Sentenza 19 dicembre 2008
Massime • 1
La notificazione di un atto all'imputato latitante e al suo difensore è regolarmente eseguita con la consegna di una sola copia dell'atto al difensore stesso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2008, n. 2396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2396 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MONASTERO SC - Presidente - del 19/12/2008
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 2176
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - N. 32479/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE SC, n. il 14.8.84;
avverso l'ordinanza del 10.6.2008 del Tribunale di Catania, sezione riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dr. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dr. Carmine Stabile, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
1 - Con ordinanza del 10.6.2008 il Tribunale di Catania, sezione riesame, confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 7.5.2008 dal GIP presso lo stesso Tribunale nei confronti di CE SC, indagato per i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74. Contro detta ordinanza ricorre per Cassazione il CE - attualmente latitante - lamentando (sia detto in sintesi):
a) nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale per il riesame del 10.6.08, atteso che il decreto di latitanza, pur emesso il 4.6.08 (e poi notificato al difensore il 4.7.08), risultava però depositato in cancelleria solo il 5.6.08, vale a dire il giorno dopo la notifica dell'avviso medesimo al difensore del CE (avv. Novella) e quindi in un momento in cui il decreto di latitanza non aveva ancora acquistato rilevanza esterna;
ne' poteva condividersi l'assunto dell'impugnata ordinanza, che aveva rigettato l'eccezione - sollevata nei sensi di cui sopra dal difensore del CE - con il dire che già dal 19.5.2008 era noto che l'indagato era irreperibile (come da verbale di vane ricerche in pari data);
b) violazione dell'art. 292 c.p.p., nella parte in cui ne' l'ordinanza genetica ne' quella del riesame avevano dato contezza del permanere delle esigenze cautelari, atteso che i fatti per cui era stata disposta la misura custodiale risalivano a circa 2 anni prima e che il CE risultava sostanzialmente incensurato;
c) omessa motivazione sulla memoria difensiva con cui si era contestata la configurabilità della partecipazione del CE ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, visto che l'indagato sarebbe stato soltanto uno (e per breve tempo) dei molteplici fornitori di sostanze stupefacenti cui si rivolgevano due (tali PA e CI) dei vari membri dell'associazione medesima;
ne' vi era elemento indiziario alcuno per supporre la sua adesione al programma criminoso dell'associazione;
anzi, la frizione verificatasi in conseguenza del presunto mancato pagamento della fornitura del 17.5.06 dimostrava il contrario;
d) carente e/o manifestamente illogica motivazione sull'identificazione nel ricorrente della persona indicata come "Franco" in una conversazione telefonica intercettata e su quale fosse stato il percorso logico-argomentativo in base al quale il ricorrente era stato ritenuto gravemente indiziato dei due episodi di spaccio indicati ai capi b) e d) della rubrica provvisoria. Il difensore del ricorrente ha poi depositato memoria difensiva, in cui ha insistito, in particolare, sul primo motivo di cui sopra.
2 - Il primo motivo di ricorso è infondato perché il difensore dell'indagato ha pur sempre ricevuto - sia pure il 4.6.08 e cioè il giorno prima del deposito del decreto - la notifica dell'avviso spettante al suo assistito latitante ai sensi dell'art. 165 c.p.p., comma 1. Sostiene in contrario il ricorrente che, poiché alla data del 4.6.08 non era stata ancora apposta l'attestazione dell'avvenuto deposito in cancelleria del decreto di latitanza (che verrà apposta solo il giorno seguente), la notifica al difensore avvenuta il 4.6.08 non poteva valere come notifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 c.p.p., comma 1, e che, in assenza di decreto di latitanza o di irreperibilità alla data del 4.6.08, la notifica andasse eseguita all'indagato personalmente.
Ora, a parte il rilievo che non è affatto vero che alla data del 4.6.08 la notifica dovesse eseguirsi all'indagato personalmente, perché nulla imponeva che dovesse avvenire proprio e necessariamente alla data del 4.6.08 od entro la stessa (anzi, è lo stesso ricorrente ad ammettere che l'ultimo giorno utile ai fini della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale era il 6.6.08), va osservato che tale conclusione avrebbe un senso solo se si ipotizzasse il diritto del latitante a ricevere una copia ulteriore dell'avviso, ossia soltanto se si ammettesse che, a fronte d'un indagato o d'un imputato latitante, debbano essere consegnate due copie dello stesso avviso, uno per il difensore ed uno per il suo assistito: solo in tal caso, infatti, nel caso in esame mancherebbe la consegna di un'altra copia e, quindi, potrebbe ravvisarsi quella violazione dell'art. 178 c.p.p., dedotta in ricorso. Ma si tratta di conclusione smentita dalla giurisprudenza formatasi sulla (per certi versi analoga) disciplina prevista per l'imputato irreperibile.
