Sentenza 15 maggio 2003
Massime • 1
Nella interpretazione della clausola di un contratto di assicurazione, con il quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne il datore di lavoro per quanto questi sia tenuto a pagare a norma degli art. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il giudice del merito deve individuare la volontà delle parti, secondo i criteri di cui agli art. 1362 e seguenti cod. civ., tenendo presente il contenuto normativo delle disposizioni legali, cui le parti hanno rinviato, al momento della stipula del contratto di assicurazione e, in particolare, ai fini della inclusione nella manleva anche del danno biologico e del danno morale, del fatto che l'art. 10 del citato d.P.R., nel regime anteriore al D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, afferma la responsabilità civile del datore di lavoro per tali componenti del danno sottraendola alla copertura dell'assicurazione antinfortunistica obbligatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2003, n. 7593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7593 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZ EF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 15, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FUSILLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE SPERI, LUISELLA SPECCHER, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TECNOAIR S.R.L.;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 2807/2001 proposto da:
TECNOAIR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato SILVIA MARIA CINQUEMANI, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVIO MALOSSINI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AZ EF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 15, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FUSILLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE SPERI, LUISELLA SPECCHER, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e sul 3^ ricorso n. 2893/2001 proposto da:
TECNOAIR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato SILVIA MARIA CINQUEMANI, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVIO MALOSSINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TORO ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIALOIA 6, presso lo studio dell'avvocato LU VI, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato FRANCO ZUANNI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 231/00 del Tribunale di ROVERETO, depositata il 19/09/00 R.G.N. 253/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'avvocato MALOSSINI SILVIO (per TECNOAIR S.R.L.);
udito l'avvocato VI LU (per TORO ASSICURAZIONI S.P.A.);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il ricorso AZ c/ TECNOAIR S.R.L.: accoglimento dei primi due motivi del ricorso, rigetto degli altri;
per il ricorso TECNOAIR S.R.L. c/ TORO ASSICURAZIONI S.P.A., rigetto;
ricorso incidentale c/ AZ accoglimento del quarto motivo, rigetto degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.09.1997, il sig. AZ FA, premesso:
di avere lavorato con contratto di formazione e lavoro alle dipendenze della ditta TECNOAIR S.r.l. a far data dal 4.9.1989;
di avere subito in data 16.03.1990 un grave infortunio di lavoro, essendo precipitato da un'altezza di circa quattro metri da una scala doppia - detta a forbice - mentre era intento a lavori di verniciatura;
che l'I.N.A.I.L., per tale infortunio, gli aveva riconosciuto una rendita corrispondente ad un'inabilità permanente pari al 47%; che il processo penale per lesioni colpose e violazione della normativa antinfortunistica a carico dei preposti alla società si era concluso con applicazione della pena ex. art. 444 c.p.p.; tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Pretore del Lavoro di Rovereto il suo datore di lavoro TECNOAIR S.r.l., per sentirle condannare, in proprio e quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 C.C., al pagamento di L. 380.000.000 a titolo di danno, "biologico" e "morale", patito in conseguenza dell'infortunio. Nel costituirsi in giudizio, la convenuta chiedeva:
in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa della TORO Assicurazioni S.p.A. - con la quale aveva stipulato polizza assicurativa contro gli infortuni sul lavoro al fine di essere "manlevata" anche oltre il limite del massimale in considerazione della mala gestio in cui sarebbe incorsa la compagnia assicuratrice per il ritardo nella trattazione del sinistro;
nel merito contestava la addebitabilità del sinistro al datore di lavoro e chiedeva, in ogni caso, una riduzione della pretesa attorea, in ragione della liquidazione già operata dall'I.N.A.I.L..
La TORO Assicurazioni S.p.A., chiamata in causa, si costituiva in giudizio con comparsa, con la quale:
in via preliminare di rito, eccepiva la decadenza della ricorrente dall'azione, per non avere la stessa proposto la domanda nel termine triennale stabilito dall'art. 10 D.P.R. 1124/1965; nel merito della domanda proposta dal AZ, si associava alle difese della convenuta;
nel merito della domanda di manleva, eccepiva che la polizza assicurativa copriva il solo danno differenziale, già liquidato per intero dall'I.N.A.I.L.; invocava comunque l'esistenza di un "massimale di polizza" e respingeva l'accusa di mala gestio. Il pretore, istruita la causa, con sentenza n. 439/97 respingeva il ricorso di AZ FA, accogliendo l'eccezione di decadenza formulata dalla terza chiamata, osservando che dalla data di irrevocabilità della sentenza di patteggiamento alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio era decorso un termine superiore al triennio imposto dall'art 10 del T.U. 1124/65. Avverso detta sentenza proponevano appello la AI ed il LA.
