Sentenza 19 novembre 2015
Massime • 2
In caso di patteggiamento relativo ai reati di omicidio colposo e guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, da cui sia derivato un incidente stradale, qualora il giudice abbia applicato erroneamente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, anziché quella della revoca, che consegue per legge, ricorre un errore di diritto che, sulla base dello specifico motivo di gravame presentato dal P.M., può essere corretto dalla Corte di Cassazione con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e con la diretta applicazione della revoca della patente.
In caso di concorso tra i reati di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti da cui sia derivato un incidente stradale e l'omicidio colposo, trovano simultanea applicazione le fattispecie sanzionatorie previste dagli artt. 187, comma primo bis, e 222 cod. strada che prevedono la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, attesa la clausola di salvezza che chiude l'art. 187, comma primo bis, cod. strada.
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
Leggi di più… - 2. La Cassazione sul concorso tra omicidio o lesioni personali stradaliRoberta Eleonora Mauri · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. All'entrata in vigore della Legge 23 marzo 2016 n. 41, che ha introdotto l'art. 589 bis rubricato “omicidio stradale”, ha fatto seguito sin da subito un dibattito giurisprudenziale e dottrinale, che ha investito vari aspetti della materia. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26857 del 2018, si è occupata della questioneriguardante il rapporto tra la nuova fattispecie delittuosa e la contravvenzione della guida in stato di ebbrezza, disciplinata dall'art. 186 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Nuovo codice della strada, pronunciandosi a favore della sussistenza del reato complesso. Si tratta di una …
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/11/2015, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2015 |
Testo completo
1 8 8 0/ 1 6 Asr REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 1468/2015 - Presidente - SENTENZA Dott. FAUSTO IZZO Dott. PATRIZIA PICCIALLI N. 18102/2015- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. SALVATORE DOVERE Rel. Consigliere - Dott. ANDREA MONTAGNI - Consigliere - Dott. MARCO DELL'UTRI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nei confronti di: CO GI AN N. IL 20/10/1989 avverso la sentenza n. 5487/2014 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO, del 14/11/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
• lielis lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Cine AuAngol che he chiesto l'annullamen be nate,que rlube siuvi, delle rentente im dumpe limite temave ella 201 io neJuris Allla Levente Alispositione delle revoca Welle peren beре Udit i difensor Avv.; Д. Ritenuto in fatto 1. Il G.i.p. presso il Tribunale di Bergamo, con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in data 14.11.2014 applicava pena concordata dalle parti nei confronti di RE IU LA, in ordine ai reati di cui agli artt. 589 cod. pen., 186 comma 2, lett. b) e 187, comma 1 e 1 bis, cod. strada. Il giudicante ha pure applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per la durata di un anno.
2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Brescia, denunciando la violazione della legge penale, laddove il giudicante ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo della revoca del medesimo titolo abilitativo, sanzione espressamente prevista dall'art. 187, comma 1-bis, cod. strada, per il caso in cui il conducente, in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti provochi un incidente stradale. Al riguardo, il ricorrente osserva che tale disposizione fa comunque salva l'applicazione dell'art. 222, comma 2, cod. strada, ove pure è prevista la revoca della patente nel caso in cui il fatto lesivo sia commesso da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto che la Suprema Corte voglia annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, disponendo quella della revoca. : Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Come noto, le Sezioni unite di questa Suprema Corte hanno da tempo chiarito che con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato (Cass. Sez. U, sentenza n. 8488 del 27 maggio 1998, dep. 21.07.1998, Bosio, Rv. 210981). E bene, l'art. 187, comma 1-bis, cod. strada, disciplina - nell'ambito della fattispecie della guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti - la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale. La norma stabilisce che, nel caso in cui "il conducente in stato di alterazione psico- fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale", le sanzioni previste dal comma 1 dell'art. 187, cod. strada, sono raddoppiate e che "la patente di guida è sempre revocata". La norma si conclude con la clausola in base alla quale "E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 222". Si osserva poi che l'art. 222 cod. strada regola l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, in conseguenza dell'accertamento dei delitti di lesioni ed 2 omicidio colposo, per violazione delle norme contenute nel codice della strada. Segnatamente, l'ultimo periodo del comma 2, dell'art. 222 citato, prevede che qualora la lesione personale grave o gravissima ovvero l'omicidio colposo, sia stato commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica superiore a 1,5 g/l, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applichi la revoca della patente. Come si vede, le norme ora richiamate delineano distinte ipotesi, dalle quali discende l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, che, per espressa indicazione offerta dal legislatore, sono destinate ad operare indipendentemente le une dalle altre. Ed invero, l'art. 187, comma 1-bis, cod. strada, dopo avere regolato l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, per il caso in cui il conducente in stato di alterazione per aver assunto sostanze stupefacenti, abbia . provocato un incidente stradale, stabilisce espressamente che resta salva § l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 222 cod. strada. Pertanto, il sistema sanzionatorio, ai fini di interesse, risulta articolato nei termini che seguono: ai sensi dell'art. 187, comma 1-bis, cod. strada, all'accertamento del reato contravvenzionale di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, qualora il conducente abbia provocato un incidente stradale, consegue la revoca della patente di guida;
