Sentenza 21 aprile 1998
Massime • 1
L'attività di amministratore di condominio si pone al di fuori dell'ambito di applicazione dell'I.V.A. in quanto rientrante tra i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art 49 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, le cui prestazioni, secondo l'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni da sottoporre all'I.V.A.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/1998, n. 6308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6308 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1998 |
Testo completo
composta dagli ill.mi signori: Udienza pubblica
Dott. Paolo Tonini Presidente del 21 aprile 1998
1. Dott. Giovanni Pioletti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Aldo Grassi Consigliere N. 1381
3. Dott. Vincenzo Di Nubile Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere N. 39661/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AR PP, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza n. 64/97 dell'11-26/2/97, pronunciata dal Tribunale di Perugia. - Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M. , in persona del S. Procuratore Generale dott. B. Ranieri con le quali chiede il rigetto del ricorso;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in premessa, il Tribunale di Perugia condannava EL EP alla pena di L 1.500.000 di ammenda, oltre alla relativa pena accessoria, in ordine alla contravvenzione di cui agli artt. 8, comma 2, L. n. 4/1929 e 1, comma 6, L. n.516/1982, per aver omesso di tenere i registri prescritti ai fini dell'IVA, per gli anni dal 1991 al 1995, quantunque esercente attività di lavoro autonomo (amministratore di condomini). Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, in sostanza, erronea applicazione di legge, in quanto l'attività da lui svolta doveva ritenersi esente dall'obbligo di tenuta dei registri contabili, di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. n.633/1972, rientrando tra gli "altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa" previsti dall'art. 49, comma 2, D.P.R. n. 917/1986, non soggetti all'IVA e, quindi, ai connessi obblighi formali.
All'odierna udienza il P.M. conclude come riportato in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La questione di diritto sottoposta al vaglio di questo Collegio, essendo pacifici i contorni del fatto, attiene alla assoggettabilità o meno all'IVA dell'attività di amministratore di condominii, svolta dall'imputato, funzionario statale.
Più specificamente, thema decidendum è se questi, essendo titolare di redditi da lavoro dipendente, fosse obbligato o meno - in relazione all'altra attività, quella appunto di amministratore condominiale, svolta continuativamente ed a favore di diversi condominii - alla tenuta dei registri prescritti dall'art. 1, comma 6, L. n. 516/1982. In definitiva, quindi, viene in discussione la corretta interpretazione ed applicazione dell'art. 5, comma 2, D.P.R. n.633/1972, nella formulazione introdotta dall'art. 1 D.P.R. n.24/1979, secondo cui - a partire dall'1/1/1980 - non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni, le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.49, comma 3 lett. 'a' D.P.R. n. 597/1973 (poi ripreso dall'art. 49, comma 2 lett. 'a', D.P.R. n. 917/1986), rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo.
Il menzionato art. 5, che individua "l'esercizio di arti e professioni" da sottoporre all'IVA, ha infatti un duplice contenuto, in quanto - al primo comma - identifica i soggetti passivi d'imposta, e - al secondo comma - prevede dei casi di esclusione dal pagamento del tributo, e cioè di quelle attività (o meglio, prestazioni di servizi) che non si. considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni.
Godono di tale beneficio, come si è detto. le attività inerenti ai "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa" di cui all'art. 49 sopra menzionato. In virtù di tale disposizione, le prestazioni di servizi relative ai rapporti suddetti si pongono al di fuori dell'ambito di applicazione dell'IVA, atteso che tale imposta si applica - ai sensi dell'art. 1 D.P.R. n. 633/1972 - esclusivamente sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi in territorio statale, nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni, e sulle importazioni da chiunque effettuate. In altri termini la disciplina dell'IVA assimila i rapporti di collaborazione sopra menzionati a quelli di lavoro subordinato (non assoggettabili all'imposta), per l'affinità che presentano con questi ultimi, a meno che i prestatori di detti servizi non esercitino altre attività di lavoro autonomo soggette ad IVA, nel qual caso queste ultime attraggono nell'ambito applicativo di tale imposta anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui si discute.
L'art. 49, secondo comma lett. 'a' D.P.R. n. 917/1986, che ha riformulato l'art. 49, terzo comma lett. 'a', D.P.R. n. 597/1973, espressamente richiamato dall'art. 5 D.P.R. n. 633/1972, precisa che si considerano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quelli relativi ad attività che, "pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale, sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita". Quindi, per potersi configurare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, devono coesistere le seguenti condizioni:
1) contenuto intrinsecamente artistico o professionale dell'attività prestata;
2) svolgimento di essa nell'ambito di un rapporto unitario e continuativo con il richiedente;
3) mancanza di vincolo di subordinazione tra il prestatore dell'attività ed il beneficiario della stessa;
4) mancanza di un'organizzazione di mezzi per lo svolgimento dell'attività; 5) retribuzione periodica prestabilita. A ciò deve aggiungersi, per espressa previsione normativa, l'estraneità del rapporto in oggetto all'attività professionale abitualmente esercitata.