Infatti, entrambe le regolamentazioni prevedono che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore (per l'irreperibile v. art. 159 c.p.p., comma 1, secondo periodo, mentre per il latitante v. art. 165 c.p.p., comma 1) e che sia l'uno che l'altro sono rappresentati dal difensore (per l'irreperibile v. art.159 cpv. c.p.p., secondo periodo, mentre per il latitante v. art. 165 c.p.p., u.c.).
Entrambe prevedono, appunto, la consegna di una sola copia dell'atto al difensore e non, invece, di due copie dello stesso atto, di cui una per il difensore ed una per l'imputato latitante (rappresentato dallo stesso difensore): d'altro canto, siffatta duplicazione sarebbe una formalità priva di qualsiasi effetto sotto il profilo delle garanzie di difesa (espressamente in tal senso, riguardo all'analoga regolamentazione prevista per l'irreperibile, v. Cass. Sez. 3^ n. 7474 del 18.1.2008, dep. il 19.2.2008; conf. Cass. Sez. 6^ n. 11667 del 3.2.2006, dep. 4.4.2006), proprio perché il difensore del latitante lo rappresenta ad ogni effetto.
Se, dunque, unica doveva essere la copia dell'atto da consegnare al difensore, essendo stata essa già consegnata, nel caso di specie, al difensore del CE in data 4.6.08, non vi era alcun motivo per reiterare identico adempimento il 5 od il 6.6.08.
Nè varrebbe ipotizzare che il 4.6.08 il difensore del CE aveva ricevuto la notifica in veste di mero difensore e non ancora in veste di difensore rappresentante dell'indagato latitante, atteso che la qualità soggettiva del difensore non muta sol perché si aggiungono - con la rappresentanza del proprio assistito latitante - le ulteriori facoltà connessevi.
3 - Ancora da respingersi è il secondo motivo di ricorso, costante essendo l'orientamento giurisprudenziale - da cui questa Corte non ritiene di doversi discostare - in forza del quale in tema di misure coercitive il tempo trascorso dalla commissione del reato, che pur costituisce ex art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), uno specifico aspetto della motivazione nella scelta della misura, non esclude di per sè l'attualità e la concretezza delle condizioni di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), soprattutto in tema di reati associativi (cfr. ad es. Cass. Sez. 4^ n. 6717 del 26.6.2007, dep. 13.2.2008), caratterizzati da una adesione temporalmente prolungata - e perciò più meditata e tenace - alle finalità dell'organizzazione criminale.
Nel caso in esame i giudici del merito hanno fornito motivazione adeguata, logica e scevra da contraddizioni in ordine al permanere della pericolosità del CE, tale da consigliare l'applicazione della più grave misura coercitiva.
4 - Anche la terza e la quarta doglianza sono infondate: è infatti noto nella giurisprudenza di questa Corte che nella propria motivazione il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr, ex plurimis, Cass. Sez. 4^ n. 1149 del 24.10.2005, dep. 13.1.2006; Cass. Sez. 4^ n. 36757 del 4.6.2004, dep. 17.9.2004).
L'impugno provvedine ha correttamente ravvisato il fumus de delitto associativo nello stabile (e non occasionale) rapporti emerso tra il CE e le persone che egli riforniva di sostanze stupefacenti, senza che in contrario possa valere l'essere il rapporto medesimo limitato soltanto a taluni dei principi d'un più vasto sodalizio criminale.
È poi appena il caso di ricordare che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti il vincolo associativo può essere ravvisato anche tra soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena della distribuzione, come i fornitori all'ingrosso ed i comportamenti dediti ad una successiva vendita al dettaglio ed anche tra soggetti che agiscono in gruppi separati (cfr. ad es. Cass. 6^ n. 20069 dell'11.2.2008, dep. 20.5.2008, conf. Cass. n. 35786/2007, rv. 237476; Cass. n. 28512/2004, rv. 229510, e numerose altre). Proprio la possibilità di posizioni contrattuali contrapposte dà conto anche della potenziale compatibilità, con l'affectio societatis, di mementi di frizione e/o di disaccordo all'interno della medesima catena distributiva, la cui effettiva portata sarà, se del caso, oggetto di futura più approfondita valutazione nel merito. Per il resto sono inammissibili, perché in punto di mero fatto, le censure rivolte all'identificazione dei soggetti colloquianti nelle conversazioni intercettate ed ai due episodi di spaccio, di cui l'ordinanza impugnata ha adeguatamente dato conto.
5 - In conclusione, il ricorso va rigettato. Ex art. 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2009