Sentenza 10 gennaio 2001
Massime • 1
Il principio secondo il quale le sentenze straniere dichiarative di fallimento sono assoggettate (qualora manchi una convenzione internazionale che ne disciplini il riconoscimento con criteri di speditezza e semplicità) all'ordinario procedimento di delibazione di cui agli artt. 796 ss. cod. proc. civ. deve ritenersi applicabile tutte le volte in cui l'atto introduttivo del giudizio innanzi al giudice italiano, nel quale la sentenza straniera dovrebbe esprimere i suoi riflessi risulti antecedente alla data di entrata in vigore della legge n. 218 del 1995 (e, cioè, anteriore al 31 dicembre 1996), normativa che ha, invece, introdotto (artt. 72 - 74), in mancanza di contestazioni, il diverso criterio dell'efficacia automatica della sentenza straniera in Italia (principio affermato dalla S.C. con riferimento ad una sentenza della S.C. Corte di Hong Kong con la quale la società resistente risultava in stato di "winding up by order of the Court", istituto del tutto affine al nostro fallimento, trattandosi di liquidazione coatta conseguente ad una situazione di insolvenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2001, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni OLLA - Presidente -
Dott. Giammarco CAPCCO - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - rel. Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CC AN, quale Commissario del concordato preventivo della DECORLINE SpA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONDOTTI 91, presso l'avvocato LIBONATI B., rappresentato e difeso dall'avvocato CORSI FRANCESCO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
DECORLINE FAR EAST LTD, DECORLINE SpA in liquidazione;
- intimate -
e sul 2^ ricorso n. 10736/99 proposto da:
DECORLINE SpA in liquidazione, in persona del elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONFALONIERI 2, presso l'avvocato TUFANI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CHIESI GIANPAOLO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DECORLINE FAR EAST LTD, CC AN nella qualità di COMMISSARIO del CONCORDATO PREVENTIVO della DECORLINE SpA, PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di FIRENZE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 354/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 18/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2000 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Corsi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso previa riunione dei ricorsi, l'accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo del ricorso R.G. n. 10514/99 e del terzo motivo del ricorso R.G. n. 10736/99;
rigetto del quinto motivo del ricorso R.G. n. 10514/99 e del primo motivo del ricorso R.G. 10736/99; nonché il rigetto del primo motivo del ricorso R.G. n. 10514/99 e del secondo motivo del ricorso R.G. n. 10736/99; l'assorbimento dei restanti motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza provvisoriamente esecutiva del 31.07-30.08.1996 il Tribunale di Firenze omologava il concordato preventivo con cessione dei beni, proposto dalla Decorline s.p.a. in liquidazione, con sede in Sesto Fiorentino, via Provinciale Lucchese, nn. 8/11, provvedendo alla nomina del liquidatore e alla fissazione delle modalità di esecuzione del concordato.
Il tribunale, inoltre, dichiarava inammissibile la domanda - qualificata dalla parte come opposizione ex art. 180 legge fall. - proposta dalla Decorline Far East Ltd., con sede in ON KO, in liquidazione giudiziale, con la quale quest'ultima, anziché opporsi al concordato, ne chiedeva l'accoglimento, contestando soltanto la dichiarazione di postergazione del proprio credito (di dollari H.K. 20.45 7. 696, 13, pari a lire 4.242.598.000), data 14.9.1994, a firma del legale rappresentante: CC LF, condizionata all'omologa del concordato, assumendone la nullità.
Di tale domanda, da trattarsi in sede ordinaria, il tribunale si occupava per stabilire, ai fini della esperibilità del concordato, se si dovesse tener conto della postergazione del credito vantato dalla opponente nella misura del 100%, secondo la dichiarazione summenzionata, oppure in quella del 75%, come richiesto dalla stessa opponente sul presupposto della invalidità della prima postergazione.