Orbene, ritiene questo Collegio che le dette condizioni possono essere tutte riscontrabili nell'attività di amministratore di condominio, come, definita dagli artt. 1130 e 1131 del codice civile. Infatti: 1) essa è certamente attività intellettuale e tecnica, e non meramente materiale, per cui può esserle riconosciuto contenuto intrinsecamente professionale (professione intellettuale) ; 2) viene prestata nell'ambito di un rapporto unitario, e continuativo con il condominio (o comunque con i condomini), riguardando una serie imprecisata di adempimenti a contenuto professionale protratti nel tempo (di regola un anno, a norma dell'art. 1129 c.c.), finalizzati alla gestione delle cose comuni, e quindi espressione di una relazione non occasionale ed episodica con il committente, ma programmata in funzione delle esigenze a carattere non transitorio dello stesso;
3) manca qualsiasi vincolo di subordinazione tra l'amministratore ed i predetti, ed anzi, accanto all'obbligo di eseguire le deliberazioni dell'assemblea, l'amministratore è titolare anche di poteri decisionali autonomi, seppure nell'ambito dell'amministrazione ordinaria, oltre ad avere la rappresentanza dei condomini ed il potere di agire in giudizio pure contro di essi (art.1131 c.c.); 4) l'attività in questione non richiede di per sè
l'impiego di mezzi organizzati da parte del prestatore, non imponendo il suo espletamento l'utilizzazione di particolari strumenti;
5) l'attività è normalmente remunerata (a meno che non sia offerta gratuitamente) con compenso fisso riscosso periodicamente, in genere con il versamento dei contributi condominiali.
Questi essendo i connotati dell'attività in esame, corrispondenti ai requisiti di legge, ritiene il Collegio che siano fondate le doglianze del ricorrente, peraltro suffragate da specifiche pronunzie non solo della Commissione Tributaria Centrale (Sez. XIV, 1 marzo 1989, n. 4883; Sez. XXVI, 11 giugno 1992, n. 4991), ma anche dalla giurisprudenza penale di merito (Trib. Piacenza, 4 febbraio 1991 Monti, in Archivio delle locazioni e del condominio 1992, 157; Trib.Roma, 6 luglio 1987, Penna, ivi 1988, 134) e, recentemente, dalla giurisprudenza civile di legittimità (Cass. Sez. I, 24 luglio 1996, n. 6671) . Con quest'ultima pronunzia la Corte Suprema ribadisce l'esenzione dall'IVA del compenso dell'amministratore di condominio, sempre che l'attività non venga dallo stesso espletata con l'impiego di mezzi organizzati. A tal proposito appare opportuno evidenziare, per quanto concerne il caso di specie, che nella sentenza impugnata (pag. 2) espressamente si dà atto della "mancanza di strutture organizzative apposite", pur non riconoscendosi a tale circostanza decisivo rilievo per escludere la configurabilità dell'attività professionale.
Non appare, infatti, condivisibile l'argomento principe posto dai giudici di merito a base dell'impugnata decisione, e cioè che l'attività di collaborazione dell'amministratore condominiale può ritenersi "continuativa e coordinata" solo quando si esplichi a servizio di uno o al massimo due soggetti, dovendosi invece considerare sempre lavoro autonomo professionale se prestato a favore di una molteplicità di condominii.
Come sopra affermato, infatti, sono altri - e ben individuati - i criteri distintivi tra le dette attività, e non può ricollegarsi la qualifica di attività professionale autonoma al solo parametro del numero dei condominii serviti, a meno che esso non sia tale da rendere imprescindibile una certa struttura organizzativa per fronteggiare la bisogna.
Tale semplicistica soluzione non può trovare conforto neppure nella circolare del Ministero delle Finanze (n. 77 del 24/12/1992), richiamata dal Tribunale a suffragio della propria tesi, sia perché essa è ovviamente sprovvista di qualsiasi valore normativo o interpretativo autentico, sia perché la stessa, seppure "in tesi generale", ribadisce proprio il principio che l'attività di amministratore di condominio, quando presenti i requisiti delineati dalla norma, rientra "nell'ambito delle figure atipiche dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2 dell'art. 49 del menzionato Testo Unico".
In conclusione, ritiene questo Collegio nella fattispecie in esame che l'imputato non fosse obbligato alla tenuta e conservazione delle scritture contabili menzionate dall'art. 1, u.c., L. n. 516/1982, non essendo soggetto d'imposta in relazione all'IVA.
Il fatto-reato allo stesso ascritto, pertanto, non sussiste, donde l'annullamento della gravata decisione.
P. Q. M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 1998