Sentenza 5 marzo 2002
Massime • 1
In materia di compenso per le festività infrasettimanali, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, ultima parte, della legge 27 maggio 1949 n. 260, come modificato dalla legge 31 marzo 1954 n. 90, il compenso aggiuntivo (corrispondente all'aliquota giornaliera) ivi previsto, per il caso in cui le festività del "venticinque aprile" e del "primo maggio" coincidano con la domenica, spetta al lavoratore (senza alcuna distinzione nell'ambito delle categorie previste dall'art. 2095 cod. civ.) che, in tali giorni, riposi; tale compenso, infatti, trova giustificazione nel fatto che, ove le suddette festività non coincidessero con la domenica, il dipendente fruirebbe di un giorno in più di riposo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3164 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI V. - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
R.A.S. - RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ S.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, elett. dom. in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 326, presso l'avv. Renato Scognamiglio che la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
e rapp.te dagli avv.ti Giacinto Favalli e Salvatore Trifirò;
- ricorrente -
contro
TO AN, SA LA NC, LI TI, DO AT, RI IS, PI BB, IO DA, AL MO, NATALI RG, MA PE, US QUINTO, elett. dom. in Roma, via Belisario n. 6, presso lo studio dell'avv. Carlo Natale che, unitamente all'avv. Luigi Stolfa, li rappresentano e difendono, per procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
nonché
ER LA;
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano in data 19 dicembre 1998, n. 13630 (R.G.N. 340/1998);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 22/11/2001, la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Renato Scognamiglio;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Marcello Matera che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 11 febbraio 1998 il Pretore del lavoro di Milano, in accoglimento del ricorso proposto da TO OL e da altri undici litisconsorti, in epigrafe indicati, tutti dipendenti della R.A.S. - Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a., previo accertamento del diritto degli stessi alla corresponsione di una ulteriore retribuzione equivalente alla aliquota giornaliera per le festività nazionali cadenti di domenica e, in relazione alle festività del 25 aprile 1993 e 1^ maggio 1994, condannava la datrice di lavoro al pagamento degli importi ivi specificati. Avverso la decisione proponevano gravame la società Riunione Adriatica di Sicurtà e i dipendenti i quali lamentavano l'omessa pronuncia su rivalutazione e interessi.
Con sentenza del 19 dicembre 1998 il Tribunale locale, rigettava l'appello principale e, in accoglimento dell'incidentale, condannava la R.A.S. a corrispondere sulle somme liquidate la rivalutazione e gli interessi.
La R.A.S. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria, cui hanno resistito con controricorso i lavoratori, ad eccezione dell'intimato OL. È stata presentata istanza dalla difesa della RAS al Primo Presidente per l'eventuale rimessione alle Sezioni Uniti in relazione al segnalato contrasto giurisprudenziale, ma la richiesta è stata respinta in data 17 novembre 2001.
MOTIVI LA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 5, 3^ comma, legge n. 260 del 1949 e dell'art. 12 disp. prel. C.P.C. nonché omessa e, comunque, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto che la citata norma ha carattere generale relativamente al mero fatto della coincidenza, senza tenere conto sia dell'origine del testo, sia della mancanza di qualsiasi elemento di riferimento idoneo ad evidenziare una volontà in tale senso.
