CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2023, n. 29043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29043 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di JE AN, nato in [...] in data [...]; avverso la sentenza del 15/3/2022 della Corte di Appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. Vincenzo Senatore, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca diretta e facoltativa (art. 240, primo comma, cod. pen.) dei beni strumentali alla commissione del reato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 29043 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 07/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRMO 1. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che, in riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado, dichiarava estinti i reati contestati, confermava le statuizioni civili, come quelle relative alla confisca di due utenze cellulari in sequestro, usati pe commettere i reati di truffa contestati- articolando a motivo unico della impugnazione: 1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), in riferimento al primo comma dell'art. 240 cod. pen., trattandosi della confisca facoltativa di beni (in sé leciti) strumentali alla consumazione di fattispecie dichiarata prescritta in appello. Nulla rileva dunque che, ai fini della confisca, nel corso del procedimento questa Corte avesse annullato senza rinvio il decreto di sequestro dei medesimi beni, ordinandone la restituzione, mai peraltro eseguita. In assenza di accertamento irrevocabile del fatto-reato non è infatti possibile mantenere la confisca (art. 240 comma primo, cod. pen.) disposta in primo grado rispetto a beni (non intrinsecamente illeciti) strumentali rispetto alla consumazione del reato dichiarato prescritto. 2. Il ricorso è fondato. Nel caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione in grado di appello, non è consentito confermare la confisca facoltativa diretta dei beni strumentali alla consumazione del reato, di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., che presuppone la pronuncia di un giudicato formale di condanna, non essendo ad essa estensibili, in ossequio al principio di legalità, le disposizioni relative ad altri tipi di confisca, per i quali il contenuto della sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, normativamente vincolato all'accertamento della responsabilità del suo autore, può tener luogo del giudicato di condanna (Sez. 4, n. 19937, del 1/2/2023, Miniero, n.m.; Sez. 2, n. 17354 del 8/3/2023, Rv. 284529; Sez. 2, n. 39575 del 20/10/2021, Di Cicco, n.m., in motivazione;
Sez. 5, n. 52 del 15/10/2020, dep. 2021, Cipriani Emanuele, Rv. 280140 - 01; Sez. U. n. 31617 del 26/6/2015, Lucci, Rv. 264434). 2.1. Né alcuna concreta rilevanza può avere, ai fini della confisca illegittimamente disposta, la incertezza sulla effettiva restituzione dei medesimi beni in sequestro, per effetto di pronuncia di tranciante annullamento del titolo che sosteneva il vincolo cautelare sulla res;
giacché la sentenza confermata in grado di appello ha esplicitamente disposto la confisca di quei medesimi beni, prescindendo dal sequestro in corso e dalla materiale disponibilità degli stessi in capo all'imputato, così tramutando il titolo ablativo da precario in definitivo. 2 2.2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente -alla confisca;
va disposta la restituzione &l'avente diritto degli apparecchi cellulari ancora in sequestro. 2.3. Ai sensi dell'art. 626, cod. proc. pen., della esecuzione va onerato il P.g. in sede.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca che revoca e dispone la restituzione degli apparecchi cellulari in sequestro all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Motivazione semplificata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 giugno 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. Vincenzo Senatore, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca diretta e facoltativa (art. 240, primo comma, cod. pen.) dei beni strumentali alla commissione del reato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 29043 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 07/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRMO 1. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che, in riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado, dichiarava estinti i reati contestati, confermava le statuizioni civili, come quelle relative alla confisca di due utenze cellulari in sequestro, usati pe commettere i reati di truffa contestati- articolando a motivo unico della impugnazione: 1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), in riferimento al primo comma dell'art. 240 cod. pen., trattandosi della confisca facoltativa di beni (in sé leciti) strumentali alla consumazione di fattispecie dichiarata prescritta in appello. Nulla rileva dunque che, ai fini della confisca, nel corso del procedimento questa Corte avesse annullato senza rinvio il decreto di sequestro dei medesimi beni, ordinandone la restituzione, mai peraltro eseguita. In assenza di accertamento irrevocabile del fatto-reato non è infatti possibile mantenere la confisca (art. 240 comma primo, cod. pen.) disposta in primo grado rispetto a beni (non intrinsecamente illeciti) strumentali rispetto alla consumazione del reato dichiarato prescritto. 2. Il ricorso è fondato. Nel caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione in grado di appello, non è consentito confermare la confisca facoltativa diretta dei beni strumentali alla consumazione del reato, di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., che presuppone la pronuncia di un giudicato formale di condanna, non essendo ad essa estensibili, in ossequio al principio di legalità, le disposizioni relative ad altri tipi di confisca, per i quali il contenuto della sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, normativamente vincolato all'accertamento della responsabilità del suo autore, può tener luogo del giudicato di condanna (Sez. 4, n. 19937, del 1/2/2023, Miniero, n.m.; Sez. 2, n. 17354 del 8/3/2023, Rv. 284529; Sez. 2, n. 39575 del 20/10/2021, Di Cicco, n.m., in motivazione;
Sez. 5, n. 52 del 15/10/2020, dep. 2021, Cipriani Emanuele, Rv. 280140 - 01; Sez. U. n. 31617 del 26/6/2015, Lucci, Rv. 264434). 2.1. Né alcuna concreta rilevanza può avere, ai fini della confisca illegittimamente disposta, la incertezza sulla effettiva restituzione dei medesimi beni in sequestro, per effetto di pronuncia di tranciante annullamento del titolo che sosteneva il vincolo cautelare sulla res;
giacché la sentenza confermata in grado di appello ha esplicitamente disposto la confisca di quei medesimi beni, prescindendo dal sequestro in corso e dalla materiale disponibilità degli stessi in capo all'imputato, così tramutando il titolo ablativo da precario in definitivo. 2 2.2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente -alla confisca;
va disposta la restituzione &l'avente diritto degli apparecchi cellulari ancora in sequestro. 2.3. Ai sensi dell'art. 626, cod. proc. pen., della esecuzione va onerato il P.g. in sede.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca che revoca e dispone la restituzione degli apparecchi cellulari in sequestro all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Motivazione semplificata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 giugno 2023.