Cass. civ., sez. II, sentenza 17/07/2002, n. 10342
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Sentenza 17 luglio 2002

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Il provvedimento con il quale il giudice, adito con azione possessoria, reintegra lo spogliato nel possesso e assegna alle parti il termine previsto dall'art. 669 - octies cod. proc. civ. per introdurre il giudizio di merito, anziché fissare la data dell'udienza per la prosecuzione del giudizio dinanzi a sè, non ha natura di sentenza (essendo la previsione del menzionato termine inconciliabile con la sentenza, la quale conclude l'intero processo) e dunque non è appellabile, ma ha natura di ordinanza interdittale. Ne consegue che, essendo l'art. 669 - octies inapplicabile al giudizio possessorio, deve altresì negasi l'operatività della sanzione dell'inefficacia del provvedimento di reintegra per la mancata introduzione nel termine del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 669-novies cod. proc. civ., e l'ordinanza è soggetta, invece, ad integrazione, in applicazione analogica dell'art. 298 dello stesso codice, entro il termine perentorio stabilito da detta norma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 17/07/2002, n. 10342
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10342
    Data del deposito : 17 luglio 2002

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