Sentenza 13 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, qualora concorrano le circostanze ad effetto speciale di aver provocato un incidente (art. 186, comma secondo-bis, cod. strada) e di aver commesso il fatto in orario notturno (art. 186, comma 2-sexies, cod. strada), gli aumenti di pena devono essere effettuati secondo il criterio stabilito dall'art. 63, comma quarto, cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2013, n. 17821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17821 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 13/12/2013
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco - rel. Consigliere - N. 1907
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 116252/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA;
nel procedimento nei confronti di:
CC RO, N. IL 19.6.1991;
avverso la sentenza n. 1201/2012 pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di L'Aquila il 28/11/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Antonio Gialanella, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di L'Aquila per l'ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe indicata, pronunciata nei confronti di EC AN per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), aggravato dall'aver causato un incidente stradale e dell'esser stato commesso il fatto tra le ore 22,00 e le ore 7,00, dolendosi della disposta sostituzione della pena principale con quella del lavoro di pubblica utilità, in violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, e del mancato raddoppio della pena principale e delle sanzioni accessorie amministrative, pur previsto dall'art. 186 C.d.S., comma 2 bis. Infine, il ricorrente lamenta la mancata statuizione del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per commettere il reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
3.1. Secondo quanto emerge dal testo della sentenza impugnata, l'accordo tra le parti si è formato sulla applicazione della pena di ventisette giorni di arresto e di Euro 1.800 di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità per trentacinque giorni, determinata a partire da una pena base di un mese di arresto ed Euro 2.100 di ammenda, aumentata ai sensi dell'art. 186, comma 2 sexies a un mese di arresto ed Euro 2.700 di ammenda, diminuita per il rito. In tal modo, tuttavia, si è fissata una pena principale determinata attraverso un percorso giuridico non corretto ed una pena sostitutiva determinata in misura non legale.
3.2. In rapporto al reato ritenuto nella sentenza impugnata, va rammentato che l'art. 186, comma 2 sexies prevede un aumento da un terzo alla metà della sola ammenda "prevista dal comma 2" se il fatto è commesso tra le ore 22,00 e le ore 7,00. Il comma 2 bis prevede il raddoppio delle "sanzioni di cui al comma 2". Il quesito che si pone concerne le modalità di applicazione dei menzionati aumenti. Ritiene questa Corte che il riferimento alle pene di cui al comma 2 contenuto in entrambe le disposizioni che descrivono le menzionate aggravanti escluda l'applicazione successiva delle due circostanze (secondo la regola posta dall'art. 63 c.p., comma 2), dovendo trovare applicazione il disposto dell'art. 63 c.p., comma 4. Infatti, si tratta di circostanze ad effetto speciale -
ancorché una di esse preveda l'aumento della sola pena pecuniaria - che concorrono convergendo verso i medesimi fatti (quelli previsti dal comma 2). Diversamente opinando l'aumento per la seconda delle aggravanti prese in considerazione verrebbe ad essere apportato non già sulla pena di cui al comma 2, bensì sulla pena come risultante dall'aumento per la prima delle concorrenti aggravanti. Deve quindi formularsi il seguente principio di diritto: "in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, quando concorrano le circostanze aggravanti previste rispettivamente dai commi 2 bis e 2 sexies del citato art. 186, deve trovare applicazione l'art. 63 c.p., comma 4".
3.3. Nel caso che occupa ciò significa che trova applicazione solo l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis con facoltà del giudice di aumentare la pena così definita sino ad un terzo. Poiché la pena prevista dall'art. 186, comma 2, lett. b è quella dell'arresto sino a sei mesi e dell'ammenda da 800 a 3200 Euro, per effetto del descritto meccanismo essa diviene quella dell'arresto da dieci giorni ad un anno e dell'ammenda da 1.600 a 6.400 Euro, suscettibili di aumento sino a un terzo.
In ragione del fatto che la pena è determinata alla stregua dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida risulta raddoppiata, assumendo una durata da uno a due anni (non trova invece applicazione l'aumento facoltativo sino a un terzo, che è limitato alle pene principali).
3.4. Risulta quindi confermato che la pena principale determinata dalle parti è stata computata attraverso un percorso erroneo, ma che è tuttavia legale;
la pena base fissata in un mese di arresto e in Euro 2.100 di ammenda, tenuto già conto dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, si pone nella cornice edittale come sopra ricostruita;
l'aumento della pena pecuniaria per effetto dell'ulteriore applicazione del comma 2 sexies è invece errato:
avrebbe dovuto trovare applicazione il meccanismo di cui all'art. 63 c.p., comma 4. Tale errore, però, non conduce ad una pena eccedente quella legale. Sicché, in mancanza di impugnazione sul punto la statuizione rimane non censurabile da questa Corte.
3.5. Di contro, la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità è preclusa nei casi in cui ricorra l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, per espressa previsione dell'art. 186, comma 9 bis.
Poiché il patto ha contemplato non soltanto la determinazione della misura della pena principale ma altresì la sostituzione della stessa con il lavoro di pubblica utilità - del tutto legittimamente, considerato che, in tema di patteggiamento, la richiesta dell'interessato di applicazione di una sanzione sostitutiva della pena detentiva è ammissibile e, per sua natura, necessariamente congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena (vd. Sez. 4, n. 27975 del 07/06/2012 - dep. 12/07/2012, Caprioli, Rv. 253587) - l'errore in ordine alla sostituzione della pena principale travolge l'intero accordo, determinando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
3.6. Della quale va annullata anche la statuizione che dispone la sospensione della patente di guida per sei mesi: la ricorrenza della più volte ricordata aggravante dell'aver cagionato un incidente stradale importa l'elevazione ad un anno della durata minima di tale sanzione amministrativa accessoria.
4. Il motivo di ricorso che investe l'omessa statuizione del fermo amministrativo del veicolo è manifestamente infondato: il capo di imputazione non indica che il veicolo condotto in stato di ebbrezza si apparteneva al EC ed il ricorrente non ha fatto fronte all'onere di inequivoca "individuazione" e di specifica "rappresentazione" degli atti processuali ritenuti rilevanti in relazione alla doglianza dedotta.
5. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di L'Aquila per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2013. Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2014