TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/11/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Emanuela Lo Presti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 199/2019 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 9 ottobre 2025, promossa da (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , entrambi elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in Spadafora (ME), via Nazionale n. 451, presso lo studio dell'avv. Antonino Ripa, che li rappresenta e difende giusta procura in atti, attori contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._3
Messina, via Volturno n. 5, presso lo studio dell'avv. Concetta Panarello, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 C.F._4 domiciliato presso il suo studio in Messina, via Lodi n. 283/B, rappresentato e difeso da sé stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c., convenuti e nei confronti di
/o Giovanni Arena, via dei Mille 243 Messina, CP_3 convenuta contumace avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 2 c.p.c.) immobiliare – opposizione art. 616 c.p.c. In fatto ed in diritto e premessa la pendenza dell'esecuzione Parte_1 Parte_2 immobiliare n. 238/2016 R.G.E. presso il Tribunale di Messina, nell'ambito della quale il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura indicando il termine per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito, hanno introdotto il presente giudizio al fine di contestare la validità
della vendita e dell'aggiudicazione in favore di , in conseguenza CP_1
della presentazione dell'offerta oltre il termine perentorio (le ore 12:00 del 25.09.2018) indicato nell'avviso di vendita. , in sede di costituzione, ha contestato le censure avversarie e CP_1 affermato la legittimità dell'aggiudicazione deducendo che la presentazione dell'offerta avvenuta alle ore 15:00 del 25.09.2018 era da ritenersi tempestiva in quanto i tempi e la modalità della stessa sono dipesi da fatti imputabili al delegato alla vendita, il quale si era allontanato dal proprio studio prima dello scadere del termine stabilito per il deposito delle buste, salvo poi fissare – anche con l'ausilio della cancelleria delle esecuzioni che era riuscita a mettere in contatto le parti – un nuovo appuntamento per la presentazione della offerta, all'esito del quale aveva rilasciato anche una ricevuta di avvenuta consegna. Ha allegato, altresì, di avere versato la cauzione e che, eseguita la vendita in data 30.11.2018, in data 19.12.2018 il delegato aveva comunicato l'aggiudicazione del lotto n.2 e invitato il beneficiario a versare il saldo dovuto. Per tali ragioni, il convenuto ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma della validità dell'aggiudicazione. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., gli opponenti hanno depositato il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione del 30.12.2019, emesso in conseguenza del pagamento tardivo del saldo da parte dell'aggiudicatario. Il procedimento, dichiarato interrotto all'udienza del 23.05.2024 per la cancellazione dall'albo del procuratore di parte convenuta, è stato successivamente riassunto dagli opponenti che hanno insistito nelle proprie richieste. Costituito in giudizio anche , in qualità di professionista Controparte_2 delegato della procedura esecutiva immobiliare, ha rappresentato di avere rinunciato agli incarichi di custode e professionista delegato nella suddetta procedura esecutiva e di essere stato sostituito da altro professionista, chiedendo, pertanto, di essere estromesso dal giudizio. In assenza di ulteriore attività istruttoria e precisate le conclusioni, la causa è stata chiamata all'odierna udienza per la decisione. Dalla documentazione prodotta in giudizio è emerso l'intervento di un provvedimento di revoca (seppur per motivi diversi rispetto a quelli invocati in giudizio) dell'aggiudicazione oggetto della presente opposizione, con la quale è stata disposta l'acquisizione della cauzione, la restituzione del saldo e l'indizione di una nuova vendita, con compensazione delle spese di lite. Da quanto detto deriva la necessità di procedere d'ufficio alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni dibattute dinanzi al sottoscritto Giudice, posto che non è dato decidere circa la fondatezza di una opposizione in presenza di un fattore sopravvenuto (la revoca dell'aggiudicazione asseritamente illegittima) che incide sulla situazione sostanziale preesistente, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano
2 privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione, o che comunque emerga in atti il soddisfacimento del diritto azionato (ex multis, Cass. Civ., 10.02.2003, n. 1950; Cass. Civ., 22.05.2006, n. 11931), circostanza questa verificatasi nel caso di specie. La superiore statuizione, tuttavia, necessità di una pronuncia sulle spese di lite, ove residui – come nel caso in esame – un contrasto sulla loro regolamentazione, che va risolto secondo il criterio della soccombenza virtuale. Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che «il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito» (Cass. Civ., 29.11.2016, n. 24234). Avuto riguardo al tenore complessivo delle difese articolate dalle parti e valutate le allegazioni probatorie in atti, è possibile affermare come le contestazioni degli opponenti, benché astrattamente condivisibili, risultino superate alla luce delle modalità concrete di presentazione dell'offerta – documentate e confermate anche dal professionista delegato – che rivelano un ritardo non imputabile all'offerente, apparentemente dipeso da circostanze sopravvenute ed inevitabili, tali da giustificare la prosecuzione della procedura esecutiva. Appare condivisibile, nel merito, l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione nella parte in cui afferma come l'assenza del professionista delegato nell'orario prestabilito non possa ledere la legittima aspettativa di partecipazione alla vendita, avendo l'offerente rispettato le norme comportamentali imposte nel relativo avviso, benché in ritardo di qualche ora (l'offerta risulta registrata alle 15:00 in luogo delle 12:00). In conclusione, ai soli fini della determinazione delle spese di giudizio e in ossequio al principio della soccombenza virtuale, essendo stata contestata la regolarità della procedura di aggiudicazione dell'immobile svoltasi a cura del professionista delegato, in assenza di vizi della procedura tali da inficiare la validità dell'offerta, l'opposizione deve ritenersi infondata nei limiti appena descritti, restando assorbita la valutazione su ogni ulteriore questione. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, rilevato che le doglianze delle parti appaiono tutte astrattamente condivisibili e che i fatti che hanno determinato l'avvio del presente giudizio sono indipendenti dal loro comportamento, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 199/2019 R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Si comunichi. Così deciso in Messina il 7 novembre 2025. Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
4