Riunite le cause, il Tribunale, con sentenza 6 luglio/19 settembre 2000 n. 231, in totale riforma della sentenza pretorile, ha condannato la TECNOAIR S.r.l. a risarcire a AZ FA il danno biologico e morale nella misura di L. 176.413.000 e a rifondere allo stesso le spese di entrambi i gradi di giudizio;
ha respinto le domande proposte dalla AI contro la OR, compensando le relative spese processuali.
Il Tribunale ha innanzitutto rigettato l'eccezione di decadenza rilevando che il LA ha agito non al fine di ottenere il risarcimento del danno cd. "differenziale", in relazione al quale soltanto può porsi il problema dell'applicabilità del termine di decadenza, ma domanda il risarcimento del danno "biologico" e "morale", che, in quanto estraneo all'oggetto della copertura assicurativa obbligatoria, può essere richiesto dal danneggiato "autonomamente" in forza delle regole generali di cui agli artt. 2043 e 2059 C.C... In tali casi infatti non opera l'esenzione di responsabilità dell'art. 10 del DPR 1124/1965, la quale va riferita al solo danno coperto dall'assicurazione obbligatoria. Nel merito il Tribunale ha rilevato che è pacifico che il sig. AZ precipitò, durante l'espletamento delle mansioni lavorative, da una scala di lavoro a forbice, alta 3,20 m. dal suolo, mentre stava verniciando delle tubature poste ad un altezza di mt 4 dal suolo (cfr. relazione dell'assistente per il servizio prevenzione della Provincia di Trento, sig. Giovanazzi). Ha perciò ritenuti violati da parte del datore di lavoro, non solo il generale precetto stabilito dall'art. 2087 C.C. in materia di infortuni sul lavoro, ma anche norme specifiche con funzione preventiva che analiticamente indicava.
Ha quindi determinato il danno biologico sulla base della ctu medico legale espletata e facendo applicazione delle cd. tabelle trivenete, in uso presso il Tribunale, con riguardo ad un soggetto dell'età del AZ, nel seguente importo: per inabilità temporanea parziale L. 7.650.000; per inabilità temporanea totale L. 13.500.000; per invalidità permanente L. 155.264.000. Ha poi stabilito il danno morale, in via equitativa, in mancanza di specifiche allegazioni, nella misura di 1/3 del danno biologico: L. 58.804.000.
Ha peraltro decurtato il danno biologico complessivo di una percentuale di danno, determinata nel 30%, attribuibile alla voce relativa alla "incapacità lavorativa generica" oggetto della copertura assicurativa obbligatoria.
Ha infine respinto la domanda di manleva proposta dalla TECNOAIR S.r.l. nei confronti della compagnia assicurativa TORO Assicurazioni S.p.A.. ritenendo che la polizza copra solo il danno oggetto della assicurazione obbligatoria ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 1965/1124. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per
Cassazione il LA, con atto notificato alla AI il 9.12.2000, dolendosi, con quattro motivi, delle statuizioni relative alla misura del danno biologico, al mancato accoglimento della domanda di danno patrimoniale, al mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali;
nonché la AI, con atto notificato alla OR il 24 gennaio 2001, dolendosi della mancata copertura assicurativa ritenuta dalla sentenza impugnata.
Si sono costituiti con controricorso la OR e la AI, la quale ha altresì proposto ricorso incidentale, con quattro motivi, ai quali ha replicato il LA con controricorso. La AI ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposti avverso la stessa - sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
1. Ricorso principale LA:
1.1. e 1.2 Con il primo ed il secondo motivo del ricorso principale il LA, deducendo rispettivamente violazione e falsa applicazione degli artt. 32 Cost., 10, 74, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha operato una decurtazione del danno biologico, liquidato in complessive L. 176.414.000, nella misura di 1/3, in quanto attribuibile per tale quota alla incapacità lavorativa generica, che il Tribunale assume già coperta dall'assicurazione obbligatoria.