La tesi di parte aziendale postula, invece, l'interpretazione del 3^ comma dell'art. 5 della legge n. 260 nel senso del collegamento del secondo periodo alla prestazione di attività lavorativa nella festività prevista nella prima parte, è basata sull'art. 5, 2^ e 3^ comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, nella sostituzione di cui all'art. 1 della legge n. 90 del 1954, che esplicita la funzione di compensare il particolare disagio che determina il lavoro svolto in giorno non lavorativo indicando come presupposto della corresponsione del trattamento ivi previsto la effettiva prestazione dell'attività lavorativa, onde la non sussistenza del relativo diritto alla maggiorazione per il lavoro festivo;
sulla nuova disciplina in materia delle ricorrenze festive riformulata dalla legge n. 260 del 1949 e successivamente dalla legge n. 54 del 1977 e dal DPR n. 792 del 1985, in relazione all'accordo interconfederale del 3 dicembre
1954, reso efficace con DPR n. 1029 del 1960, che, nell'estendere anche agli impiegati dipendenti delle imprese industriali il campo di applicazione dell'art. 5, ultimo comma, della legge n. 260 del 1949, ha implicitamente escluso i lavoratori resistenti in quanto impiegati non dipendenti da imprese industriali;
sulla interpretazione sistematica della disciplina relativa ai compensi per le festività nazionali nel senso che la prestazione lavorativa ne costituisce il presupposto indefettibile;
sulla interpretazione letterale e sistematica della disposizione in oggetto nonché sulla ratio della stessa norma;
sul contrasto con i principi costituzionali di parità e uguaglianza della interpretazione affermata dal Tribunale secondo cui in caso di coincidenza della domenica con una delle festività nazionali indicate dalla norma i lavoratori retribuiti in misura non fissa, ove non prestino la loro attività lavorativa, avrebbero diritto solo alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera mentre i lavoratori retribuiti in misura fissa avrebbero diritto, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera riferita indistintamente a un determinato periodo di tempo, ad un compenso aggiuntivo pur in assenza di una effettiva attività lavorativa;
sul rilievo - confortato dalla natura sinallagmatica del contratto - che occorre conferire al termine "retribuzione" utilizzato nel 3^ comma dell'art. 5, che identifica appunto il "compenso per l'attività di lavoro"; sul riferimento previsto dalla norma in esame "ai salariati retribuiti in misura fissa" che ne esclude l'applicazione in relazione allo status degli appellati;
sui chiarimenti in tali sensi della circolare n. 142 del 1954 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
sul successivo accordo del 3 dicembre 1954 con cui le confederazioni dell'industria del lavoro hanno stipulato un accordo sindacale per disciplinare la materia delle festività coincidenti con la domenica con il quale è stato riconosciuto anche agli impiegati dell'industria, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo pari alla quota giornaliera della quota di fatto, nel caso di coincidenza delle festività con la domenica.
Il motivo va rigettato perché infondato.
Questa Corte Suprema, a Sezioni Unite, con sentenza del 26 ottobre 1995, n. 11117, ha composto il contrasto giurisprudenziale verificatosi in subiecta materia (contra, Cass., 21 gennaio 1982, n. 406; Cass., 18 aprile 1983, n. 2654) inaugurando un nuovo orientamento, successivamente confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza dell'11 luglio 2000, n. 9206, che va in questa sede ribadito poiché si condividono gli argomenti posti a sostegno. I principi affermati dalle Sezioni Unite possono così riassumersi:
ai sensi dell'art. 5, 3^ comma, ultima parte, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come modificato dalla legge 31 marzo 1954, n. 90, il compenso aggiuntivo (corrispondente all'aliquota giornaliera) ivi previsto per il caso in cui le festività del venticinque aprile e del primo maggio coincidano con la domenica, spetta al lavoratore (senza alcuna distinzione nell'ambito delle categorie previste dall'art. 2095 c.c.) che, in tali giorni, riposi;
tale compenso, infatti, trova giustificazione nel fatto che, ove le suddette festività non coincidessero con la domenica, il dipendente fruirebbe di un giorno in più di riposo;
il particolare vantaggio economico consistente nel diritto ad una ulteriore retribuzione nel caso in cui una qualsiasi festività ricorra di domenica, attribuito dall'art. 5 della legge n. 260 del 1949 ai lavoratori a paga fissa esclusivamente in relazione alle quattro (due a seguito dell'entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54) feste nazionali, non può ritenersi esteso alle altre festività, atteso che l'art. 3 della legge 31 marzo 1954, n. 90 prevede la suddetta estensione soltanto in favore dei lavoratori, dipendenti da privati, retribuiti non in misura fissa. La Corte ha, in particolare, rilevato che, mentre i primi due commi dell'art. 5 della legge del 1949, n. 260, si riferiscono ai lavoratori retribuiti non in misura fissa, ossia rispettivamente alle ipotesi in cui, nelle dette festività, essi riposino oppure lavorino, il 3^ comma si riferisce ai lavoratori retribuiti in misura fissa e si divide in due parti. Nella prima è previsto che questi "prestino la loro opera nella suindicata festività" e stabilisce che sia loro dovuta "oltre la normale retribuzione di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo". La seconda parte prevede che la festività ricorra nel giorno di domenica e stabilisce che ai lavoratori spetti "oltre la normale retribuzione di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche un'ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera". Ha quindi ritenuto la Corte che questa seconda parte va riferita al caso in cui, nella domenica coincidente con la festività del 25 aprile e del 1^ maggio, il lavoratore riposi e non già al caso in cui egli effettui prestazioni lavorative. L'interpretazione affermata è ulteriormente sorretta dai seguenti argomenti: la detta seconda parte prevede un compenso aggiuntivo fisso, corrispondente all'aliquota giornaliera, e non commisurata alle ore di lavoro prestate, come è nella prima parte;
