Sentenza 20 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/02/2004, n. 3434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3434 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - rel. Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle finanze, in persona del Ministro p.t. e dall'Intendenza di Finanza di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ex lege;
- ricorrenti -
contro
OM CA;
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale n. 1895/98, depositata in data 7.4.1998. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29.9.2003 dal Relatore Consigliere Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno;
viste le richieste scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza dello stesso, ai sensi degli articoli 375 c.p.c. (nuovo testo) e 138, disp. att. c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 6.11.1989 CA OM propose istanza all'intendenza di finanza di Roma per il rimborso dell'ILOR versata in relazione agli anni 1987 e 1988 e, in particolare, della somma di Lire 2.800.000, versata il 30.11.1987 a titolo di acconto ILOR sui redditi dell'anno 1987, provenienti dall'attività di agente di commercio, ritenendo che tale acconto non fosse dovuto, in base a quanto deciso dalla corte costituzionale con sentenza n. 42/1980. Avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione, il OM propose ricorso alla commissione tributaria di primo grado di Roma, che lo accolse con sentenza n. 349 del 1991, poi confermata dalla commissione di secondo grado, che respinse l'appello proposto dall'ufficio, fondato sull'eccezione di decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, con sentenza n. 348 del 1992. Quindi la commissione tributaria centrale, con sentenza depositata il 7.4.1998, rigettò il ricorso presentato dall'ufficio finanziario sia nel merito (non assoggettabilità ad ILOR del reddito prodotto dall'agente di commercio in forma non imprenditoriale) sia con riferimento all'eccepita decadenza, relativa all'acconto ILOR versato per il 1987, avendo ritenuto che il termine di diciotto mesi stabilito dall'articolo 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 dovesse farsi decorrere dalla data del versamento del saldo (30.5.1988), non dell'acconto, essendo sospesa la definizione del rapporto tributario fino al versamento conclusivo.
Per la cassazione di tale sentenza il ministero delle finanze propone tempestivo ricorso, articolato in un solo motivo, cui non resiste OM CA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di gravame la ricorrente amministrazione delle finanze censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'articolo 360, 1^ co., nn. 3 e 5, c.p.c., per violazione dell'articolo 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche con riguardo all'articolo 16, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, limitatamente al rigetto dell'eccezione relativa alla decadenza del contribuente dal diritto di chiedere il rimborso della somma di Lire 2.800.000, versata a titolo di acconto dell'ILOR per il 1987, sul presupposto che il termine di diciotto mesi debba farsi decorrere non già dal versamento del saldo, come erroneamente ritenuto dai giudici tributari, bensì dal versamento dello stesso acconto.
Il ricorso è manifestamente fondato e merita accoglimento. L'articolo 38 più volte citato, al primo comma, non distingue, come esattamente rilevato nel ricorso, fra versamenti in acconto ed a saldo, al fine di stabilire quale debba essere, a seconda dei casi, la decorrenza del termine (che, all'epoca in cui fu proposta la domanda, era di diciotto mesi) per la richiesta di rimborso. La necessità di tale distinzione s'impone, tuttavia, all'interprete - ed è stata operata da questa corte di legittimità con precedenti pronunzie che il collegio condivide (Cass. nn. 9156/2000, 56/2000, 8199/1997, 8606/1996) - giacché, fra le ragioni giustificative dell'istanza di rimborso, indicate dalla norma (errore materiale, duplicazione e inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento), alcune operano già al momento del pagamento dell'acconto (versamento erroneamente eseguito, perché duplicato o non dovuto per legge); altre, invece, non possono essere conosciute dal contribuente se non in un momento successivo quale, ad esempio, quello in cui viene determinato il saldo (relativamente alle eccedenze versate in acconto) o quello in cui viene definita l'esistenza o l'inesistenza, totale o parziale, dell'obbligazione tributaria, circostanza da cui dipende la necessità o l'entità dell'acconto.
Nel caso di specie, l'insussistenza dell'obbligazione per il pagamento dell'ILOR era conosciuta, o poteva essere conosciuta, dal contribuente fin dal momento del pagamento dell'acconto, giacché la sentenza n. 42/1980 della corte costituzionale aveva già dichiarato illegittime alcune norme relative all'ILOR (articolo 4, n. 1, legge 9 ottobre 1971, n. 825, e articolo 1, 2^ co., D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599), in quanto non escludevano da tale imposta i redditi di lavoro autonomo, se non assimilabili a redditi d'impresa; sentenza poi (indirettamente) confermata attraverso ripetute pronunzie d'inammissibilità (sent. n. 87/1986) o di manifesta inammissibilità (ordinanze nn. 161 e 253 del 1986) della questione specificamente riferita al caso degli agenti di commercio, sul rilievo della natura fattuale ed interpretativa del giudizio - riservato perciò al giudice ordinario - circa la sussistenza o la mancanza, nel singolo caso concreto, dell'organizzazione imprenditoriale e della conseguente imponibilità o esenzione del reddito astrattamente soggetto al tributo.
Il contribuente pertanto, all'atto di versare l'acconto prescritto (30.11.1987), sapeva (o poteva sapere) di non essere tenuto al pagamento dell'ILOR, assumendo la natura non imprenditoriale della propria attività.
In proposito è stato già ritenuto (Cass. n. 3242/1994) che si decade dal diritto al rimborso dell'imposta pagata se, nel caso di versamento diretto o autotassazione, sia decorso il tempo previsto dall'articolo 38, D.P.R. n. 602/1973, anche quando la mancata presentazione in termini dell'istanza concerna il pagamento dell'acconto, allorché esso debba considerarsi, per le ragioni dette, alla stregua di un'obbligazione tributaria totalmente inesistente, conoscibile come tale dal contribuente (in tal senso, Cass. nn. 9156/2000, 56/ 2000). Per tutte le ragioni esposte, ed in virtù della richiamata giurisprudenza di legittimità, la richiesta di rimborso effettuata il 6.11.1989 era tardiva. Il ricorso dell'amministrazione è dunque manifestamente fondato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 375 c.p.c. (nuovo testo), e deve essere perciò accolto;
per conseguenza,
la sentenza impugnata deve essere cassata, nei limiti del ricorso stesso. Non essendo necessarie ulteriori indagini di fatto, devesi rigettare nel merito, ai sensi dell'articolo 384, 1^ co., c.p.c., il ricorso originario del contribuente, limitatamente alla richiesta di rimborso dell'acconto ILOR versato per l'anno 1987. Sussistono giuste ragioni per la compensazione fra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti di esso e, giudicando nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente limitatamente alla richiesta di rimborso dell'acconto ILOR per l'anno 1987. Compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile - Tributaria, il 29 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004