Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2026, n. 9216
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Sentenza 10 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio

    La Corte ha ritenuto che il calcolo della pena non fosse corretto, in quanto il giudice avrebbe dovuto muovere dalla pena di cui all'art. 186 comma 2 lett. c), aggravata ai sensi del comma 2 sexies Cod. Strada, e sulla stessa operare la riduzione per le circostanze attenuanti generiche. La sentenza è stata annullata quanto alla determinazione della pena con rinvio.

  • Accolto
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena

    La Corte ha ritenuto che il calcolo della pena non fosse corretto, in quanto il giudice avrebbe dovuto muovere dalla pena di cui all'art. 186 comma 2 lett. c), aggravata ai sensi del comma 2 sexies Cod. Strada, e sulla stessa operare la riduzione per le circostanze attenuanti generiche. La sentenza è stata annullata quanto alla determinazione della pena con rinvio.

  • Accolto
    Violazione di legge per applicazione della sospensione della patente in luogo della revoca

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore Generale, affermando che ai sensi dell'art. 186 comma 2 bis Cod. Strada la patente di guida è sempre revocata qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. La sentenza è stata annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione concernente la sospensione della patente di guida, che è stata eliminata, e disposta la revoca della patente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2026, n. 9216
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9216
    Data del deposito : 10 marzo 2026

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