Sentenza 28 marzo 2017
Massime • 2
Quando è pronunciata condanna in primo grado per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, previa riqualificazione giuridica del fatto, il giudice di appello non deve annullare la sentenza e rimettere le parti davanti al primo giudice per consentire all'imputato di poter beneficiare della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 341 bis, comma terzo, cod. pen., poiché lo stesso, prima dell'instaurando giudizio di appello, è ancora in termini per poter provvedere al risarcimento del danno arrecato o per presentare un'offerta reale ex art. 1209 cod. civ., e la norma non contempla alcuna possibilità di regressione del processo in primo grado o di concessione di apposito termine da parte della Corte di appello.
Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all'art. 341-bis cod. pen. è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poichè già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la P.A. di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la riqualificazione nel delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. della condotta dell'imputato, inizialmente contestata con riferimento all'art. 337 cod. pen., consistita nell'avere proferito espressioni ingiuriose all'indirizzo dei Carabinieri che stavano procedendo ad una legittima attività di controllo a tutela della regolarità della circolazione stradale).
Commentari • 7
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Il bene giuridico del prestigio e dell'onore della Pubblica Amministrazione va salvaguardato anche in quelle occasioni in cui l'offesa oltraggiosa sia suscettibile di essere udita e percepita da altri pubblici ufficiali, che svolgono compiti o funzioni diverse da quelle della persona offesa, in quanto la condotta del soggetto agente risulta idonea a compromettere la prestazione del pubblico ufficiale, disturbata da una situazione condizionante e sfavorevole. Corte di Cassazione sez. VI, ud. 30 ottobre 2023 (dep. 3 gennaio 2024), n. 211 Presidente Criscuolo – Relatore Villoni Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in riforma della pronuncia di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2017, n. 19010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19010 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2017 |
Testo completo
1901 0-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 28/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 507 GIACOMO PAOLONI Presidente. REGISTRO GENERALE MASSIMO RICCIARELLI N.37142/2016 ORLANDO VILLONI Rel. Consigliere - GAETANO DE AMICIS FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TR RI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 17/02/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS Udito il Procuratore Generale in persona del AGNELLO ROSSI che ha concluso per la imem istibilità del rico uso Hrv. DOMENICO DI TULLIO, duNovito il difensore he conclus par l'accoglimento dei motivi diри ricerso lu RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 febbraio 2016 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, appellata da IC BE, che veniva dichiarato colpevole dei reati di cui agli art. 187, comma 8, del codice della strada e 341-bis cod. pen. così riqualificata per quest'ultimo reato l'originaria imputazione di cui all'art. 337 cod. pen. - e per l'effetto condannato alla pena di mesi quattro e giorni dieci di reclusione.
2. Avverso la su indicata sentenza ha personalmente proposto ricorso per cassazione l'imputato, che ha dedotto tre motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi della motivazione in punto di diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., avuto riguardo all'assenza di sintomi indicativi di uno stato di alterazione ed al fatto che la condotta di cui al capo sub A), posta in essere alla guida della propria autovettura, non ha rappresentato un pericolo.
2.2. Con il secondo motivo, inoltre, si lamentano violazioni di legge in relazione agli artt. 6 CEDU, 111, comma 3, Cost., 521-522 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello riqualificato nel reato di oltraggio il fatto di resistenza a pubblico ufficiale contestato nel capo sub B), senza che gli elementi costitutivi del diverso reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. siano stati oggetto di verifica probatoria all'esito dell'istruzione dibattimentale. Non era prevedibile che l'accusa potesse essere modificata all'esito della fase istruttoria, nè è stato accertato, inoltre, se le frasi ingiuriose pronunziate all'indirizzo dei Carabinieri siano state percepite da altre persone presenti al momento del fatto, così determinando l'impossibilità di difendersi ed impostare una strategia difensiva anche in relazione alla possibilità di estinzione del reato secondo le modalità previste dall'art. 341-bis, comma 3, cod. pen.. 2.3. Con il terzo motivo si censurano vizi della motivazione riguardo alla prova degli elementi costitutivi del reato di oltraggio, non avendo la sentenza impugnata spiegato se le offese contro i Carabinieri siano avvenute alla presenza di una pluralità di persone e siano state da queste percepite. In proposito, infatti, né i Carabinieri intervenuti al momento del fatto, né il conducente del carro attrezzi chiamato per il trasporto della vettura sequestrata sono stati ascoltati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La prima doglianza è inammissibile perché incentrata su un motivo in questa Sede non consentito, in quanto orientato a sollecitare una diversa o alternativa valutazione, in punto di fatto, dei presupposti per la configurabilità dell'istituto previsto dall'art. 131-bis cod. pen., sebbene la Corte d'appello abbia congruamente indicato, al riguardo, una serie di elementi congiuntamente posti a fondamento del suo globale vaglio delibativo, che ha tenuto conto di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, facendo riferimento, in piena conformità ai principii da questa Suprema Corte stabiliti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), al contesto fattuale della condotta oggetto della regiudicanda (connotata anche dal possesso di sostanza stupefacente), alle sue specifiche ли 1 modalità di realizzazione (segnate dal carattere virulento delle espressioni usate all'indirizzo dei pubblici ufficiali e dalla contestuale violazione di due norme di legge) ed alla complessiva personalità dell'imputato.
