Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2001, n. 283
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Sentenza 10 gennaio 2001

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Il principio secondo il quale le sentenze straniere dichiarative di fallimento sono assoggettate (qualora manchi una convenzione internazionale che ne disciplini il riconoscimento con criteri di speditezza e semplicità) all'ordinario procedimento di delibazione di cui agli artt. 796 ss. cod. proc. civ. deve ritenersi applicabile tutte le volte in cui l'atto introduttivo del giudizio innanzi al giudice italiano, nel quale la sentenza straniera dovrebbe esprimere i suoi riflessi risulti antecedente alla data di entrata in vigore della legge n. 218 del 1995 (e, cioè, anteriore al 31 dicembre 1996), normativa che ha, invece, introdotto (artt. 72 - 74), in mancanza di contestazioni, il diverso criterio dell'efficacia automatica della sentenza straniera in Italia (principio affermato dalla S.C. con riferimento ad una sentenza della S.C. Corte di Hong Kong con la quale la società resistente risultava in stato di "winding up by order of the Court", istituto del tutto affine al nostro fallimento, trattandosi di liquidazione coatta conseguente ad una situazione di insolvenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2001, n. 283
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 283
    Data del deposito : 10 gennaio 2001

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