Sentenza 18 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/01/2002, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2002 |
Testo completo
REPU BLIC I0 055 6 / 02 IN DEL FOR LOITALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE one dayoro_ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 8680/99 Rel. Consigliere Dott. Antonio VELLA 10573/99 1491 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Cron. · 189 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. Consigliere Ud. 10/10/01 Dott. Carlo CIOFFI --- ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: LL EN AT, OC VE, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato GROSSI DANTE, che li difende, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - ricorrenti Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE contro 1.55 per diritti PECCATORI ROLANDO, CAPITONI FRANCESCA, PECCATORI 1 2.1 GEN 2002- IL CANCELLIERE CRISTINA, PECCATORI SILVIA;
intimati €1,55 L.3000 CANCELLERIA e sul 2° ricorso n° 10573/99 proposto da: PECCATORI ROLANDO, elettivamente domiciliato in ROMA 2001 PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE presso lo studio 1329 DH676851 -1- dell'avvocato NEGLIA SALVATORE, che lo difende unitamente all'avvocato PARBUONO GIORGIO, giusta delega in atti;
B - controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
LL EN AT, OC VE;
- intimati avverso la sentenza n. 747/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 04/06/98; -... udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato Fabrizio BADO', per delega dell'Avv.GROSSI depositata in udienza, difensore dei 1 ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato NEGLIA, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore ......... Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo del ricorso principale, rigetto del 3° assorbito il resto;
rigetto del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 4 dicembre 1979 TO EL LE e AL RC, pro= prietari di un fabbricato sito in S.Albino, convennero, davanti al Tribunale di Monte- pulciano, LI e ND TO, ai quali apparteneva un edificio confinante, per "la condanna al risarcimento del danno e alla demolizione di opere, eseguite in viola= zione della convenzione del 3 ottobre 1977, conclusa con i danti causa dei convenuti, e con la quale si era prevista l'unione dei due immobili,mediante un nuovo corpo di fabbrica, di cui un seminterrato, destinato ad autorimessa, da assegnarsi ad essi istanti, e un vano scala sovrastante alle controparti. I convenuti, costituitisi in giudizio, eccepirono che con la convenzione si era stabilito che la nuova costruzione si sarebbe dovuta eseguire in base ad un progetto già predi= sposto, ma non si era esclusa la possibilità di compiere delle opere ad esso in deroga, e poichè gli attori, "avevano spostato abusivamente in avanti di cinquanta centimetri" il loro corpo di fabbrica, ne chiesero, con domanda riconvenzionale, la condanna ad abbattere le opere contrastanti con la convenzione, qualora si fosse ritenuta la sua in- derogabilità, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale, con sentenza del 12 ottobre 1989, respinse la domanda riconvenzionale, e, in parziale accoglimento della domanda degli attori, condannò i TO ad elimi- nare un vano termosifone posto sotto una scala e "a installare un aspiratore su un ca== minetto collocato sul tetto". Ritenne, tuttavia, che il progetto, cui le parti avevano fat- to riferimento nella convenzione, non era vincolante, come era confermato dalla APesecuzione, da parte di entrambi i contraenti, di opere difformi dalle sue direttive.
1. Il De LE e la RC proposero impugnazione, alla quale resistettero i convenu= ti, e la Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 4 giugno 1998, in parziale riforma * della decisione di primo grado, ha condannato i TO all'abbattimento di altro а manufatto ( camino) e al pagamento agli attori, per risarcimento del danno, della somma di sessantacinque milioni di lire con gli interessi, liquidati dalla domanda giu- diziale fino alla data della decisione di secondo grado, al tasso del 4,5%, e,a quello legale, dalla data della pronuncia emessa in sede digravame. Ha ritenuto la Corte che,con la convenzione, le parti si erano obbligate ad eseguire i lavori, secondo le previsioni del progetto in essa richiamato,e che, dalla sua violazione, ad opera dei convenuti, gli attori avevano riportato un pregiudizio economico che era, però, risarcibile solo per equivalente, ai sensi del secondo comma dell'art.2058 del codice civile, in quanto la reintegrazione in forma specifica sarebbe stata eccessiva= mente gravosa per i debitori. Il De LE e la RC ricorrono per cassazione con quattro motivi. I TO resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale con un moti- a VO. MOTIVI LL DECISIONE Pregiudizialmente si ordina, ai sensi dell'art.335 del codice di procedura civile, la riu- nione dei due ricorsi, perché proposti contro la stesa sentenza. Con i connessi primo, secondo e terzo motivo del ricorso principale, denunziandosi la violazione dell'art.2058 del codice civile, in relazione all'art.360 n.5 del codice di pro- 2. cedura civile, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello, con una motivazione carente, insufficiente e contraddittoria, condannato i convenuti al risarci- mento del danno per equivalente, ai sensi del secondo comma dell'art. 2058 del codice civile, mentre avrebbe dovuto ordinare anche la reintegrazione