I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati. Questa Corte ha già statuito che:
Secondo la disciplina di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, applicabile per il periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 (che, all'art. 13, ha inserito il danno biologico nella copertura assicurativa pubblica), l'indennizzo previsto in caso di infortunio sul lavoro si riferisce esclusivamente alla riduzione della capacità lavorativa e, anche in base all'interpretazione della Corte costituzionale (sentenze n. 319 del 1981, n. 87 e 356 del 1991), non comprende una quota volta a risarcire il danno biologico, atteso che la configurabilità concettuale della duplice conseguenza (patrimoniale e non patrimoniale) del danno alla persona non significa che il diritto positivo prevedesse un "danno biologico previdenziale patrimoniale" (Cass. 21.3.2002 n. 4080 la quale, in fattispecie identica alla presente, in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza di merito che, in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico proposta da lavoratore infortunato nei confronti del datore di lavoro, aveva ritenuto che una parte del danno fosse coperta dalla rendita corrisposta dall'INAIL per la riduzione della capacità di lavoro generica).
3. Con il terzo motivo di ricorso il LA, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1352, 2697, 2725 cod.civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di danno patrimoniale per perdita del guadagno nel periodo intermedio tra il licenziamento, avvenuto il 31.12.1991, e la nuova occupazione, reperita solo il 17.10.1994, a seguito di collocamento obbligatorio, a causa delle lesioni riportate, con retribuzione largamente inferiore a quella precedente goduta, per una differenza di L. 56.592.000.
Il motivo non è fondato.
Il Tribunale ha respinto tale domanda con tre motivazioni, tutte di carattere processuale: a) perché il LA ha introdotto tale domanda in corso di causa, e quindi tardivamente;
b) perché la domanda è generica;
c) perché non ha illustrato la domanda ne' fornito prove a suo sostegno, nemmeno con riferimento alla cd. perdita di chance.
Il LA replica a quest'ultima motivazione, argomentando che il danno risulta dal raffronto tra la retribuzione di cui godeva alla data del licenziamento, risultante dall'allegato 18 del fase. 1, e l'indennità Inail per il periodo di disoccupazione, risultante dal libretto di lavoro, all. 4.
Rimane incensurata la prima motivazione, della tardività della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, sicché la stessa si deve ritenere estranea al presente giudizio.
4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2056 cod.civ, 429 c.p.c; omessa pronuncia, si duole che il Tribunale si sia limitato alla condanna al capitale senza riconoscere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
Il motivo, nei termini in cui è formulato, non può essere accolto. La sentenza impugnata ha valutato l'indennizzo secondo le tabelle in vigore nell'anno 2000, al momento della decisione, che comprendono la rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturati anteriormente, come richiesto dal ricorrente, il quale, coerentemente, nel ricorso introduttivo del giudizio non ha formulato domanda di condanna al pagamento di rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Soccorre la giurisprudenza di questa Corte in tema di equo indennizzo, stante l'analogia di determinazione secondo tabelle mutevoli nel tempo;
qualora esso venga calcolato non già sulla base del trattamento economico del livello retributivo di appartenenza al momento di presentazione della domanda amministrativa, ma del livello retributivo in vigore al momento della liquidazione, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sull'importo liquidato sono dovuti solo da questo momento sino all'effettivo pagamento, mentre per il periodo precedente sono dovuti solo gli interessi sul credito originario - determinato sulla base del livello retributivo di appartenenza al momento della domanda - via via rivalutato (Cass. 14.2.2002 n. 2197; Cass.
9.1.2002 n. 183). Poiché la sentenza impugnata è stata emessa nel settembre 2000, ed ha liquidato il danno secondo le tabelle in vigore a tale data, nulla è dovuto per rivalutazione monetaria fino al momento della sentenza;
questa, essendo corretta, non può essere cassata sul punto, ma il LA può richiedere l'eventuale danno per il ritardo nel pagamento nei limiti sopra riportati al giudice del rinvio.
2. Ricorso incidentale AI.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente incidentale, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 10 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha applicato la decadenza triennale prevista dalla norma indicata. Il motivo non è fondato.
Questa Corte ha già statuito che la decadenza prevista dall'art. 10, comma quinto, del d.P.R. n. 1124 del 1965, non è applicabile al risarcimento del danno biologico, perché estraneo al sistema del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, prima della riforma di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 (Cass. 16 giugno 1998 n. 6000).
