Sentenza 25 febbraio 2014
Massime • 1
Nel caso di dichiarazione di costituzione di parte civile presentata fuori udienza, la notificazione effettuata preso la residenza dell'imputato, anzichè al domicilio eletto, non determina alcuna nullità, se la notifica è stata comunque idonea a determinare l'effettiva conoscenza dell'atto notificato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2014, n. 17007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17007 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 25/02/2014
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 581
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - N. 49398/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.G. , n. (OMISSIS) ad XXXXXXX;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di GENOVA in data 8/05/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. SCARCELLA Alessio;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite, per le parti civili, le conclusioni dell'avv. DEL VECCHIO S., non comparso;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. BARSOTTI P. A., non comparso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza della Corte d'Appello di GENOVA, pronunciata in data 8/05/2013, depositata in data 25/07/2013, è stata confermata la sentenza del tribunale di LA SPEZIA, con cui, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p., dichiarata equivalente all'aggravante contestata di cui all'art. 609 quater c.p., u.c., il ricorrente veniva condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, alle pene accessorie di legge ed al risarcimento del danno in favore delle costituite parte civili, da liquidarsi in separata sede, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle predette parti civili e con assegnazione di una provvisionale per ciascuna delle parti civili.
2. L'imputazione riguarda l'aver reiteratamente compiuto atti sessuali su due minori, rispettivamente nate il (OMISSIS) (S.J.) e il (OMISSIS) (D.D.), che all'epoca dei fatti non avevano ancora compiuto gli anni dieci;
in particolare, il (OMISSIS), l'imputato avrebbe introdotto la mano sotto la maglietta della S.J., di cui era lo zio, toccandole più volte il petto all'altezza del seno ed avrebbe, inoltre, introdotto la mano sotto le mutandine della bambina toccandole ripetutamente la vagina con un dito;
in più occasioni, poi, l'imputato avrebbe compiuto atti sessuali sull'altra minore D.D. e sulla nipote S.J., sin da quando la stesse avevano quattro - cinque anni, consistenti in ripetuti e insistiti toccamenti con le dita nella zona dei genitali delle due bambine. Fatti commessi in XXXXXXX, da data prossima al (OMISSIS)
quanto alla SJ.; da data prossima a settembre 2005 sino a fine anno XXXX, quanto a D.D..
2. Con tempestivo ricorso, proposto a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, vengono dedotti tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Deduce, con un primo motivo, la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), per violazione delle norme processuali in tema di decreto di citazione a giudizio e, nello specifico, la nullità del decreto emesso dal GIP presso il Tribunale di La Spezia e, comunque, la violazione del diritto di difesa, con riferimento agli artt. 419 e 456 c.p.p., in relazione all'art. 429 c.p.p.. In sintesi, per quanto può desumersi dall'articolato motivo, si duole il ricorrente dell'erroneità dell'ordinanza emessa dal tribunale in data 28 marzo 2012 con cui, preso atto che il capo d'imputazione trascritto del decreto di giudizio immediato era in parte difforme da quello contenuto nella richiesta di rinvio a giudizio, si precisava che l'esatta contestazione doveva essere considerata quella di cui alla richiesta di rinvio a giudizio del P.M., notificata alle parti sia in sede di fissazione dell'udienza preliminare che in sede di notifica del decreto di giudizio immediato;
ad avviso della difesa, tale ordinanza, emessa come correzione dell'errore materiale, avrebbe in realtà sostanzialmente modificato l'atto, con violazione del diritto di difesa. A fronte dell'eccezione sollevata in appello, la Corte territoriale avrebbe replicato rilevandone la tardività; il ricorrente censura tale argomentazione, precisando che, l'eccezione era da considerarsi assolutamente tempestiva;
in ogni caso, il richiamo alla richiesta di rinvio a giudizio sarebbe illegittimo, atteso che nell'emettere di decreto di giudizio immediato, che deve rispettare il contenuto dell'art. 429 c.p.p., il giudice revoca il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, sicché quest'ultimo non sarebbe più giuridicamente esistente, travolgendo anche la richiesta di rinvio a giudizio.
2.2. Deduce, con un secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 78 c.p.p., comma 2, in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. c), che inficia gli atti di costituzione, fuori udienza, delle parti civili.
In sintesi, si duole il ricorrente in quanto tutti gli atti di costituzione di parte civile risulterebbero notificati all'avv. Barsotti P., come tale, ed all'imputato presso la sua residenza di XXXXXXX, nonostante che il decreto di giudizio immediato indicasse che l'imputato era detenuto, per questa causa, agli arresti domiciliari in (OMISSIS) ; ad avviso del ricorrente, la notifica non sarebbe rituale poiché la costituzione di parte civile, se presentata fuori udienza, ai sensi dell'art. 78 c.p.p., dev'essere notificata, a cura della parte civile, all'imputato presso il domicilio eletto nel procedimento penale, e non presso la residenza.