in forma specifica (di- sposta, invece, limitatamente al camino), in applicazione del primo comma della stes-- A $ sa norma, in quanto gli attori avevano proposto entrambe le istanze risarcitorie e le opere eseguite, oltre a violare la convenzione del 3 ottobre 1977, erano lesive del loro diritto di proprietà. Si soggiunge che la Corte d'appello ha giustificato la condanna dei convenuti al solo risarcimento del danno per equivalente con un argomento ("l'attuazione della reductio in pristinum sarebbe eccessivamente gravosa per i convenuti, considerata anche l'uni-' ficazione fisica dei manufatti") inidoneo a sorreggere la statuizione adottata, soprat' tutto perché i TO avevano eseguito delle opere in contrasto con i patti specifici conclusi con la convenzione. I motivi sono infondati. La Corte d'appello non è incorsa negli errori denunziati perché, accertato che i conve- nuti avevano violato la convenzione del 3 ottobre 1977, li ha condannati al solo risarcimento del danno per equivalente, in applicazione del secondo comma dell'art. 2058 del codice civile, che conferisce al Giudice tale discrezionale potere, avendo ri= tenuto che la reintegrazione in forma specifica sarebbe stata eccessivamente gravosa per i debitori, anche in considerazione del fatto che i due immobili erano stati già M 3. fisicamente unificati;
e il suo giudizio, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, sufficientemente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità. Inol' tre, la tesi secondo cui la Corte d'appello avrebbe dovuto, invece, applicare la norma ૐ del primo comma dell'art.2058, in quanto dalle opere eseguite dai convenuti sarebbe derivata la lesione del diritto di proprietà delle controparti, non può condividersi, essend› il pregiudizio causato a costoro una conseguenza diretta dell'inadempimento della convenzione;
e la giurisprudenza della Corte di cassazione è stata erroneamente citata nella discussione orale a sostegno di tale tesi, riguardando le pronunce richia mate (in particolare la sent.n.6035 del 1995) la diversa ipotesi della violazione di diritti reali già contrattualmente costituiti. Con il quarto e ultimo motivo, denunziandosi la violazione degli art. 1218,1219, 1223, 1224,1282 e 1284 del codice civile, in relazione all'art. 360 del codice di procedura ci- vile, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello liquidato gli inte= ressi, nella misura del 4,5% -senza specificare se erano dovuti "in ragione di anno o di una sua frazione"- dalla domanda giudiziale fino alla data della sua pronuncia, e, al tasso legale "da quest'ultima data al saldo, mentre, vertendosi in tema di inadempi- mento contrattuale, gli interessi legali si sarebbero dovuti attribuire dalla notificazio= ne della citazione introduttiva del giudizio, che è atto idoneo a costituire in mora il debitore. Anche questo motivo è infondato. ° La domanda giudiziale è indubbiamente atto idoneo a costituire in mora il debitore, quando l'obbligazione risarcitoria dipende, come nella specie, da un inadempimento 4. contrattuale, ma, contrariamente a quel che si sostiene con il motivo esposto, proprio perché si verte in materia di inadempimento, da cui deriva un debito di valore e non di valuta, gli interessi decorrenti dal momento della proposizione della domanda, non devono essere necessariamente liquidati al tasso legale, in quanto il pregiudizio subi= to dal creditore, da provarsi con tutti i mezzi, può essere ristorato, in base a criteri Sredicouts equitativi, con interessi di importo meno elevato di quello legale se questo sia consi derato eccessivo. A tale regola si è correttamente adeguata la Corte d'appello, perché, "in considerazione delle circostanze della fattispecie concreta", ha liquidato, per il periodo decorso dalla data della citazione introduttiva del giudizio a quella del depo- sito della sua sentenza, gli interessi al tasso (annuale, in assenza di diversa specifica- zione) del 4,5%. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si sostiene che la Corte d'appello avrebbe · dovuto respingere la domanda di risarcimento del danno,perché anche gli attori ave= vano eseguito opere edilizie non consentite dalla convenzione e dimostrato,con que= sto loro comportamento concludente, di avere dato il consenso alla deroga degli im= pegni reciprocamente assunti con la convenzione del 3 ottobre 1977. Il motivo è infondato, avendo la Corte d'appello correttamente osservato che la viola= a zione della convenzione, anche da parte degli attori, non aveva determinato alcuna sua consensuale modifica -né, quindi, l'esclusione della responsabilità dei convenuti- ma aveva comportato la loro concorrente responsabilità, fatta valere con la domanda riconvenzionale, che era stata, però, rigettata dal Tribunale con statuizione sul punto 5. E T Pertanto, si devono rigettare i ricorse e compensare le spese di questo giudizio per R O C passata in giudicato perché non impugnata. la la Corte riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa tra le parti le spese del giudizio di sussistenza di giusti motivi. ° M. T. P. legittimità. Roma 10 ottobre 2001. Il presidente. (dott.M.Spadone) Il consigliere estensore. ' Spadou (dott.A. Vella) Аитания биз 109T 129,11 458T 20,66 IL CANCELLIERE C1 TOT. 149,77 Valeria Neri 10 GIN 7232 2 A M O R . E T 4 A ID Saria N E PR. 2002 E LL E D 7 2.7 IA 2. A Z EN 1 Registrat 15599AG j A rvizio T H N e IC S E bile C C C ro a . A s p (eu R n o . p M es r. R D a 4 3