Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2017, n. 19010
CASS
Sentenza 28 marzo 2017

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Quando è pronunciata condanna in primo grado per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, previa riqualificazione giuridica del fatto, il giudice di appello non deve annullare la sentenza e rimettere le parti davanti al primo giudice per consentire all'imputato di poter beneficiare della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 341 bis, comma terzo, cod. pen., poiché lo stesso, prima dell'instaurando giudizio di appello, è ancora in termini per poter provvedere al risarcimento del danno arrecato o per presentare un'offerta reale ex art. 1209 cod. civ., e la norma non contempla alcuna possibilità di regressione del processo in primo grado o di concessione di apposito termine da parte della Corte di appello.

Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all'art. 341-bis cod. pen. è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poichè già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la P.A. di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la riqualificazione nel delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. della condotta dell'imputato, inizialmente contestata con riferimento all'art. 337 cod. pen., consistita nell'avere proferito espressioni ingiuriose all'indirizzo dei Carabinieri che stavano procedendo ad una legittima attività di controllo a tutela della regolarità della circolazione stradale).

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Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2017, n. 19010
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19010
Data del deposito : 28 marzo 2017

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