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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 05/12/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
– Sezione Lavoro –
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa IA OS, in sostituzione dell'udienza del 4 dicembre 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2738/2024 r.g. e vertente
tra
, in qualità di titolare dell'Azienda Agricola CO Parte_1
IC (P.I. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Germanò P.IVA_1
come da procura in atti;
opponente
e
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai P.IVA_2
funzionari dott. Alberto Cuzzucrea, dott.ssa Antonietta Angela Galimi, dott.ssa Donatella
Calabrò, dott.ssa Antonella Oteri, dott.ssa Domenico Pandolfino e Controparte_2
dott. Pasquale Meduri,
opposto
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 10 ottobre 2024 in qualità di Parte_1 titolare dell'Azienda Agricola CO IC, ha adito questo giudice del lavoro per l'accertamento della illegittimità e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 520/2024 emessa dall' di con la quale è stata comminata la Controparte_1 Controparte_1
sanzione pecuniaria di 5.022,15 euro per violazione dell'art. 18, comma 1, D. Lgs. n.
276/2003 e s.m.i. per somministrazione illecita di manodopera agricola, deducendo l'inosservanza del termine di cui all'art. 14 L. n. 698/1981 e l'errata qualificazione giuridica della fattispecie del distacco temporaneo di manodopera.
Costituitosi in giudizio l , ha resistito alla Controparte_1
pretesa chiedendone il rigetto.
Quindi, sostituita l'udienza di discussione mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito illustrate.
In primo luogo, va disattesa la doglianza relativa alla violazione dell'art. 14 della L.
n.689/1982.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 cit. non decorre dal momento della violazione e nemmeno dal momento della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, bensì dal compimento delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza del fatto ed idonee a formulare la contestazione.
È stato osservato infatti che il dies a quo per il computo del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della L. n.689/1981, entro il quale può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi dell'infrazione, spettando poi al giudice di merito valutare la congruità, se eccepita, del tempo impiegato dall'Amministrazione per giungere alle proprie determinazioni (v. Cass. nn. 5467/2008, 1054/2015 e 8456/2006).
Nel caso di specie è emerso che gli ispettori hanno acquisito piena consapevolezza della violazione contestata soltanto dopo aver acquisito l'intera documentazione necessaria ai fini dell'accertamento dell'infrazione. Nel dettaglio, dall'analisi della documentazione in atti si evince che in data 19/07/2022 è stata compiuta l'ultima acquisizione istruttoria, rappresentata dalla documentazione richiesta alla ditta per il prosieguo delle indagini e, pertanto, il verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, notificato il 13/10/2022, risulta tempestivo.
Risulta altresì infondata la prospettazione di parte ricorrente secondo cui l' CP_3
resistente sarebbe decaduto dalla potestà di irrogare la sanzione, avendo notificato l'ordinanza opposta oltre il termine di 90 giorni dall'adozione del verbale unico di accertamento.
Nel dettaglio, è da considerarsi ormai pacificamente acquisito nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, è applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (v., ad es., Cass. n. 17526/2009 e Cass. n. 21706/2018).
In applicazione dei suddetti principi, a fronte di un illecito consumatosi in data
23/06/2022 e del relativo verbale di contestazione notificato in data 13/10/2022, la successiva ordinanza ingiunzione, emessa in data 26/07/2024 e notificata il successivo 10/09/2024, risulta essere tempestiva.
3.- Nel merito, al fine di vagliare la legittimità dell'operato dell'Ente resistente, appare opportuno esaminare l'istituto del distacco del personale disciplinato dall'art. 30, comma 1,
D.lgs. n. 276/2003. Tale disposizione prevede che “L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”.
Costituiscono, pertanto, requisiti generali di legittimità del distacco la sussistenza di un concreto interesse del distaccante, la temporaneità del distacco e lo svolgimento di una determinata attività lavorativa da parte del lavoratore distaccato.
Qualora tale interesse non sussista si configura una ipotesi di illecita intermediazione di manodopera, venendo meno uno dei requisiti di legittimità del distacco. Peraltro, l'onere di provare la sussistenza dell'interesse temporaneo del distaccante è a carico del datore di lavoro, costituendo requisito qualificante della fattispecie.
Nel caso in esame, l'opponente non ha contestato che al momento dell'accesso ispettivo , dipendente dell'Azienda Agricola CO IC, si trovava Testimone_1
all'interno dei terreni aziendali dell' intento a svolgere una Parte_2
prestazione lavorativa. Egli ha dedotto che le ditte hanno stipulato un contratto di distacco temporaneo del dipendente conforme ai canoni previsti dal legislatore. Tes_1
In particolare, l'opponente ha rappresentato di aver rispettato le condizioni previste dall'art. 30 cit. specificando che l'interesse del distaccante sarebbe ravvisabile nel fine di formazione degli operai dell' sul metodo di scerbamento a mano delle giovani Parte_2
piante di kiwi.
Tale tesi, tuttavia, non può essere accolta dal momento che il suddetto interesse non emerge né dal contratto stipulato tra le aziende, né dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dal lavoratore in questione, il quale ha rappresentato di essere stato “mandato dal mio datore di lavoro CO IC in quanto devo dare una mano per pulire le piante di kiwi dalle erbe”.
Inoltre, l'interesse rilevante ai fini del distacco del personale non potrebbe ravvisarsi neppure accogliendo la prospettazione dell'opponente secondo cui le parti avrebbero stipulato il contratto in esame al solo fine di permettere ai lavoratori dell' di ottenere Parte_2
una formazione sul metodo di scerbamento a mano delle giovani piante di kiwi, dal momento che tale operazione non comporterebbe alcun beneficio alla distaccante.
Si evidenzia, invero, come non possa ravvisarsi nessun interesse a favore dell'Azienda distaccante nella finalità di formazione dei dipendenti della ditta in merito ad Pt_2 un'attività per la quale risulta specializzato , atteso che anche nelle ipotesi in Testimone_1
cui l'interesse datoriale al distacco sia di tipo solidaristico, esso deve in ogni caso rispondere ad un'esigenza dell'impresa distaccante. È stato infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che il suddetto fine deve consistere nell'utilità ad incrementare la polivalenza funzionale individuale dei lavoratori e a non disperdere il patrimonio professionale dell'impresa distaccante, specie se occasionato da un contesto di temporanea crisi aziendale
(v. Cass. n. 18959/2020).
Diversamente, nella fattispecie in esame l'opponente non ha allegato alcun interesse in capo alla distaccante, con la conseguenza che, appurata la mancanza dei requisiti di liceità del distacco, deve ritenersi accertata l'effettiva sussistenza di un'ipotesi di illecita somministrazione di manodopera tra le Aziende Agricole con riferimento all'impiego del lavoratore nel periodo dal 20/06/2022 al 23/06/2022. Testimone_1
Alla luce delle superiori considerazioni è da ritenere integrato l'illecito contestato dall' , con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria così CP_1
come quantificata nell'ordinanza ingiunzione opposta, rispetto alla cui entità parte opponente non ha mosso alcuna specifica contestazione
3.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in 1.030,00 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente a corrispondere all'opposto le spese del giudizio, liquidate in 1.030,00 euro, oltre accessori. Palmi, 5/12/2025
Il Giudice del lavoro
IA OS