Sentenza 6 luglio 1998
Massime • 1
In materia ambientale, nell'ipotesi in cui sia intervenuta sanatoria, non va ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, poiché l'amministrazione ha valutato l'opera e l'ha ritenuta compatibile con l'assetto paesaggistico dell'area impegnata dalla struttura. Questo provvedimento, pur essendo riservato all'autorità giudiziaria, ha pur sempre natura amministrativa e deve essere disposto soltanto se nel momento della sentenza non sia intervenuta sanatoria. Essa inoltre anche in sede esecutiva deve essere revocata, perché la sua particolare natura non acquista natura di giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/1998, n. 9180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9180 |
| Data del deposito : | 6 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1. Dott. Tonini Paolo Presidente del 6 luglio 1998
2. Dott. Zumbo Antonio Consigliere SENTENZA
3. Dott. Savignano Giuseppe Consigliere N.2472
4. Dott. Quitadamo Nicola Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Morgigni Antonio Consigliere N.18707/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
CA EL, n. 15.2.21 Minturno Scauri
avverso la sentenza 27 gennaio 1998 della corte d'appello di Cagliari sezione di Sassari Udita la relazione fatta dal Consigliere Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale B. Frangini che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per la rimessione in pristino e rigetto nel resto.
Svolgimento del processo.
Il 27 gennaio 1998 la corte d'appello di Cagliari sezione di Sassari ha confermato la sentenza del pretore locale, che in data 11 luglio 1996 aveva condannato alla pena di giorni dieci d'arresto e lire venti milioni d'ammenda IE LI, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 1 sexies della legge n. 431 del 1985 per avere costruito un molo lungo quindici metri e largo sette in zona vincolata senza autorizzazione, in Stintino il 1^ marzo 1994. Ha inoltre ordinato la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi.
Ricorre l'imputata, deducendo che i lavori sono stati eseguiti sotto la direzione ed il controllo della Capitaneria di Porto Torres, che ha competenza esclusiva. La corte territoriale avrebbe omesso di valutare la sanatoria datata 3 dicembre 1997. Assume, inoltre, che nell'ambito demaniale la legge de qua non opera, diversamente la Capitaneria avrebbe dovuto impedire l'esecuzione dei lavori. Lamenta l'illegittimità dell'ordine di ripristino dei luoghi pur in presenza dell'intervenuta sanatoria.
Motivi della decisione.
Il ricorso è in parte fondato.
È del tutto pacifico in giurisprudenza l'orientamento secondo cui la sanatoria consistente nel rilascio dell'autorizzazione paesistica non determina l'estinzione del reato de quo, poiché tale effetto non è espressamente previsto dalla legge n. 431 del 1985 diversamente dalla disposizione contenuta negli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985. È pur vero che la legge 23 dicembre 1994, n. 724 l'art. 39 al comma ottavo così statuisce:
"8. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso."
Questa disposizione non può, però, essere estrapolata dal contesto normativo, nel quale è inserito, attinente al c.d. condono edilizio, per assurgere a previsione di carattere generale e riferibile a qualsiasi altra fattispecie estintiva.
All'uopo basta constatare che il successivo comma nono recita: "Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune..."
L'avverbio "altresì" connette in modo indissolubile i due commi, già tra loro collegati dalla collocazione consequenziale nella disciplina della nuova oblazione.
V'è anzi da aggiungere che il legislatore ha tenuto presente la sanatoria di cui agli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985 ed ha stabilito al successivo comma undicesimo dell'art. 39 predetto che "11.I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente articolo, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria.
Ne deriva che l'affermazione dell'autonomia del comma 8 dalla normativa di riferimento è una soluzione interpretativa inaccoglibile.
L'irragionevolezza della disparità di trattamento riservata agli autori di un illecito dalle medesime caratteristiche è meramente apparente, poiché il legislatore ha voluto utilizzare lo strumento della sanatoria conseguente ad oblazione e privilegiare questa fascia di costruttori abusivi nel dichiarato intento di arrecare sollievo all'erario. È questa - una scelta di politica criminale, che non può essere stravolta dall'interprete.
L'amnistia prevista dal D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 concerne anche il reato di cui all'art. 1 sexies della legge n. 431 del 1985, purché sia intervenuta autorizzazione in sanatoria: tale statuizione sarebbe stata inutiliter data, se il provvedimento amministrativo di sanatoria avesse di per sè effetto estintivo.
L'assunto, secondo cui questa disposizione avrebbe perso attualità a seguito della sopravvenienza della legge n. 724 del 1994, non è convincente, poiché si fonda sempre ed unicamente sull'unico criterio interpretativo dell'autonomia del comma ottavo dell'art. 39 della legge n. 714 citata rispetto a tutta la normativa del rinnovato edilizio"; tesi, quest'ultima, non ritenuta condivisibile dal collegio.
Va, tuttavia, osservato che nell'ipotesi in cui sia intervenuta sanatoria, non va ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, poiché l'amministrazione ha valutato l'opera e l'ha ritenuta compatibile con l'assetto paesaggistico dell'area impegnata dalla struttura. Questo provvedimento, pur essendo riservato all'autorità giudiziaria, ha pur sempre natura amministrativa e deve essere disposto soltanto se nel momento della sentenza non sia intervenuta sanatoria. Essa, inoltre, anche in sede esecutiva deve essere revocata, perché per la sua particolare natura non acquista natura di giudicato.
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi, statuizione che elimina e rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 6 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 1998