Sentenza 19 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2001, n. 2407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2407 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula "A" REPUBBLICA ITALIANA 024 07 / 01 n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 18. 12. 2000 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: indennità 1 accompagnamento ho4.4976 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Guglielmo Sciarelli Presidente 1. Dottor E 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Giovanni Mazzarella Consigliere 4. Dottor Francesco Antonio Maiorano Consigliere 5. Dottor Gianfranco Servello Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero dell'interno, domiciliato in Roma in via dei Portoghesi 12 presso la Avvocatura genera- le dello Stato, che lo rappresenta e difende;
contro
D'IC AN, intimata;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli del 27 febbraio 1998, depositata il 7 aprile 1998, numero CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE EVAR Richiesta copia studio 1 IL SOLE 24 ORE dal Sig. 5504 per diritti L 19 FEB. 2001 IL CANCELLIERE 1452, r.g. 46199/95; Udita la relazione svolta nell'udienza del 18 dicembre 2000 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: D'IC AN convenne in giudizio, avanti il pretore di Na- poli, il Ministero dell'interno, chiedendo che, previo rico- noscimento del proprio stato di totale invalidità civile, il Ministero venisse condannato a corrisponderle l'indennità di accompagnamento. Costituitosi il contraddittorio e disposta consulenza tecnica di ufficio, il pretore, con pronuncia re- sa il 22 giugno 1995, rigettò la domanda, che il tribunale ha invece accolto con la sentenza indicata in epigrafe all'esito del giudizio sull'appello della D'IC, rilevan- do che era stato accertato attraverso la seconda consulenza, disposta nel grado di appello e alla quale riteneva di dove- re aderire, che il soggetto era affetto da insufficienza circolatoria connessa ad aterosclerosi che, oltre ad averla resa totalmente inabile al lavoro, le impedivano una autono- ma deambulazione. Della decisione viene chiesta la cassazione dal Ministero - dell'interno con ricorso sostenuto da un motivo. L'intimata non si è costituita. Motivi della decisione: Con l'unica ragione di censura - denunciando violazione e 2 falsa applicazione dell'articolo 1 della legge numero 18 del 1980, nonchè motivazione omessa e o insufficiente e ° con- traddittoria il Ministero ricorrente deduce che il giudice di appello ha acriticamente recepito le conclusioni del con- sulente nominato nel secondo grado omettendo di considerare che nella specie le infermità dalle quali era affetta la D'IC, pur richiedendo che la stessa fosse bisognevole di una continuativa assistenza generica, non la rendevano im- possibilitata al compimento degli atti quotidiani della vi- ta, mentre gli episodi di TIA accertati a carico del sogget- to sono, per la loro stessa natura, temporanei e si presen- tano del resto in momenti non prevedibili venendo quindi a mancare la continuatività che è presupposto della esigenza di una assistenza esercitabile dall'accompagnatore. La critica è infondata. Deve anzitutto ribadirsi che, in applicazione del principio secondo cui il controllo di legittimità compiuto dalla Corte di cassazione non consente di riesaminare e di valutare au- tonomamente il merito della causa, ma consiste nella verifi- ca, sotto il profilo formale e della correttezza giuridica, : dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di ap- pello, conseguendone che nel caso in cui il giudice di meri- to si basi, in un giudizio in materia di invalidità pensio- nabile, sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinchè i lamentati errori e lacune della consulenza deter- minino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che siano riscontrabili carenze 3 o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scien- tificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa, l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella della parte (per tutte, Cass., 11 gennaio 2000, n. 225) E' ancora da aggiungersi che, nella specifica materia della valutazione della situazione di non autosufficienza, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagna- mento in favore di invalido civile, sfugge al sindacato di legittimità lo specifico apprezzamento che il giudice di me- rito faccia delle risultanze degli esami clinici e strumen- tali e della loro incidenza sulla situazione del soggetto, potendo, solo censurarsi sotto il profilo della adeguatezza, la motivazione che lo stesso giudice abbia fornito della ritenuta o (negata) connessione fra le infermità accertate e l'autosufficienza dell'invalido (Cass., 27 maggio 1998, n. 5252). Orbene, occorre osservare che, nella concreta fattispecie, il tribunale ha puntualmente elencato le numerose affezioni già sofferte dalla D'IC, soffermandosi sulla loro gra- vità (cardiopatia ischemica, ernia iatale, anemia siderope- nica, edentulia subtotale e artrosi) e poi rilevando che a questo complesso quadro patologico vennero a sommarsi una malattia neurologica con stenosi carotidea bilaterale, asso- cia a ricorrenti episodi di attacchi istemici transitori, e una insufficienza circolatoria agli arti inferiori, venendo quindi a realizzarsi una situazione di "estrema precarietà" 4 delle condizioni del soggetto con la impossibilità di una autonoma deambulazione. A fronte di un tale diffuso e corretto argomentare, il Mini- stero ricorrente oppone esclusivamente una diversa valuta- zione inammissibile per quanto osservato in premessa- - che si fonda oltre tutto su una atomistica considerazione delle infermità presenti a carico dell'intimata e non tiene conto della loro complessiva incidenza sulla autosufficienza dello e sul punto non si muove contestazio-stesso, che comunque - ne di alcun genere - lo hanno reso "non deambulante", condi- zione che, di per sè, è presupposto sufficiente per il di- ritto alla indennità di accompagnamento. Del ricorso si impone quindi il rigetto. Non deve statuirsi sulle spese del giudizio per non avere svolto l'intimata attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 18 dicembre 2000. Il consigliere estensore Il presidente buglielmum lúaulli де-се IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria I 19 FEB. 2001 A D 0 3 S 1 , oggi, 3 S . O 5 A T L T A L CA IL LABORATORE R DI . , M E O A N A ' R B DI CANCELLERIA S P L I E U L 3 S P D E 7 S - D I A 8 I - T N S S 1 G N 1 O O E P S A E M I I D G A E G A , E D O O L T E R T 1 T T 05 I S A N R I I L E G L S D E E E R O D