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 32 Cost., 2043 cod.civ., 10 e 74 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (art. 360, n. 3 c.p.c.) censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha scorporato solo il 30%, e non il 50% con la giurisprudenza di merito prevalente, dal risarcimento del danno biologico per capacità di lavoro generica. Il rigetto del motivo consegue all'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente incidentale, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1352, 2697, 2725 cod.civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) censura la sentenza impugnata nella parte in cui l'ha condannata a pagare al LA L. 21.150.000 per inabilità temporanea, già indennizzata dall'Inail. Il motivo non è fondato, perché la condanna riguarda il danno biologico correlato alla inabilità temporanea assoluta, e non il mancato guadagno indennizzato dall'Inail.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente incidentale, deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) censura l'errore materiale della sentenza impugnata che, nel quantificare il danno da inabilità temporanea parziale nella metà della inabilità temporanea assoluta, e nel dividere L. 13.500.000 per due, ha quantificato il danno in L.
7.650.000 anziché in L. 6.750.000.
Il motivo, sul quale il LA è remissivo, va accolto, trattandosi di un evidente errore di calcolo, sul quale provvedere il giudice del rinvio.
3. Ricorso incidentale della AI contro la OR. Con i tre motivi la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la polizza assicurativa copra solo il danno oggetto della assicurazione obbligatoria infortuni, deducendo rispettivamente violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 1362, 1366, 1370, 1375 cod.civ.;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nella interpretazione della volontà negoziale, nonché assoluta carenza di motivazione sul punto relativo alla interpretazione del contratto con riferimento all'evoluzione giurisprudenziale successiva alle sentenze della Corte Costituzionale 456/1991 e 485/1991 (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.). I tre motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.
La sentenza impugnata ha respinto la domanda di manleva della AI con la seguente motivazione: "Quanto alla domanda di manleva della AI s.r.l. nei confronti della compagnia assicurativa OR assicurazioni s.p.a., essa va respinta, atteso che la polizza copre solo il danno oggetto della assicurazione obbligatoria ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 1965/1124". Tale sintetica motivazione è affetta da entrambi i vizi denunziati, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. Risulta, dalla stessa sentenza impugnata, che per 1' infortunio sul lavoro subito dal LA i preposti della società datrice di lavoro sono stati sottoposti a procedimento penale, conclusosi con sentenza di patteggiamento della pena, ai sensi dell'art. 444 c.p. Risulta altresì che la polizza non circoscrive la responsabilità dell'assicuratore nei limiti dell'esonero, ma rinvia alla responsabilità civile del datore di lavoro ai sensi degli artt. 10 e 11 t.u. 1124.
Orbene, come correttamente osservato dalla società ricorrente, l'art. 10 definisce la responsabilità civile del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, e l'art. 11 la responsabilità nei confronti dell'istituto assicuratore.
La motivazione della sentenza impugnata è corretta nella parte in cui presuppone che la responsabilità civile del datore di lavoro per danno biologico esula dalla regola dell'esonero (nella disciplina vigente al tempo dei fatti, ed anteriore al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38), ma non è esaustiva nella interpretazione dell'art. 10 e quindi, in definitiva, inconferente rispetto all'oggetto del contendere.
L'art. 10 dispone, al primo comma, che l'assicurazione a norma del decreto 1124 esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro, ma al secondo comma dispone che, nonostante l'assicurazione obbligatoria, la responsabilità civile permane integrale a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato, ed al comma terzo, a carico del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile. A quest'ultima ipotesi la giurisprudenza costituzionale ha aggiunto quella del fatto-reato imputabile ad altri dipendenti del cui operato il datore di lavoro debba rispondere a norma dell'art. 2049 cod.civ. (Corte Cost. Sent. 9-3-1967 n. 22).
Il quinto comma dispone poi che qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, decide se per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto dello stesso articolo, e cioè integrale.