In tale prospettiva il tribunale riteneva valida la postergazione del 100%, in quanto il 14.9,1994 LF CC doveva ritenersi ancora legittimato, quale componente del C.d.A. della Decorline Far East Ltd., ad emettere la relativa dichiarazione, non rilevando la declaratoria di liquidazione giudiziale di detta società, avvenuta in ON KO nell'ottobre 1994. Precisava il tribunale che non poteva trovare applicazione, nel caso di specie, la normativa vigente in ON KO in materia societaria, che fa risalire gli effetti della liquidazione giudiziale al momento della richiesta (avanzata nel caso in esame il 19 agosto 1994), perché in contrasto con la normativa italiana, che stabilisce i termini per le revocatorie con riferimento al provvedimento giudiziale di ammissione. Contro tale sentenza la Decorline Far East Ltd. in liquidazione giudiziale, in persona del commissario giudiziale (official receiver and liquidator) NY OB RD, proponeva appello alla corte d'appello di Firenze, chiedendo l'accertamento della nullità, invalidità e/o inefficacia della dichiarazione di postergazione del 14.09.1994 e, per l'effetto, di rinviare la causa al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento della Decorline s.p.a. in liquidazione. Con sentenza del 22 gennaio 1999, depositata il 18 marzo 1999, la corte adita, in riforma della sentenza impugnata, rimetteva la causa al tribunale di Firenze per la dichiarazione di fallimento della Decorline s.p.a. in liquidazione. Osservava la corte, che, tenuto conto del suo contenuto sostanziale, la domanda, proposta in primo grado dalla Decorline Far East Ltd. doveva ritenersi un vero e proprio atto di opposizione, ex art. 180 legge fallimentare, alla omologazione del concordato;
che,
quindi, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, tale domanda doveva considerarsi ammissibile;
che conseguentemente non costituivano mutamento della domanda le conclusioni rassegnate in grado di appello, ma solo una più corretta esplicitazione del suo contenuto;
che alla stregua della normativa di ON KO, applicabile nella specie, in virtù della quale è nullo qualsiasi atto di disposizione di beni e crediti di una società compiuto dopo l'inizio della procedura di liquidazione della società stessa (art. 182 ON KO Companies Ordinance), coincidente con la presentazione dell'istanza per la liquidazione (art. 184, II comma, H. KO Comp. Ord. Cit.), avvenuta nel caso che ne occupa il 19.08.1994, la dichiarazione di postergazione del CC del 14 settembre 1994 doveva essere considerata nulla ad ogni effetto;
che tale normativa non poteva considerarsi in contrasto con l'ordine pubblico per violazione del principio della tutela dell'affidamento del terzo, essendo del tutto inconferente nella specie il richiamo a tale principio, ove solo si consideri che la postergazione in parola era stata effettuata da un soggetto - il CC - che all'epoca ricopriva contemporaneamente la carica di componente del C.d. A. della società appellante e di liquidatore della Decorline s.p.a., il che portava ad escludere la esistenza di un terzo da tutelare;
che la postergazione di cui trattasi sarebbe, comunque, alla luce della legislazione italiana, invalida, perché posta in essere in una situazione di evidente conflitto di interessi;
che, venuta meno la postergazione in questione, dovevasi ritenere non raggiungibile la proposta percentuale (40%) di soddisfacimento dei creditori chirografari, per cui si imponeva il rinvio al tribunale di Firenze per la dichiarazione di fallimento della Decorline s.p.a. in liquidazione. Avverso detta sentenza hanno proposto autonomamente ricorso per cassazione sia la Decorline s.p.a. in liquidazione che CC NI, nella sua qualità di commissario giudiziale del concordato preventivo della Decorline s.p.a., il primo basato su quattro e il secondo su cinque motivi. La intimata Decorline Far East Ltd. in liquidazione giudiziale non ha spiegato difese. Il secondo ricorrente ha anche depositato memoria. La Corte all'udienza ha provveduto alla riunione dei due ricorsi, in quanto proposti contro la stessa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso (n. 10514/99 R.G.) il Commissario Giudiziale del Concordato Preventivo della Decorline s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 25, 72, 73, 74 legge n. 31 maggio 1995, n. 218.
