del 18/04/2008, Villa, Rv. 240504; Sez. 3, n. 15732 del 12/02/2009, し 5 Loschiavo, Rv. 243253; Sez. 5, n. 6225 del 18/11/2010, dep. 2011, ignoti, Rv. 349294; Sez. 1, n. 39283 del 13/10/2010, Ciarmiello, Rv. 248839; Sez. 6, n. 3891 del 12/01/2012, Milana, Rv. 251578). Non costituisce, invece, atto abnorme l'ordine di iscrizione della persona non sottoposta ad indagini nel registro delle notizie di reato in relazione a fatti che emergano a suo carico da quelle già espletate. Tale ordine, come già osservato nella sentenza delle Sezioni Unite Minervini, solo apparentemente non è contemplato dall'art. 409 c.p.p., comma 4, in quanto esso è compreso nel potere del giudice di ordinare nuove indagini: attività che presuppone necessariamente l'iscrizione, dovendosi osservare in materia le regole di legalità formale imposte dall'art. 335 cod. proc. pen., al cui rispetto è in ogni caso obbligato : l'organo inquirente. A conclusioni non diverse si deve pervenire con riferimento all'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari ravvisi a carico della persona indagata fatti costituenti reato diversi da quelli per i quali è stata formulata la richiesta di archiviazione. Anche in tale ipotesi, infatti, l'ordine di imputazione coatta obbliga il pubblico ministero a contestare i fatti, così come emersi dalle indagini già espletate, precludendogli la possibilità di adottare autonome determinazioni all'esito delle ulteriori indagini che la pubblica accusa ritenga di espletare sulle diverse ipotesi di reato rilevate dal giudice a seguito della iscrizione delle stesse nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.. Si deve pertanto affermare che è inibito al giudice per le indagini preliminari ordinare al pubblico ministero la formulazione della imputazione nei confronti della persona indagata per ipotesi di reato diverse da quelle per le quali è stata richiesta l'archiviazione, dovendo in tal caso il giudice limitarsi a ordinare l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. degli ulteriori reati che abbia ravvisato nelle risultanze delle indagini portate a sua conoscenza». La suddetta conclusione si pone in linea con la precedente sentenza con la quale le SSUU (n° 22909/2005 riv 231163, Minervini), nell'esaminare i rapporti fra il giudice per le indagini preliminari ed il Pubblico Ministero, così scrissero: «In via generale si può dire che nel Mis 6 caso di persone note il g.i.p. può: 1) accogliere la richiesta del P.M. e pronunciare il decreto di archiviazione;
2) non accogliere la richiesta e fissare la data dell'udienza in Camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p.; 3) a seguito dell'udienza disporre l'archiviazione ovvero indicare al P.M. le ulteriori indagini da compiere;
4) disporre che il P.M. formuli l'imputazione nei confronti della persona nota;
5) ordinare, nel caso di richiesta di archiviazione perché è ignoto l'autore del reato, l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, quando ritiene che questo sia da attribuire a persona già individuata. Questa sequenza alternativa di possibili conclusioni dell'esercizio del controllo del G.i.p. mette in evidenza che egli è abilitato a coprire l'eventuale zona grigia lasciata dal P.M. scoperta dall'esercizio dell'azione penale e di indicare al P.M. le attività da svolgere;
mette altresì in evidenza che la regola ordinaria per lo svolgimento delle indagini è la previa iscrizione di una persona nel registro delle notizie di reato (v. art. 335; art. 415, comma 2, c.p.p.): anche il potere di disporre la formulazione di imputazione, come previsto dall'art. 409, comma 5, c.p.p. presuppone che la persona nei confronti della quale deve essere elevato l'addebito sia stata iscritta nel detto registro. È possibile estrapolare dal complesso delle regole dettate sia a livello di carta fondamentale (artt. 112 e 24, comma 2, Cosi), sia a livello di codice di rito (v. artt. 335, 405, 409 ss.) una linea di indirizzo piuttosto chiara: il g.i.p. può concordare con il P.M. ed allora nulla quaestio;
può dissentire e ritenere che il P.M. non abbia esercitato bene l'azione penale ed allora, lungi dall'esercitarla egli stesso in contrasto con il dettato costituzionale dell'art. 112 Cost. può invitarlo a compiere ulteriori indagini ed in tal caso, ove dette indagini debbano essere estese a persone non menzionate dal P.M. e/o per altri reati o per reati diversi, è giocoforza disporre che esse inizino secondo le regole, ossia sulla base degli adempimenti previsti dall'art. 335 c.p.p.; solo quando tali formalità siano adempiute e quindi l'attività di indagine sia stata rimessa nuovamente nelle mani e nelle valutazioni del P.M., il G.i.p. è abilitato ad emettere nuovamente i provvedimenti previsti dall'art. 409 c.p.p.». 