Sentenza 17 luglio 2002
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il giudice, adito con azione possessoria, reintegra lo spogliato nel possesso e assegna alle parti il termine previsto dall'art. 669 - octies cod. proc. civ. per introdurre il giudizio di merito, anziché fissare la data dell'udienza per la prosecuzione del giudizio dinanzi a sè, non ha natura di sentenza (essendo la previsione del menzionato termine inconciliabile con la sentenza, la quale conclude l'intero processo) e dunque non è appellabile, ma ha natura di ordinanza interdittale. Ne consegue che, essendo l'art. 669 - octies inapplicabile al giudizio possessorio, deve altresì negasi l'operatività della sanzione dell'inefficacia del provvedimento di reintegra per la mancata introduzione nel termine del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 669-novies cod. proc. civ., e l'ordinanza è soggetta, invece, ad integrazione, in applicazione analogica dell'art. 298 dello stesso codice, entro il termine perentorio stabilito da detta norma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/07/2002, n. 10342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10342 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - rel. Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE NO, SQ, WI AG, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TERENZIO 10, presso lo studio dell'avvocato PREZIOSI CLAUDIO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
FE IZ;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 16342/99 proposto da:
FE IZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO MORDINI 14 (ST TRAMONTI), presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PETRILLO, difeso dall'avvocato ERMETE GABRIELI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DE NO SQ, WI AG;
- intimati -
avverso la sentenza n. 103199 del Tribunale di AVELLINO, depositata il 10/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/02 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato PREZIOSI Claudio, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e l'inammissibilità o il rigetto dell'incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, assorbito l'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento del 20 febbraio 1996 il Pretore di Avellino ordinò a ZI EI, ritenuto autore dello spoglio, di reintegrare LE De IA e ES CK, in accoglimento di un loro ricorso, nel possesso di una servitù di passaggio e indicò il termine previsto dalla legge (art. 669 octies) per l'inizio della causa di merito.
Il EI, non essendo stato tale giudizio instaurato nel termine perentorio di trenta giorni, fissato dall'art. 669 - octies del codice di procedura civile, chiese, ai sensi dello art. 669 - novies,
la declaratoria d'inefficacia del provvedimento di reintegra al Pretore, il quale, con sentenza del 18 novembre 1997, respinse la domanda, avendo ritenuto che le norme citate dal EI, a sostegno della sua istanza, erano dettate per il procedimento cautelare, e non erano estensibili a quello possessorio.
Il soccombente propose contro tale pronuncia appello e il Tribunale di Avellino, in suo accoglimento, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento di reintegra del possesso, avendo aderito alla tesi della. duplicità delle fasi nelle quali si articola il procedimento possessorio e dell'applicabilità ad esso delle norme degli art.669 octies e novies cod. proc. civ. Il De IA e la CK ricorrono per cassazione con due motivi. Il EI resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con un motivo.
Dei due ricorsì è stata disposta la riunione ai sensi dell'art. 335 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale, denunziandosi la violazione degli art. 669 octies novies, quaterdecies, 289, 307 e 703 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 360 nn. 3, 4
dello stesso codice, si censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto applicabili al processo possessorio norme che riguardano esclusivamente i procedimenti cautelari, come è stato affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 1984 del 1998. E, in proposito si sostiene che, non essendosi dal Pretore disposta la trattazione della causa di merito del giudizio possessorio, instaurato con la proposizione del ricorso introduttivo, si sarebbe dovuta ritenere operante la norma dell'art. 289 cod. proc. civ. - per la quale "i provvedimenti istruttori non contenenti la fissazione dell'udienza successiva... possono essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro comunicazione o notificazione se prescritte"- la cui applicazione non avrebbe, però, favorito l'appellante, perché costui "non aveva eccepito tempestivamente l'estinzione del processo innanzi al Pretore e non ne aveva fatto parola nemmeno nell'atto d'appello".
Con il secondo motivo si denunzia la violazione degli art. 279, 311 e 669 novies, in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 dello stesso codice, e si sostiene che il provvedimento del Pretore di reintegra del possesso era una sentenza, impugnabile soltanto con l'appello, che il EI non aveva, però, esperito. E si trattava di sentenza, "essendo questa l'unica natura che può riconoscersi al provvedimento del giudice che assertivamente si dica privo del potere di emettere ulteriori pronunce sulla domanda di parte".
