Sentenza 13 maggio 2004
Massime • 1
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, ove il giudice abbia anche applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - che consegue di diritto secondo quanto previsto dall'art. 189 del C.d.S. - in misura inferiore al minimo consentito dalla legge, si ha un errore di diritto al quale la Corte di Cassazione, sulla base dello specifico motivo di gravame presentato dal pubblico ministero, può porre rimedio, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo che concerne l'applicazione della sanzione amministrativa e rideterminandola nel minimo edittale di tre mesi. (La Corte ha osservato che, essendo la determinazione e l'applicazione della sanzione amministrativa sottratta all'accordo delle parti, l'errore di calcolo può essere corretto ogniqualvolta sia possibile determinare tale sanzione senza alcuna modifica - "in bonam" o "in malam partem" - alla misura della sanzione penale concordata ed applicata dal giudice di merito).
Commentari • 2
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2004, n. 29210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29210 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 13/05/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 627
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 35626/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DI ANCONA;
avverso la sentenza del Tribunale di Fermo in data 9 giugno 2003 nei confronti di:
Lamaj Kajo n. a Valona 31.12.1966;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Zumbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 9 giugno 2003, il giudice del Tribunale di Fermo applicava a Lamaj Kajo, ex art. 444 c.p.p., la pena (convertita) di euro 878 di multa per il reato di cui all'art. 189 Codice stradale ed applicava la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un mese.
Il Procuratore Generale della Repubblica di Ancona proponeva ricorso per erronea applicazione di legge rilevando che il periodo di sospensione della patente era inferiore al minimo previsto dalla legge.
Il ricorso è fondato.
Il sesto comma dell'art. 189 C.S. prevede, infatti, la sospensione della patente da tre mesi ad un anno.
Il giudice, nell'applicare la pena richiesta dalle parti, è tenuto ad emettere qui provvedimenti sanzionatori previsti dalle leggi speciali, come la sospensione della patente di guida, i quali, per il loro carattere amministrativo ed atipico, conseguono di diritto alla pronuncia ex art. 444 c.p.p., data la equiparazione di questa, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla sentenza di condanna. Nè rileva la mancata previsione nella richiesta formulata dalle parti della sospensione della patente di guida, posto che l'accordo delle stesso non può concernere provvedimenti che sono estranei all'applicazione della pena e che conseguono il diritto alla sollecitata pronuncia. E il giudice, nel determinare la durata della sospensione della patente deve fare riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
Il giudice, cioè, deve operare un calcolo del tipo di quello previsto per l'applicazione della pena, dovendosi ritenere che egli abbia inteso seguire un suggerimento delle parti pur nell'esercizio del suo autonomo potere di fissare l'entità della sanzione amministrativa. Ora, seppure non è di norma possibile una correzione di errori da parte della Corte di legittimità in quanto il rapporto negoziale sottostante preclude ogni intervento che alteri i termini dell'accordo e incida sul consenso prestato, tuttavia, la possibilità di correggere l'errore di diritto (riducendo nei limiti legali l'errato calcolo della sanzione amministrativa accessoria, che consegue di diritto all'applicazione della pena e che è sottotratta alla disponibilità delle parti) ricorre ogni qual volta tale sanzione possa essere determinata, senza involuzioni in "bonam o in malam parte", in una misura corrispondente alla entità della pena concordata.
E, poiché deve considerarsi valido l'accordo delle parti avente ad oggetto l'applicazione della pena della reclusione (sostituita) e della multa quasi pari al minimo edittale, va annullata senza rinvio la sentenza che ha illegittimamente applicato (al di sotto del minimo) la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida che va determinata (ai sensi dell'art. 620, lettera l, c.p.p.) in quella di mesi 3; che corrisponde al minimo edittale. Tale annullamento senza rinvio implica strutturalmente la superfluità di un nuovo giudizio poiché la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce il "thema decidendum" e perché tale provvedimento conseguenziale può essere adottato dalla Corte di Cassazione in quanto compatibile con la sua cognizione di mera legittimità non essendo necessario un giudizio di merito che involga accertamenti e valutazioni di circostanze controverse.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla sospensione della patente di guida che determina in mesi 3.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2004