Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2014, n. 49544
CASS
Sentenza 11 novembre 2014

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Massime1

Quando è pronunciata condanna in primo grado, previa riqualificazione giuridica del fatto, per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, il giudice di appello non deve annullare la sentenza e rimettere le parti davanti al primo giudice per consentire all'imputato di poter beneficiare della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 341 bis, comma terzo, cod. pen., poiché il giudicabile, prima dell'instaurando giudizio di appello, è ancora in termini per poter provvedere al risarcimento del danno arrecato o per presentare un'offerta reale ex art. 1209 cod. civ., né la norma contempla alcuna possibilità di regressione del processo in primo grado o di concessione di apposito termine da parte della Corte di appello.

Commentario1

  • 1La riparazione del danno nel reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale ex art. 341 bis c.p.
    Maria Elena Orlandini · https://www.iusinitinere.it/

    La norma L'art. 341 bis c.p. recita: “Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile. Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2014, n. 49544
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49544
Data del deposito : 11 novembre 2014

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