Sentenza 2 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2001, n. 10575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10575 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
1 Aula 'A' 01 REPUBBLIC 0575 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO - Presidente R.G. N. 1567/00 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron.23133 Dott. Paolo STILE Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud. 20/06/01 Dott. Giuseppe CELLERINO Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere - ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: GN AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 2001 2878 ANGELIS, NICOLA DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 1185/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 25/01/99 R.G.N. 17407/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato PIRANI per delega ASSENNATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. n. 1567/00 Svolgimento del processo CC EL ricorre per cassazione denunciando violazione di legge e vizi di motivazione per avergli il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell'appel- lo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, attribuito solo dal maggio 1997, conformandosi al giudizio medico legale della rinnovata ctu, l'assegno ordinario d'invalidità, riconosciutogli, invece, in primo grado dalla domanda amministrativa del giugno 1989, essendo portatore di un'invalidità superiore ai due terzi. L'Inps si é costituito depositando la procura. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la difesa ricorrente denuncia violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 342, 434 e 112, cod.proc.civ., oltre a motivazione insufficien te. Si sostiene che l'Istituto non aveva formulato specifiche censure in appello, essen- dosi limitato ad osservare, genericamente, che le infermità, che erano valse a ricc - noscere al CC, in primo grado, l'assegno d'invalidità dal giugno del 1989, non erano tali da incidere in modo permanente sulla sua capacità di lavoro. In quest'ottica, prosegue il ricorso, si sarebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello, con l'effetto di consentire il passaggio in giudicato della sentenza impu- gnata, non potendo il Tribunale, se non in violazione del principio della corri- spondenza fra il chiesto e il pronunciato, decidere nel merito. Questo primo motivo, benché suggestivo anche per le coerenti valutazioni teoriche che lo supportano, non è tuttavia apprezzabile positivamente in questa fattispecie, perché nel giudizio d'appello fu espressamente introdotta dall'Istituto, accanto alla questione contributiva, la contestazione della valutazione medico legale dell'invalidità dell'assicurata, cui l'allora difesa del Cagnacci oppose la considera- zione secondo cui “la perizia risulta esaustiva sotto ogni profilo, sia per ciò che concerne gli accertamenti svolti e gli esami richiesti al periziando, sia per quello 3 che riguarda la discussione medico legale e le conclusioni cui giunge lo stesso Ctu... Inoltre -proseguiva la memoria di costituzione in Tribunale, direttamente apprezzata dalla Corte involgendo la censura la prospettazione di un error in pro- cedendo-, ...l'artrosi alle ginocchia e l'artrosi cervicale e dorso lombare, assumo- no un particolare valore invalidante in quanto l'appellato lavora come coltivatore diretto." Dal che risulta che, sull'oggetto dell'impugnazione, si era compiutamente incardi- nato il contraddittorio, essendo stato consentito alla controparte di individuare a- deguatamente, nella loro essenzialità, i termini dell'impugnazione, consistenti, ap- punto, nella contestazione della valutazione medico legale effettuata in primo gra- do. D'altra parte la sentenza impugnata dà ragione della concretezza e della specificità del motivo di doglianza, dando atto che essa consisteva nel fatto che il Pretore si era “erroneamente uniforma(to) al parere espresso dal CTU, laddove una più atten- ta valutazione delle risultanze di causa avrebbe dovuto convincerlo dell'inesistenza dello stato d'invalidità.”. Tenuto conto che la specificità del motivo non può che essere correlata alla consi- stenza delle argomentazioni che sorreggono la decisione impugnata, consegue l'infondatezza di questa censura. Con il secondo motivo, incentrato su un difetto di motivazione, il ricorrente ce- nuncia che il CTU prima e il Tribunale, recependone la valutazione in sede di mo- tivazione, non hanno chiarito perché si erano discostati dal giudizio del corrispon- dente Ausiliare di I grado, che era pervenuto a una valutazione d'invalidità coeva alla domanda amministrativa. Premesso che costituisce principio condiviso dalla giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui “Quando, in presenza di due successive contrastanti consu en- ze tecniche d'ufficio, il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espleta- to la sua opera per ultimo, la motivazione della sentenza é sufficiente ed é esclu- so quindi il vizio deducibile i cassazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. -, pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di deli- neare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o aliunde de- ducibili. (v., ex plurimis, Cass., 18 giugno 1998, n.6106; v. anche 17 maggio 1999, n, 4787), ritiene la Corte che la doglianza non possa essere condivisa. Anzitutto non risulta, non essendovene traccia nei motivi di ricorso, che questa di- varicazione di giudizio sia stata evidenziata nella competente sede di merito, im- mediatamente dopo il deposito della relazione peritale o in sede di discussione orale, attraverso un'argomentata, anche se succinta, contestazione che avrebbe consentito un approfondimento, nella sede propria di merito, della questione, stan. te la sua incidenza su giudizio di fatto precluso in sede di legittimità. Infatti, il controllo della Cassazione sulla motivazione del giudice del merito in re- lazione alla censura che investe un vizio di motivazione, non può condurre al rie- same del fatto o alla sua rinnovazione, poiché il giudizio di legittimità non asse- gna alla Corte il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, le argo- mentazioni svolte dal giudice del merito, cui spetta itituzionalmente di individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, di controllarne l'atten di- bilità e la concludenza, di scegliere tra le risultanze quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, di dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge. Né, in questo contesto, é proponibile una contestazione che adduca la mancata, specifica confutazione, da parte del giudice di merito, degli elementi di prova che il ricorrente ritenga a sé favorevoli, posto che questo vizio sussiste solo quando nel ragionamento del giudice del merito si riscontri il mancato o insufficiente esa- me di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando sussista un insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, che impediscano l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. (v. ad es., SS.UU., 27 dicembre 1997, n. 13045; 11 giugno 1998, n. 5802). D'altra parte, che una valutazione critica al primo giudizio d'invalidità sia sottesa alla relazione su cui il Tribunale ha fondato la sua decisione si rinviene nel corpo della sentenza laddove, discutendo sulla decorrenza della prestazione previdenzia- le, il Giudice d'appello ha cura di segnalare che seppure "il diabete e la patologia artrosica erano presenti fin dall'inizio della vertenza pensionistica in esame, si de ve peraltro ammettere che solo nel corrente anno (1997) esse hanno acquistato un;
1 rilevanza marcata al punto di ridurre severamente l'efficienza fisica e lavorativa del soggetto (v. le osservazioni di cui alla pag. 12 della CTU qui da intendersi ir - tegralmente trascritte); ...". Pertanto anche per questa parte il ricorso non è meritevole di accoglimento. Nulla per le spese di questo giudizio di legittimità ex art. 152, disp. att. cod. prcc. civ..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 20 giugno 2001 Il Consigliere est Il Presidente, лівий на A S I S D A , T O , L L 3 O 1 IL CANCELLIERE B 3 . 4 T Depositato in Cancelleria oggi, 2 AGO. 2001 R I A A IL CANCELLIERE S 6