del pari, ai sensi dell'art. 222, comma 2, cod. strada, all'accertamento dei delitti di lesioni colpose gravi o gravissime e di omicidio colposo, commessi con violazione delle norme contenute nel codice della strada, qualora il fatto sia commesso da soggetto in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ovvero soto l'effetto di sostanze stupefacenti consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Applicando i principi di diritto ora richiamati al caso di specie, deve osservarsi che la sentenza in esame risulta inficiata dalla denunciata violazione di legge. Ed invero, il G.i.p. di Bergamo ha erroneamente ritenuto che nel caso dovesse applicarsi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Al contrario, come sopra si è evidenziato, la norma di cui all'art. 187, comma 1-bis, cod. strada, prevede espressamente la revoca della patente di guida, qualora il conducente dopo aver assunto sostanze stupefacenti provochi un incidente stradale, indipendentemente dal fatto di aver provocato danni alle persone. Del resto, la simultanea operatività delle richiamate previsioni sanzionatorie risulta del tutto coerente, sul piano sistematico, con il consolidato orientamento interpretativo, in base al quale si ha un concorso materiale di reati, e non un reato complesso, in caso di omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, se pure quest'ultima violazione dia di 3 per sé luogo all'illecito contravvenzionale della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti(cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 3559 del 29/10/2009, dep. 28/01/2010, Rv. 246300; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 46441 del 03/10/2012, dep. 30/11/2012, Rv. 253839). E rafforza il convincimento considerare, conclusivamente sul punto, che l'art. 222 regola una pluralità di ipotesi, in cui all'accertamento di delitti colposi di danno, commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, segue la revoca della patente di guida, comprese quelle che regolano la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ove è parimenti espressamente prevista la revoca della patente di guida. Pertanto, la richiamata clausola di salvezza, che chiude l'art. 187, comma 1-bis cod. strada, si giustifica in ragione della possibile simultanea operatività delle diverse fattispecie sanzionatorie, che prevedono l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
2. Tanto ritenuto, deve osservarsi che questa Suprema Corte ha chiarito che va annullata senza rinvio la sentenza con la quale giudice ha illegittimamente applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida in misura inferiore al minimo stabilito dalla legge ovvero in luogo della revoca della medesima patente (cfr. Cass. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29210 del 13/05/2004, dep. 06/07/2004, Rv. 229466). Si è, infatti, osservato che seppure non è di norma possibile una correzione di errori da parte della Corte di legittimità, in quanto il rapporto negoziale sottostante preclude ogni intervento che alteri i termini dell'accordo e incida sul consenso prestato, tuttavia, la possibilità di correggere l'errore di diritto (riportando nei limiti legali l'errata applicazione della sanzione amministrativa accessoria, che consegue di diritto all'applicazione della pena e che è sottratta alla disponibilità delle parti) ricorre ogni qual volta tale sanzione possa essere rideterminata in conformità alla violazione contestata.
3. Applicando il richiamato principio di diritto al caso che occupa, per condivise ragioni, si procede all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Invero, nel caso di specie, risulta legittimo l'accordo delle parti avente ad oggetto l'applicazione della pena, come ratificato dal giudice;
conseguentemente, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, lettera /, cod. proc. pen., limitatamente alla statuizione con la quale è stata illegittimamente applicata la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, in luogo della revoca della patente, che deve essere disposta, secondo l'espressa previsione di cui all'art. 186, comma 1-bis, cod. strada. Tale annullamento senza rinvio implica strutturalmente la superfluità di un nuovo giudizio, poiché la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce il "thema decidendum" e perché tale 4 provvedimento consequenziale può essere adottato dalla Corte di Cassazione in quanto compatibile con la sua cognizione di mera legittimità, non essendo necessario un giudizio di merito che involga accertamenti e valutazioni di circostanze controverse. Pertanto, la correzione afferente alla sanzione amministrativa accessoria di cui si tratta, nei termini anzidetti, sana la denunciata violazione di legge e rende superfluo il rinvio al giudice di merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Dispone la revoca della patente. Così deciso in Roma il 19 novembre 2015. Il Consigliere estensore Andrea Montagni Presidente Ла ва ZIONE L A M E * R P U S IL FUNZIONARIO GIUDIZATIO Dott Giu nt CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 GEN. 2016 M IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R Dont Giopim RIELLO P U S 1 5