1 7 Ora, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata consta, a ben vedere, di due parti: a) la parte in cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto in via diretta la nuova iscrizione a -e non ordinato al pubblico ministero- carico di LE RO e di IN AR per il nuovo e diverso reato di cui agli artt. 485, 491 cod. pen.; b) la parte in cui il giudice per le indagini preliminari ha assegnato il termine di tre mesi per le nuove indagini su un fatto nuovo rispetto a quello dell'originaria iscrizione (art. 643 e 646 cod. pen. a carico di EN FR e art. 646 cod. pen. a carico di LE RO e di IN AR). Relativamente al primo punto, condivisibile quanto ha osservato il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta e cioè che, essendo nel potere del giudice per le indagini preliminari di ordinare una nuova iscrizione nel registro degli indagati, «la questione della diretta iscrizione nel registro degli indagati delle due indagate per il nuovo reato può ritenersi priva di rilievo essendo quello del giudice per le indagini preliminari un vero e proprio ordine al Pubblico Ministero di iscrivere avendo tale ufficio la disponibilità del registro e ciò il giudice per le indagini preliminari era tenuto a fare»: in altri termini, nel caso di specie, l'ordine di iscrizione diretta, sebbene non espressamente previsto, può e dev'essere interpretato come ordine al Pubblico Ministero di iscrivere nel registro degli indagati LE e IN, ordine che rientra nei poteri del giudice per le indagini preliminari e al quale comunque l'Organo della Pubblica Accusa non può sottrarsi. A diversa conclusione, deve, invece pervenirsi in relazione al termine di tre mesi. In punto di diritto, va premesso che, secondo quanto hanno statuito le cit. SSUU, nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari ravvisi nei confronti della persona indagata, ipotesi di reato diverse da quelle per le quali è stata richiesta l'archiviazione, deve «limitarsi a ordinare l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. degli ulteriori reati che abbia ravvisato nelle risultanze delle indagini portate a sua conoscenza»: il che è quanto il giudice per le indagini preliminari, Gu 8 : nella fattispecie, ha legittimamente fatto nella parte in cui ha, di fatto, ordinato l'iscrizione nel registro nel registro delle notizie di reato di LE RO e IN AR. Tuttavia, ove si consideri che l'iscrizione è stata ordinata per nuovi e diversi reati, il giudice per le indagini preliminari non ha considerato che l'azione penale rientra nella completa disponibilità del Pubblico Ministero secondo le regole ordinarie, sicchè non poteva imporre alcun termine alle nuove indagini, atteso che, per usare le parole delle cit. SSUU, solo quando tali formalità siano adempiute e quindi l'attività di indagine sia stata rimessa nuovamente nelle mani e nelle valutazioni del P.M., il G.i.p. è abilitato ad emettere nuovamente i provvedimenti previsti dall'art. 409 c.p.p.». Di conseguenza, il termine previsto dall'art. 409/4 cod. proc. pen. non è applicabile al caso di specie in quanto non si verte in un'ipotesi di supplemento di indagini, ma di una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato, per un nuovo e diverso reato. Sotto quest'ultimo aspetto, pertanto, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari dev'essere ritenuta abnorme sotto il profilo dell'abnormità funzionale non rientrando nei suoi poteri imporre al Pubblico Ministero un termine per espletare le indagini in relazione ad un fatto del tutto nuovo e diverso (per il quale ha ordinato una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato) rispetto a quello su cui la Pubblica Accusa aveva fino ad allora condotto le indagini e relativamente al quale aveva chiesto ed ottenuto l'archiviazione. Pertanto, il ricorso dev'essere parzialmente accolto alla stregua del seguente principio di diritto: «è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione nei confronti degli indagati, da una parte, l'accolga relativamente al reato sul quale il Pubblico Ministero ha svolto le indagini, e, dall'altra, ove ritenga che nel suddetto fatto siano configurabili altri reati a carico delle stesse persone, ordini l'iscrizione delle medesime nel registro delle notizie di reato, assegnando al Pubblico Ministero un termine per nuove indagini>> ми 9
P.Q.M.
ANNULLA Senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'indicazione del termine per l'espletamento delle indagini da parte del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Grosseto;
DISPONE la trasmissione degli atti al predetto Pubblico Ministero per l'ulteriore corso Roma 16/09/2015 IL PRESIDENTE (Dott. Mario Gentile) Mario Gentile IL CONSIGLIERE ES (Dott. G. Rago) DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 7 OTT. 2015 IL CANCELLIERE A M E Claudia Planell R P U S E T R O C 10