2. Manifestamente infondato, inoltre, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, ove si consideri che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione degli elementi essenziali della fattispecie concreta che renda incerto l'oggetto dell'imputazione con reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051): la violazione del principio di corrispondenza tra l'imputazione e la sentenza ricorre solo se la modifica del fatto e della sua qualificazione giuridica pregiudica le possibilità di difesa dell'imputato impedendogli di utilmente sostenere la propria estraneità ai fatti criminosi globalmente considerati (Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, Caterino, Rv. 257782; Sez. 6, n. 34879 del 10/01/2007, Sartori, Rv. 237415). Nella vicenda sottoposta alla cognizione dei Giudici di merito, dunque, non occorreva alcuna contestazione, essendo stata attribuita al fatto peraltro già all'esito del primo grado di giudizio - una qualificazione giuridica meno grave (art. 341-bis cod. pen.) di quella enunciata nell'imputazione (art. 337 cod. pen.), mentre il principio affermato dalla Corte EDU con la sentenza Drassich in data 11 dicembre 2007 - che ha ravvisato violazione dell'art. 6 CEDU nella riqualificazione giuridica del fatto effettuata ex officio in sede di legittimità, senza che sia stata data all'imputato, la possibilità di essere informato della riqualificazione e di difendersi adeguatamente - riguarda il diverso caso in cui il titolo di reato ravvisato sia più grave, con conseguenze sfavorevoli all'imputato a causa del mutato nomen iuris, sicchè il diritto al contraddittorio va assicurato informando l'imputato e il suo difensore dell'eventualità di una qualificazione giuridica del fatto diversa da quella contestata (Sez. 6, n. 24631 del 15/05/2012, Cusumano, Rv. 253109; Sez. 6, n. 45807 del 12/11/2008, Drassich, Rv. 241754). Nel caso in esame, per vero, emerge con chiarezza, dalla congiunta lettura delle conformi motivazioni rese dai Giudici di merito, la delineazione degli elementi costitutivi della condotta oltraggiosa dall'imputato tenuta nei confronti dei Carabinieri, al cui indirizzo sono state da lui rivolte frasi connotate da un'oggettiva valenza offensiva dei beni dell'onore e del prestigio dei pubblici ufficiali, proprio mentre essi stavano procedendo ad una legittima attività di controllo a tutela della regolarità della circolazione stradale: espressioni ingiuriose, quelle pronunziate dall'imputato, che i Giudici di merito hanno motivatamente apprezzato come finalizzate non tanto ad incidere sul compimento dell'atto di ufficio (in via di definizione), quanto piuttosto a contestare aspramente, e con modalità disdicevoli, il doveroso operato dei pubblici ufficiali. In relazione a tali profili storico-fattuali della regiudicanda, rimasti del tutto immutati e costanti nel dispiegarsi delle relative sequenze processuali, l'imputato ed il suo difensore hanno sempre avuto la possibilità di interloquire ed esercitare le proprie facoltà e strategie, con il logico corollario della insussistenza della ipotizzata violazione, dovendosi al riguardo solo soggiungere, alla stregua di una regula iuris da questa Suprema Corte ormai da tempo dettata (Sez. 6, n. 49544 del 11/11/2014, Zinnà, Rv. 261679), che allorquando sentenza di condanna in primo grado, previaviene pronunciata ли 2 riqualificazione giuridica del fatto, per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, il giudice di appello non deve annullare la sentenza e rimettere le parti davanti al primo giudice per consentire all'imputato di poter beneficiare della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 341-bis, comma 3, cod. pen., poiché il giudicabile, prima dell'instaurando giudizio di appello, è ancora in termini per poter provvedere al risarcimento del danno arrecato o per presentare un'offerta reale ex art. 1209 cod. civ., né la norma contempla alcuna possibilità di regressione del processo in primo grado o di concessione di apposito termine da parte della Corte d'appello.
3. Per quanto concerne il terzo motivo di ricorso, anch'esso, peraltro, manifestamente infondato, deve ribadirsi che, pur a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il Giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). La nuova disciplina, invero, consente di dedurre solo il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il Giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, sempreché la difformità risulti decisiva sull'esito del giudizio. Nel caso di specie, di contro, la censura non è volta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai Giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. Orbene, i rilievi difensivi in ordine al travisamento della prova (così qualificata la deduzione dal ricorrente) si limitano a contestare la valutazione concordemente espressa in punto di fatto dai Giudici di merito all'esito dell'accertamento svolto in sede dibattimentale, senza travolgerne o incrinarne la complessiva coerenza dell'impianto logico-argomentativo, lì dove essi hanno puntualmente indicato le ragioni giustificative della ritenuta presenza contestuale di una pluralità di persone (l'addetto al trasporto della vettura sequestrata e la persona trasportata sulla vettura dell'imputato) al momento della pronunzia delle frasi oltraggiose da parte dell'imputato. Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio, peraltro, è sufficiente, come correttamente osservato nella impugnata decisione, che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale per le rilevate ragioni di presenza in loco e distanza dal fatto - -possano essere udite dai presenti, poichè già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può comprometterne la prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio e facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, ed ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Saad, Rv. 266546). ли 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento in favore della Cassa delle ammende - non emergendo ragioni di esonero della somma ritenuta equa di euro 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 marzo 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paolohi Gaetano De Amicis ve i h DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 APR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO REMA DIDICAS Riera Esposito E I N O T * 4