Con l'unico motivo del ricorso incidentale si denunzia la violazione degli art. 307, 669 - octies e novies del codice di procedura civile, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 dello stesso codice, adducendosi quanto segue: Poiché il processo civile segue il suo percorso per impulso delle parti, che nella specie era mancato, si sarebbe dovuta dichiarare, ai sensi dell'art.289 o dell'art. 307 del codice di procedura civile, l'estinzione del processo e anche del provvedimento interdittale (art. 310 cod. proc. civ.), non avendo il De IA e la CK iniziato il giudizio di merito nel termine di legge, in esecuzione della statuizione del Pretore. Nè si aggiunge è esatto obiettare che l'estinzione non è stata rilevata tempestivamente dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa, come prescrive lo art. 307 cod. proc. civ. perché tale regola deve coordinarsi con l'altra disposizione contenuta nello stesso articolo, secondo cui l'estinzione opera di diritto. "Tale coordinamento porta alla conclusione secondo la quale il processo, sebbene estinto, può rivivere nel caso in cui sia proseguito e la parte interessata non sollevi la relativa eccezione tempestivamente, ma non nel caso in cui questa sia formulata prima e indipendentemente da tale prosieguo. Nella specie la fase processuale attuale non costituisce il prosieguo di quella precedente estinta, ragione per la quale la sollevata questione di estinzione avrebbe il valore di eccezione in senso lato, ed in ogni caso non si potrebbe configurare decadenza alcuna. Pertanto, non si può affermare, come fanno i ricorrenti, che l'estinzione non è stata tempestivamente eccepita dinanzi al Pretore o in appello, perché quando la causa pendeva dinanzi al Pretore l'estinzione non si era ancora verificata, ed in sede di appello la questione della tempestività deve ritenersi inattuale per le ragioni appena esposte".
Osserva la Corte che con la sentenza n. 1984 del 1998 le sezioni unite hanno ritenuto che, anche dopo l'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n.353, il procedimento possessorio è costituito dalla fase interdittale e da quella di merito. Hanno poi esaminato la questione se il ricorso al Pretore sia idoneo a introdurre, oltre alla fase sommaria quella a cognizione ordinaria, ovvero se per l'instaurazione di quest'ultima sia necessaria la notifica di un ricorso autonomo dopo l'esaurimento della prima fase, secondo quel che prescrive l'art.669 octies del codice di procedura civile, e hanno accolto la prima delle due soluzioni, rilevando che: "La disposizione dell'art. 703 dello stesso codice non prevede degli atti introduttivi di due fasi autonome e distinte, in quanto collega il ricorso alla domanda (le domande di reintegrazione e di manutenzione si propongono con ricorso) proposta a tutela del possesso. Il che si giustifica se si considera che i requisiti delle azioni possessorie sono sempre gli stessi (diversamente da quel che si verifica per le azioni cautelari) e non assumono connotati particolari nell'ambito di ciascuna delle due fasi.
Le sezioni unite con tale sentenza non si sono, però, pronunciate sulla sorte del provvedimento interdittale, qualora il giudice noti abbia proceduto alla trattazione della causa di merito, ma abbia fissato un termine perentorio per il suo inizio con un autonomo atto introduttivo.
Con sentenza n. 15374 del 2000 la Corte di cassazione ha ritenuto che il provvedimento sia in tal caso una sentenza contro la quale l'unico rimedio proponibile è l'appello, e ha motivato la decisione, affermando: "In linea con i suddetti principi le stesse sezioni unite, con le successive sentenze nn. 924 e 4880 del 1999, hanno affermato che il provvedimento con cui il pretore, a conclusione della fase, così detta interdittale, abbia accolto il ricorso possessorio senza rimettere le parti dinanzi a sè per la trattazione della causa di merito, ha - indipendentemente dalla forma adottata (ordinanza) - natura di sentenza impugnabile con l'appello. Ne consegue che... non avendo il Pretore fissato l'udienza per la prosecuzione davanti a sè della causa di merito, ma soltanto assegnato alle parti un termine per la prosecuzione del giudizio, il procedimento possessorio doveva ritenersi definito con l'emanazione dell'ordinanza interdittale, la quale, pertanto, non poteva essere dichiarata inefficace. Ed, invero, stante la idoneità del ricorso possessorio a introdurre anche la fase di merito, l'assegnazione alle parti di un termine per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 669 - octies, implicando l'onere, a carico della parte interessata, di un nuovo atto introduttivo, noti rientra nello schema procedimentale del giudizio possessorio e, pertanto, la sua inosservanza non può produrre l'inefficacia dell'ordinanza interdittale per mancata riassunzione nel termine, ai sensi dell'art. 669 - novies".