Deduce il ricorrente che la legge n. 218 del 1995, entrata in vigore il primo settembre 1995 ed applicabile ex art. 72, comma 1, a tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore, non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, atteso che la proposta di concordato risale all'8 marzo 1995 ed il decreto di ammissione alla procedura al 5 aprile 1995.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2505, 2506, 2507 cod. civ., artt. 75, comma 3, 796, 797, 799, cod. proc. civ. e (in denegata ipotesi) art. 25 l. n. 218/1995. Secondo il ricorrente la decisione della corte di appello sarebbe censurabile in quanto ammette la proiezione extraterritoriale degli effetti di una procedura concorsuale straniera, in difetto di una sentenza di delibazione del giudice italiano, e, comunque, utilizza l'autorità di cosa giudicata di un provvedimento straniero ex abrupto nell'ordinamento senza esigere il necessario procedimento di delibazione. Eccepisce, inoltre, il ricorrente il difetto di legittimazione ad processum e ad causam di Mr. NY OB RD, quale Official Receiver and Liquidator della Decorline Far East Ltd., essendo tale sua qualità per il nostro ordinamento - in mancanza di delibazione della sentenza della High Court di ON KO, che aveva sottoposto detta società alla procedura di liquidazione - giuridicamente inesistente.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 31 disp. Preleggi e in subordinata ipotesi dell'art. 16 della l. 218/1995. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata sarebbe, altresì, censurabile per avere dato applicazione al diritto straniero pur essendo questo contrario ad un fondamentale principio del nostro ordinamento: la tutela dell'affidamento del terzo. Accogliendo il principio, per cui l'effetto di spossessamento e le limitazioni della capacità d'agire retroagiscono al momento della presentazione della domanda di liquidazione giudiziale (presentation of petition), si arriverebbe a confondere i rapporti interni (intercorrenti fra la società e gli amministratori) ed i rapporti esterni (intercorrenti con i terzi, ai quali non sarebbe equo opporre limitazioni alla capacità d'agire che, benché previste dalla legge, sono difficilmente conoscibili), provocando così una sicura lesione dell'affidamento del terzo. Pertanto il diritto di ON KO in questione dovrebbe essere disapplicato ed al fatto che la dichiarazione di postergazione rechi una data successiva a quella di presentazione della domanda da parte della Cariplo non dovrebbe essere dato alcun rilievo.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ.. per avere la corte di appello ritenuto invalida la postergazione del CC anche perché posta in essere in evidente conflitto di interessi con la Decorline Far East Ltd., considerando l'introduzione di una questione nuova, sulla quale il ricorrente non aveva accettato il contraddittorio, alla stregua di "una mera deduzione difensiva".
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione dell'art. 345 cod. proc. civ.. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata sarebbe censurabile per avere adottato una motivazione contraddittoria e insufficiente, ritenendo privi di significato, al fine della interpretazione della domanda proposta in primo grado dalla Decorline Far East Ltd., il tenore delle conclusioni, il tenore complessivo dell'atto (in generale favorevole al concordato), la reiterazione della postergazione del credito in misura ridotta, che lascerebbe trasparire il favore verso la procedura di concordato. In realtà, la corte di appello avrebbe stravolto e non interpretato la domanda della società summenzionata, che solo in secondo grado avrebbe proposto una domanda diretta ad ottenere il fallimento della Decorline s.p.a. e, quindi, inammissibile perché mai svolta nel precedente grado di giudizio.