essa non prevede, a differenza della prima parte, la maggiorazione per lavoro festivo;
il compenso aggiuntivo fisso trova giustificazione perché se la festività non coincidesse con la domenica, il dipendente avrebbe avuto un giorno di riposo in più; l'accordo intenconfederale 3 dicembre 1954 per le imprese industriali, recepito dal d.p.r. 14 luglio 1960, n. 1029, il quale, anche se nella specie non direttamente applicabile, è adatto a chiarire le espressioni della legge all'esame richiamando, all'art. 1, con una disposizione analoga a quella dell'art. 5, 3^ comma, seconda parte, della legge n. 260 del 1949, l'eventualità che "una delle ricorrenze nazionali, oppure una delle altre festività elencate nell'art. 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, cadano di domenica", in tal caso ai lavoratori retribuiti in misura fissa "è dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto". Siffatti principi sono stati applicati dall'impugnata sentenza che ha ritenuto che: il 3^ comma dell'art. 5 della legge n. 260 del 1949 si limita a considerare il mero fatto della coincidenza tra festività civili, indicate nel 1^ comma, e la giornata di domenica stabilendo un criterio compensativo del fatto che, con la coincidenza di due giornate festive in una, il lavoratore viene a perdere un giorno di festa;
doveva quindi disattendersi l'interpretazione sostenuta dalla difesa della R.S.A. secondo cui l'anzidetto 3^ comma dell'art. 5 collega il secondo periodo ("qualora la festività ricorra nel giorno di domenica spetterà ai lavoratori stessi, oltre alla normale retribuzione, compreso ogni elemento accessorio, anche un'ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera) alla prestazione di attività lavorativa nella festività prevista dalla prima parte.
Trattasi di giudizio - che postula una operazione ermeneutica rispettosa del canone primario rappresentato dalla lettera delle espressioni usate e del valore sistematico - esente da errori e congruamente motivato nel profilo logico e giuridico, come tale incensurabile in questa sede.
Del resto la ricorrente si è sostanzialmente limitata a riproporre le stesse censure formulate nei gradi di merito, senza addurre però argomenti decisivi a fare mutare l'orientamento giurisprudenziale all'esame che ha valorizzato la finalità perseguita dal legislatore il quale ha inteso assicurare una maggiorazione retributiva a chi non abbia prestato attività lavorativa nella giornata festiva caduta di domenica per compensare la perdita di un giorno di riposo. È anche evidente la contraddizione in cui è incorsa la ricorrente - pure rilevata dalla difesa dei lavoratori (controricorso, pag. 15 ss.) - la quale ha invocato una interpretazione strettamente sinallagmatica tra prestazione di lavoro e relativa retribuzione e, dall'altro, ha sostenuto che il legislatore ha inteso compensare il lavoro prestato di domenica in misura evidentemente "forfetizzata", corrispondente all'aliquota giornaliera, introducendo così il concetto di retribuzione parametro. È fuori discussione poi l'applicabilità della norma alle due categorie di lavoratori - impiegati e salariati - poiché l'espressione "salariati" usata dal 3^ comma dell'art. 5 della legge n. 260 va intesa senza alcuna distinzione nell'ambito delle categorie previste dall'art. 2095 c. c. (cfr. Cass., S.U., 26 ottobre 1995. n. 11117). È poi manifestamente infondata per difetto di omogeneità tra le situazioni raffrontate la prospettata eccezione di incostituzionalità per il fatto che, in caso di coincidenza della domenica con una delle festività nazionali indicate dalla norma, i lavoratori retribuiti in misura non fissa, ove non prestino la loro attività lavorativa, avrebbero diritto solo alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera mentre i lavoratori retribuiti in misura fissa invece avrebbero diritto, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, ad un compenso aggiuntivo pur in assenza di una effettiva attività lavorativa. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 92 CCNL di settore, si deduce, in via di mero subordine, che la base di calcolo per le quote di retribuzione asseritamente dovute non può essere la retribuzione annua lorda divisa per dodici mensilità, e quella mensile così raggiunta per 26, al fine di calcolare la paga giornaliera, poiché nella retribuzione mensile corrisposta ai dipendenti assicurativi sono già comprese anche le domeniche e di conseguenza il divisore mensile da utilizzare per calcolare la retribuzione giornaliera deve essere 30 e non 26.
Il motivo è inammissibile per genericità delle censure formulate poiché la ricorrente, omettendo la trascrizione del contenuto dell'art. 92 del contratto collettivo, non ha posto questa Corte in grado di esercitare il controllo sulla decisività della stessa doglianza.
Il ricorso va perciò rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese in lire 41.400 (Euro 21,38) oltre lire quattromilioniottocentoquarantunomila, pari a EURO duemilacinquecento, per onorari.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2002