La motivazione del primo giudice (ossia, che qualsiasi eventuale vizio sarebbe stato sanato dalla presenza all'udienza delle parti civili) e quella della Corte territoriale nel respingere l'eccezione (ossia, che il G. ha personalmente ricevuto la notifica degli atti di costituzione di parte civile, sicché gli atti avrebbero raggiunto il proprio scopo, donde l'irrilevanza della notifica alla residenza, anziché al domicilio eletto o nel luogo ove si trovava agli arresti domiciliari), secondo il ricorrente, sarebbe errata, posto che, da un lato, la sola presenza in udienza delle parti civili, in assenza di tempestiva nuova costituzione davanti al Collegio, non avrebbe effetto sanante e, dall'altro, la Corte d'appello non avrebbe motivato in ordine all'irregolarità formale, limitandosi a dire che gli atti sarebbero stati ricevuti personalmente dall'imputato.
2.3. Deduce, infine, con un terzo motivo, la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per illogicità della motivazione, per aver i giudici di merito ritenuto attendibili, da un lato delle bambine impuberi che pretenderebbero di aver ricordi risalenti di un lustro nella loro esistenza e, dall'altro, delle nonne che avrebbero attribuito un significato apertamente sessuale a comportamenti ampiamente noti e costantemente tollerati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per genericità e, comunque, per manifesta infondatezza.
4. È, anzitutto, generico, con riferimento al terzo motivo di ricorso, in quanto puramente contestativo, atteso che il ricorrente - nel censurare il giudizio di attendibilità operato dalla Corte territoriale con riferimento alle persone offese minorenni - si limita ad una affermazione assolutamente generica e disancorata dal contenuto della motivazione, difettando qualsiasi critica argomentata alla decisione impugnata, dolendosi in definitiva il ricorrente per aver dato credito la Corte a due bambine "impuberi" ed alle loro nonne che avrebbero attribuito una connotazione sessuale ai comportamenti dell'imputato, ormai da considerare costantemente tollerati: in sostanza, dunque, dagli atti processuali non sarebbe emerso alcun elemento atto a giustificare la condanna e la sentenza sarebbe priva di motivazione o illogicamente motivata in ordine alle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la condanna. Orbene, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, in particolare quando - come nel caso in esame - risultano sia intrinsecamente indeterminati (Sez. 5^, n. 28011 del 15/02/2013 - dep. 26/06/2013, Sammarco, Rv. 255568), che carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4^, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
E, comunque, il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello da specificamente conto degli elementi di prova su cui è stato fondato il giudizio di responsabilità, costituiti dalle dichiarazioni delle minori assunte in sede di incidente probatorio alla presenza del consulente psicologo (che hanno confermato di essere state ripetutamente toccate nelle parti intime secondo le modalità descritte nell'imputazione, descrivendo anche comportamenti inequivoci dell'imputato, quali quello di ansimare nel mentre poneva essere i toccamenti sessuali sulle bambine) nonché dalle dichiarazioni di due testi (N. G. , sorella dell'imputato e nonna della minore Y. , che confermava di aver ricevuto le confidenze dalla nipotina che le aveva riferito di essere continuamente toccata dallo zio;
C. V., nonna della minore D. , teste oculare di un episodio in cui l'imputato era stato da ella visto infilare le mani "sotto", vendendo distintamente l'uomo che aveva "due dita infilate su").