Con il primo motivo di ricorso (n. 10736/99 R.G.) la Decorline s.p.a. in liquidazione denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c.. Secondo la ricorrente la corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che le conclusioni formulate in appello dalla Decorline Far East Ltd. non costituissero domanda nuova rispetto a quella formulata in primo grado, avendo questa richiesto in tale grado di giudizio la omologazione del concordato ed in secondo grado una sentenza di fallimento.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 25, 72, 73, 74 l. n. 218/1995. La corte d'appello sembrerebbe favorevole all'applicabilità della citata legge n. 218/1995 in una procedura di concordato iniziata prima della sua entrata in vigore, pur prevedendo l'art. 72 di detta legge la sua applicazione ai soli giudizi iniziati dopo la sua entrata in vigore.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2505 e segg. cod. civ. e degli artt. 796 e segg. cod. proc. civ.. La corte d'appello sarebbe pervenuta a ritenere la nullità della dichiarazione di postergazione del credito, datata 19.4.1994, in esecuzione di un provvedimento giudiziale straniero senza che fosse stato preventivamente delibato;
la mancanza di delibazione della sentenza straniera determinerebbe, inoltre, il difetto di legittimazione di NY OB RD, nella sua qualità di official recciver and liquidator, assimilabile al nostro curatore o commissario nella procedura concorsuale estera.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 31 preleggi e, in subordine, dell'art. 16 l. 218/95. Secondo la ricorrente la corte d'appello avrebbe errato nel non ritenere la inapplicabilità della legislazione di ON KO per contrasto con l'ordine pubblico italiano, in quanto violerebbe il principio della tutela dell'affidamento del terzo. Tale principio risulterebbe violato in quanto il rapporto obbligatorio originante la postergazione del credito sussisteva tra due società diverse, a nulla rilevando che all'epoca ne fosse legale rappresentante la stessa persona fisica.
I soci della Decorline s.p.a., nonché i creditori che facevano e fanno affidamento sull'omologazione del concordato preventivo e che rischierebbero di riscuotere soltanto parte del proprio credito in caso di fallimento, sarebbero i terzi da tutelare, ai quali non potrebbe opporsi l'applicazione di una legislazione straniera, che inciderebbe pesantemente e negativamente sui loro diritti, e che non erano certamente tenuti a conoscere nel momento in cui decisero favorevolmente per la procedura di concordato preventivo. Ritiene il collegio che debbano essere esaminati per primi e congiuntamente il secondo motivo di ricorso del Concordato Preventivo della Decorline s.p.a. ed il terzo motivo del ricorso della Decorline s. p. a., in quanto contengono una identica censura, avente priorità logico-giuridica rispetto alle altre.
La corte d'appello ha ritenuto applicabile, nel caso di specie, la normativa di ON KO che considera nullo ad ogni effetto qualsiasi atto di disposizione di beni e crediti di una società compiuto dopo l'inizio della procedura di liquidazione giudiziale della stessa (art. 182 ON KO Companies Ordinance), inizio che, in virtù del secondo comma dell'art. 184 ON KO Com. Ord. Cit. coincide con la presentazione dell'istanza per la liquidazione della società. Alla stregua di tale normativa, sul rilievo che il ricorso della Cariplo per ottenere la messa in liquidazione giudiziale della Decorline Far East Ltd. fu presentato in data 19.08.1994 e, quindi, in epoca antecedente al rilascio della dichiarazione di postergazione in questione, datata 14 settembre 1994 e a firma di CC LF, nella sua qualità di rappresentante della stessa Decorline Far East Ltd., la corte d'appello ha ritenuto detta dichiarazione nulla ad ogni effetto.
La corte di merito ha omesso, però, di considerare che l'atto di citazione in opposizione ex art. 180 legge fall. con la richiesta di declaratoria di nullità, invalidità o, comunque, inefficacia della dichiarazione di postergazione del credito in questione, fu proposto dalla Decorline Far East Ltd. di ON KO in liquidazione giudiziale, in persona di NY OB RD nella sua qualità di Commissario Giudiziale (Official Receiver and Liquidator); che detta società era stata posta in liquidazione giudiziale (in inglese winding up by order of the court, istituto che appare affine al nostro fallimento, trattandosi di una liquidazione coatta ricollegabile ad una situazione di insolvenza) con provvedimento della Suprema Corte di ON KO del 12 ottobre 1994; che in virtù di tale provvedimento la liquidazione giudiziale della Decorline Far East Ltd. con il Commissario Giudiziale della stessa (Official Recciver and Liquidator) è subentrata nei rapporti della società;
che la eventuale nullità od inefficacia della postergazione in parola costituisce effetto dell'adozione, del suddetto provvedimento;
che tale provvedimento costituisce anche il titolo dal quale promana la legittimazione ad agire del nuovo soggetto giuridico. Non avendo dato a questi elementi il dovuto rilievo, la corte di merito ha riconosciuto nel nostro ordinamento una serie di effetti giuridici al provvedimento della Suprema Corte di ON KO, vale a dire di un giudice straniero, senza che tale provvedimento fosse delibato preventivamente dal giudice italiano come richiesto dagli artt. 796 e segg. c.p.c., applicabili nel caso di specie ratione temporis.