La giurisprudenza di questa Corte ha equiparato alle ipotesi del comma quinto quella sopravvenuta del patteggiamento (art. 444 c.p.p.;
Cass. 27.2.1996 n. 1501). Ciò posto, si deve ribadire, come già rilevato da questa Corte (sent. 29 gennaio 2002 n. 1114), che il contenuto normativo degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come di altre norme fondamentali dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, si è evoluto nel tempo, pur nella identità di espressione lessicale. La regola dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile è coessenziale al sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e risale alla sua legge fondante (art. 22 Legge 17 marzo 1898, n. 80); il testo attuale delle disposizioni contenute nell'art. 10 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 proviene dall'art. 4 r. d. 17 agosto 1935, n. 1765. Essa implica che il datore di lavoro soggetto alla assicurazione obbligatoria è esonerato dalle obbligazioni che, ove mancasse l'esonero, graverebbero su di lui in forza delle regole sulla responsabilità civile. Queste in origine prevedevano una responsabilità per il danno alla persona puramente patrimoniale. Infatti nella concezione tradizionale la valutazione del danno alla persona si esauriva nella dimensione economica, quale perdita capitalizzata del guadagno conseguente alla riduzione della capacità lavorativa provocata dalla lesione;
perdita del guadagno effettivo individuale o, in casi particolari, virtuale (minori) o figurativo (ad es. casalinghe) o forfettariamente determinato (art. 4, comma 3, l. 26 febbraio 1977, n. 39, sulla assicurazione obbligatoria, della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), o presunto, in relazione alla lesione riportata, nella assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro. Ne risultava un sistema coerente in tutti i suoi elementi, perfettamente combacianti: il datore di lavoro paga i contributi all'istituto assicuratore pubblico, questi garantisce il pagamento della rendita o delle indennità al lavoratore infortunato, e solleva il datore di lavoro dalla responsabilità civile per il danno alla persona cagionato. Nel frattempo la valutazione del danno civile alla persona andava arricchendosi di contenuti nuovi.
La risarcibilità diretta del danno morale fu introdotta dall'art. 185, 2^ co. cod. pen., per il quale ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga il colpevole al risarcimento. L'esistenza di questa autonoma voce di danno è stata affermata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 16 novembre 1981 n. 6074) anche per l'epoca precedente alla giurisprudenza costituzionale sul danno biologico (su cui infra). E la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni subiti dal lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale non riguardano le componenti del danno che non formano oggetto della copertura assicurativa, come il danno morale di cui all'art. 2059 cod. civ., l'integrale risarcimento del quale può sempre essere richiesto autonomamente, e non a titolo di danno differenziale, indipendentemente dall'entità dell'indennizzo assicurativo (Cass. 15 settembre 1995 n. 9761; Cass. 15 aprile 1996 n. 3516).
La lettura dell'art. 10 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 consequenziale a quanto precede è quindi: "L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per il danno patrimoniale del lavoratore indennizzato dall'Inail; non lo esonera per il danno morale, per il quale permane la responsabilità civile del datore di lavoro". Per quanto riguarda l'altra voce di danno oggetto di causa, e cioè il danno biologico, è nota l'evoluzione normativa sul tema, analiticamente riassunta in molte sentenze, tra cui, in particolare, la sent. 1114/2002 cit., cui si rinvia. Si deve sottolineare che 1' evoluzione della giurisprudenza costituzionale sul punto, ed in particolare la sent. 14-7-1986 n. 184, è avvenuta con sentenze interpretative di rigetto, che hanno avuto la funzione di far emergere un contenuto normativo che già apparteneva all'ordinamento, mediante una reinterpretazione in particolare dell'art. 2043 cod.civ., anche se trascurato nella pratica contrattuale.
Pertanto già nel 1986 la responsabilità civile del datore di lavoro comprendeva, oltre il danno morale, come spiegato sopra, anche il danno biologico. L'art. 10, 1 comma, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 già da allora andava dunque letto nel senso seguente:
"L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile pese per il danno patrimoniale del lavoratore indennizzato dall'Inail; non lo esonera per il danno morale ed il danno biologico, per i quali permane la responsabilità civile del datore di lavoro".
L'esonero opera pertanto all'interno e nell'ambito dell'oggetto dell'assicurazione, così come delimitata dai suoi presupposti soggettivi ed oggettivi. Laddove la copertura assicurativa non interviene per mancanza di quei presupposti, non opera l'esonero, ma ciò non significa che l'art. 10, nella lettura attualizzata, non ricomprenda la integrale responsabilità civile del datore di lavoro.
È ben vero che l'emersione giurisprudenziale del danno biologico, latente nell'ordinamento (vedi supra), è avvenuta attraverso la reinterpretazione dell'art. 2043 cod.civ., alla luce dell'art. 32 Cost., ma l'ampiezza di tale responsabilità rifluisce sull'art. 10,
che è a quella correlato, come risulta dall'analisi svolta. La portata complessiva, originaria ed attuale, dell'art. 10 è dunque:
"L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per il danno patrimoniale del lavoratore indennizzato dall'Inail; non lo esonera per il danno patrimoniale in caso di reato, nonché, in ogni caso, per il danno morale ed il danno biologico, per i quali permane la responsabilità civile del datore di lavoro".
