Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3164
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Sentenza 5 marzo 2002

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In materia di compenso per le festività infrasettimanali, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, ultima parte, della legge 27 maggio 1949 n. 260, come modificato dalla legge 31 marzo 1954 n. 90, il compenso aggiuntivo (corrispondente all'aliquota giornaliera) ivi previsto, per il caso in cui le festività del "venticinque aprile" e del "primo maggio" coincidano con la domenica, spetta al lavoratore (senza alcuna distinzione nell'ambito delle categorie previste dall'art. 2095 cod. civ.) che, in tali giorni, riposi; tale compenso, infatti, trova giustificazione nel fatto che, ove le suddette festività non coincidessero con la domenica, il dipendente fruirebbe di un giorno in più di riposo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3164
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3164
    Data del deposito : 5 marzo 2002

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