Appare opportuno a questo punto precisare che nel caso in esame non potrebbe trovare applicazione la nuova normativa in materia di riconoscimento di sentenze straniere - che, in mancanza di contestazione, ne prevede l'efficacia automatica - restando ciò escluso dal combinato disposto degli artt. 74 (come sostituito dapprima ad opera dell'art. 8, comma 2, del d.l. 28 agosto 1995 n. 361, conv. in legge 27 ottobre 1995, n, 437, e successivamente ad opera dell'art. 10, comma 2, del d.l. 23 ottobre 1996 n. 542, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 649) e 72, primo comma, della citata legge n. 218 del 1995. L'art. 74 dispone che gli artt. da 64 a 71 - quindi anche gli articoli relativi al riconoscimento di sentenze straniere - entrano in vigore il 31 dicembre 1996 e l'art. 72, primo comma, dispone che la legge, di cui fanno parte, si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore.
Ne deriva che il riconoscimento automatico della sentenza straniera non potrebbe operare nel caso che ne occupa, in quanto l'atto di citazione dinanzi alla corte d'appello di Firenze è stato notificato agli appellati l'11 ottobre 1996 e, pertanto, prima dell'entrata in vigore della legge summenzionata.
La mancanza, quindi, della necessaria delibazione della sentenza della Suprema Corte di ON KO, che ha posto in liquidazione giudiziale la Decorline Far East Ltd., comporta che tale sentenza non possa spiegare alcun effetto giuridico nel nostro ordinamento e che, quindi, detta liquidazione in persona del commissario giudiziale - official recciver and liquidator - NY OB RD è priva di legittimazione ad agire e, conseguentemente, non può far valere di fronte al giudice italiano la nullità o, comunque, l'inefficacia della postergazione del credito in questione (cfr. in tal senso, con riguardo a sentenza dichiarativa del fallimento di una impresa iugoslava, cass. n. 877/72, resa a sezioni unite). Nè si può dubitare della necessità della delibazione del provvedimento in questione, trattandosi di un atto analogo alla nostra sentenza dichiarativa di fallimento ed avendo questa corte, a sezioni unite, affermato, con la sentenza n. 10388/95 e con riferimento a fattispecie anteriori alla entrata in vigore della legge n. 218 del 1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, il principio secondo cui alle sentenze dichiarative di fallimento - qualora manchi una convenzione internazionale che ne disciplini il riconoscimento con criteri di maggior semplicità e speditezza - è applicabile l'ordinario procedimento di delibazione previsto per il conferimento di efficacia in Italia alle sentenze di giudici stranieri.
Pertanto la corte di appello di Firenze avrebbe dovuto dichiarare inammissibile e non, invece, accogliere l'appello proposto dalla Decorline Far East Ltd. di ON KO in liquidazione giudiziale, in persona dell'official receiver and liquidator NY OB RD, avverso la sentenza di primo grado di cui in narrativa, in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione all'impugnazione. La accertata inammissibilità dell'appello comporta, ai sensi dell'art. 382 ultimo comma, cod. proc. civ., la cassazione senza rinvio della impugnata sentenza.
Conseguentemente tutte le altre censure contenute nei due ricorsi devono ritenersi assorbite.
Sussistono giusti motivi, data la complessità delle questioni dibattute, per la compensazione delle spese giudiziali sia del giudizio di appello che di quello di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso n. 10514/99 e il terzo motivo del ricorso n. 10736/99; cassa senza rinvio in relazione ai motivi accolti;
dichiara assorbiti i ricorsi per il resto;
compensa le spese del giudizio di appello e di quello di cassazione. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2000