Sentenza 25 ottobre 2005
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., all'esito dell'udienza camerale celebrata ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen., dispone la formulazione coatta dell'imputazione nei confronti di soggetto non compiutamente identificato e non ancora iscritto nel registro degli indagati per il quale il P.M. non abbia presentato alcuna richiesta.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/10/2005, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 25/10/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1131
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 007634/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di MONZA;
nei confronti di:
1) ON RA;
2) FUOCO;
avverso ORD.ZA del 12/10/2004 G.I.P. TRIBUNALE di MONZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
lette/sentite le conclusioni del P.G.: ann.to s.r.. OSSERVA
Il Proc.re della Repubblica presso il Tribunale di Monza ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il G.I.P., all'esito dell'udienza camerale ex art. 409 c.p.p., ha disposto l'imputazione coattiva nei confronti di tale Fuoco, previa identificazione ed iscrizione dello stesso nel registro degli indagati. Sussiste la lamentata violazione di legge.
L'imputazione coattiva non è consentita nei confronti di persone non iscritte nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. (sez. 4^, 12/12/2002, n. 5941; sez. 5^, 19/10/2001, n. 52471 Palladino;
id., 29/03/2000, n. 1913). Non si tratta, infatti, di un provvedimento d'impulso rispetto all'inerzia del P.M., bensì di un provvedimento a carattere sostitutivo, estraneo alle funzioni svolte dal G.I.P.. È stato pure osservato che se il G.I.P. potesse prescindere da ogni richiesta del P.M., formulando coattivamente l'imputazione, resterebbero elusi e vanificati i meccanismi garantistici contemplati dall'art. 415 bis c.p.p.. Appare chiaro, pertanto, l'abnormità del provvedimento impugnato, siccome radicalmente estraneo al sistema (sez. 5^, 05/06/2000, P.M. in c. Quistini;
sez. 6^, 04/10/2004, Montenero). L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio nei sensi anzidetti.
P.T.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2006