5. Quanto ai motivi di natura processuale, gli stessi sono manifestamente infondati.
5.1. In ordine al primo motivo, la Corte territoriale motiva sul punto, evidenziando correttamente la tardività dell'eccezione mossa, in quanto, a tutto concedere, si tratterebbe di una nullità relativa, da rilevarsi nel termine dell'art. 491 c.p.p., comma 1, in relazione all'art. 181 c.p.p., comma 3; in ogni caso deve rilevarsene anche l'infondatezza, in quanto il decreto di giudizio immediato è stato notificato unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio. Nessuna nullità, pertanto, è ravvisabile, posto che il ricorrente era stato messo perfettamente in grado di conoscere l'imputazione contestatagli. L'eccezione è, infatti, giuridicamente infondata. Vero è che l'art. 456 c.p.p., comma 1, richiama il disposto dell'art. 429 c.p.p., comma 2, ma è altrettanto vero che l'art. 419 c.p.p., comma 1, prevede espressamente la notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare unitamente alla richiesta del P.M. che, pertanto, forma con esso un unico provvedimento. L'art. 419 c.p.p., comma 6, poi, prevede quindi che il giudice, in caso di rinuncia all'udienza preliminare, deve emettere decreto di giudizio immediato ex art. 455 c.p.p.: è evidente che, non essendovi medio tempore, rispetto all'emissione del decreto di giudizio immediato, alcun ulteriore atto processuale, rispetto a quello costituito dalla richiesta di rinvio a giudizio del PM allegata all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, contenente la formale contestazione all'imputato del fatto-reato, l'esercizio del diritto di difesa deve esplicarsi sulla base dell'imputazione immodificabile contenuta nella richiesta ex art. 416 c.p.p., ditalché correttamente il tribunale ebbe a correggere con l'ordinanza del 28/03/2012 l'imputazione errata contenuta nel decreto di giudizio immediato, atteso che quella, corretta, era (e non poteva essere altrimenti per le ragioni esplicitate) quella contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio allegata all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, regolarmente notificato, in uno, al ricorrente. A ciò, peraltro, si aggiunga che la stessa giurisprudenza di questa Corte non solo il decreto che dispone il giudizio immediato non è impugnabile (Sez. 3^, n. 35295 del 20/04/2011 - dep. 29/09/2011, Di Rocco, Rv. 250851), ma anche che il decreto con il quale il G.I.P. dispone il giudizio immediato, è provvedimento di carattere endoprocessuale, assolutamente privo di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'indagato (Sez. 6^, n. 10261 del 20/06/1991 - dep. 11/10/1991, Pernice, Rv. 188262).
In definitiva, dunque, non è rilevabile alcuna violazione al diritto di difesa, in quanto il decreto di giudizio immediato venne emesso sulla base della richiesta di rinvio a giudizio del PM che, in quanto notificata ex art. 419 c.p.p., comma 1, conteneva la corretta imputazione, nota al ricorrente nella sua esatta formulazione. La scelta di rinunciare all'udienza preliminare, infatti, cristallizza l'imputazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio del PM, destinata ad essere riprodotta nel decreto di giudizio immediato. L'eventuale errore contenuto nell'imputazione riportata nel decreto di giudizio immediato, dunque, è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali ex art. 130 c.p.p., non trattandosi di errore comportante annullamento;
non si tratta, peraltro, di carente indicazione del capo di imputazione, ma di correzione di un errore contenuto nell'atto, rilevabile dalla semplice comparazione con il contenuto della richiesta di rinvio a giudizio del P.M.. 5.2. In ordine al secondo motivo, la Corte territoriale motiva sul punto, ritenendo che nessuna nullità fosse ravvisabile in quanto la notifica della costituzione di parte civile era avvenuta regolarmente poiché il ricorrente aveva personalmente ricevuto la notifica degli atti di costituzione di parte civile, come emergeva dalle relative relate di notifica. Gli atti, dunque, avrebbero raggiunto il loro scopo, essendo dunque irrilevante la notifica presso la residenza, il domicilio eletto o nel luogo ove scontava gli arresti domiciliari. Le conclusioni cui perviene la Corte territoriale sono senza alcun dubbio condivisibili. Ed invero, la manifesta infondatezza dell'eccezione discende dall'assorbente rilievo per il quale il ricorrente ricevette personalmente la notifica delle costituzioni di parte civile effettuate fuori udienza.
Ne discende, pertanto, che la notificazione della dichiarazione di costituzione di parte civile, presentata fuori udienza, effettuata presso la residenza dell'imputato, anziché al domicilio eletto, non determina alcuna nullità, se la notifica sia stata comunque idonea a determinare l'effettiva conoscenza dell'atto notificato (v., sul punto, il principio analogo affermato con riferimento alla notificazione dell'avviso dell'udienza preliminare effettuata con consegna personale all'imputato presso la residenza, pur essendo questi elettivamente domiciliato in luogo diverso: Sez. 6^, n. 3895 del 04/12/2008 - dep. 28/01/2009, Alberti e altri, Rv. 242641). Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto:
"La notificazione della dichiarazione di costituzione di parte civile, presentata fuori udienza, effettuata presso la residenza dell'imputato, anziché al domicilio eletto, non determina alcuna nullità, se la notifica sia stata comunque idonea a determinare l'effettiva conoscenza dell'atto notificato".
6. Il ricorso dev'essere, dunque, dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare, in Euro 1000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Dispone, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, che - a tutela dei diritti o della dignità degli interessati - sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2014