La decisione, citata dal difensore del De IA e della IL nella discussione orale a sostegno del secondo motivo del ricorso principale, non può essere condivisa. Le sentenze richiamate (nn. 480 e 924 delle sezioni unite) sono state deliberate, con riguardo a situazioni nelle quali non vi era alcun dubbio sulla natura di sentenza dei provvedimenti pretorili, perché questi, come risulta dalla stessa pronuncia n. 15374, avevano esaurito l'intero processo possessorio, non essendosi con essi statuito sulla sua prosecuzione;
infatti non si era fissata l'udienza per la trattazione della causa di merito, ne' si era stabilito il termine per il suo inizio. Invece, qualora, come si è verificato nel caso in esame e in quello considerato dalla sentenza n. 15374 del 2000, si sia imposto il termine per l'inizio della causa di merito, anche se erroneamente, in applicazione di una norma del processo cautelare, che, secondo la pronuncia n. 1984 del 1998 delle sezioni unite, non è estensibile a quello possessorio (art. 669 novies), deve ritenersi che il provvedimento sia un'ordinanza interdittale, essendo inconciliabile con la natura della sentenza, che conclude l'intero processo, la fissazione del menzionato termine, la citi previsione non può essere obliterata ai fini della qualificazione giuridica del provvedimento stesso.
Ritenuto che in tale ipotesi il provvedimento abbia natura interdittale, è necessario accertare quali siano le conseguenze che si verificano qualora il giudice, invece di procedere alla trattazione della causa di merito, disponga che questa si svolga con un autonomo giudizio, da iniziare nel termine perentorio di trenta giorni, previsto dal primo comma dell'art. 669 octies, o in quello più breve da lui fissato.
Deve escludersi che la parte interessata sia obbligata a instaurare il giudizio di merito nel detto termine, non essendo la menzionata norma applicabile al giudizio possessorio per le ragioni esposte nella sentenza delle sezioni unite n. 1984 del 1998, alla quale si sono adeguate le successive pronunce della Corte di cassazione. E non essendo tale disposizione applicabile, deve negarsi anche l'operatività dell'art. 669 - novies, nella parte in cui sanziona l'inefficacia del provvedimento cautelare se il procedimento di merito non sia iniziato nel termine perentorio di cui all'art. 669 - octies. Dall'inapplicabilità di queste, norme al processo possessorio, deriva l'improponibilità della domanda diretta ad ottenere la deliberazione di una sentenza dichiarativa dell'inefficacia del provvedimento interdittale, emesso a tutela del possesso, essendo tale pretesa estranea allo schema e alla struttura di detto procedimento. Pertanto, nella specie il Tribunale è incorso in errore, perché, per l'omessa instaurazione della causa di merito nel termine prescritto dall'art. 669 - octies, ha ritenuta l'inefficacia dell'ordinanza di reintegra del possesso. Conseguentemente, deve dichiararsi d'ufficio l'improponibilità della domanda d'inefficacia di tale provvedimento, pur non essendo stata questa pronuncia chiesta espressamente con i motivi dei due ricorsi per cassazione, e cassarsi, senza rinvio, la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 182 comma 3^ cod. proc. civ. L'accertata improponibilità della domanda d'inefficacia del provvedimento interdittale, pur esaurendo il giudizio di legittimità, non esime questa Corte dal rilevare che la inestensibilità delle norme degli art. 669 octies e novies al procedimento possessorio, comporta che, qualora, come è avvenuto nel caso concreto, con l'ordinanza conclusiva della fase interdittale non si sia fissata l'udienza per la trattazione della causa di merito, debba procedersi alla sua integrazione, con uno specifico provvedimento, da emettersi su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio stabilito dalla norma dell'art. 289 cod. proc. civ. applicabile analogicamente come più volte ritenuto situazioni simili da questa Corte e sostenuto nella specie anche dalle parti (sent. nn. 4013 del 1984, 10350 del 1994). Si dispone la compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo per la sussistenza di giusti motivi.
P.T.M.
la Corte, pronunciando sul ricorsi principale e incidentale riuniti, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2002