Ne risulta certo uno sconvolgimento dell'impianto fondamentale del sistema dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui è cardine la regola dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni subiti dal lavoratore infortunato, regola che viene così reinterpretata come riferentesi al solo danno patrimoniale oggetto dell'assicurazione obbligatoria, con esclusione del risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, e ciò in via puramente giurisprudenziale, attraverso sentenze di inammissibilità o interpretative di rigetto. Nel disegno della Corte vi erano perciò due momenti: quello vigente al tempo delle pronunce, nel quale il danno biologico ha totale autonomia, ex art. 32 Cost.: non è coperto dall'assicurazione infortuni, e quindi non rientra nell'esonero del datore di lavoro, è risarcibile da costui secondo i principi civilistici, il suo equivalente monetario non è utilizzabile in alcun modo dagli enti di previdenza sociale. Quello in prospettiva, nel quale anche il danno biologico deve essere ricondotto alla tutela dell'art. 38 Cost. e quindi all'intervento pubblico. Questo secondo momento è
stato realizzato dall'art. 13 D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, con il quale il quadro normativo delle origini è stato ricomposto: il danno biologico è stato ricondotto alla copertura assicurativa obbligatoria e quindi rientra nella regola dell'esonero, riducendo così l'esposizione per responsabilità civile del datore di lavoro, secondo il disegno originario. Ciò posto per quanto riguarda la interpretazione dell'art. 10, che non esclude pertanto la responsabilità civile del, datore di lavoro per danno biologico e danno morale, si deve osservare, passando alla censura di vizio di motivazione, che il problema che si poneva al giudice del merito era di accertare la volontà delle parti, tenendo conto del quadro normativo di riferimento al momento della stipula del contratto (avvenuto, secondo la ricorrente, nel 1989), a fronte di un contenuto normativo evolutivo, come sopra ricostruito, delle norme di legge cui il contratto stesso rinviava.
In sostanza la società assicuratrice assume che le parti non hanno inteso coprire la responsabilità civile del datore di lavoro per danno biologico, che questo era un rischio non previsto in contratto, e la sua copertura avrebbe comportato un aggravamento del rischio. A tale riguardo è opportuno ricordare che per aversi aggravamento del rischio, rilevante ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1898 cod.civ., occorre un aumento delle possibilità di verificazione dell'evento previsto dal contratto di assicurazione e che la nuova situazione presenti i caratteri della novità, nel senso che non sia stata prevista e non fosse prevedibile dai contraenti al momento della stipula del contratto (Cass. 18.1.2000 n. 500; Cass. 3563/1987). Tale non appare essere un quadro normativo di riferimento ove già esistente al momento della stipula del contratto. Ed anche la normale evoluzione giurisprudenziale, come pure la normale lievitazione dei costi, non costituisce aggravamento del rischio come configurato dall'art. 1898 cod.civ. Quanto sopra non esclude che il giudice del merito possa accertare, sulla base delle circostanze del caso specifico sottoposto al suo esame (quali, come in altri casi sottoposti al giudizio di questa Corte, le trattative precontrattuali, l'offerta di estensione della garanzia al danno biologico, il complesso delle clausole, che prevedano la maggiorazione del premio, etc), che le parti abbiano inteso limitare la copertura assicurativa ad una sola delle voci di danno, nella presupposizione di una comune diversa interpretazione delle norme legali di riferimento;
tale indagine manca nel caso in esame, ed allo scopo di cui sopra non è sufficiente il mero rinvio contenuto negli artt. 10 e 11, la cui portata normativa è stata chiarita supra.
Non vi è perciò contrasto con le sentenze precedenti e coeve di questa Corte (sentt. 9739/1998 e 1114/2002), ne' necessità di rimettere la questione alle Sezioni Unite, quanto al ricorso incidentale della AI contro la OR s.p.a.:
"Nella interpretazione della clausola di un contratto di assicurazione, con il quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne il datore di lavoro di quanto questi sia tenuto a pagare a norma degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il giudice del merito deve individuare la volontà delle parti, secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e segg. cod.civ., e tenendo presente il contenuto normativo delle disposizioni legali, cui le parti hanno rinviato, al momento della stipula del contratto di assicurazione. A quest'ultimo riguardo dovrà interpretare l'art. 10, 1 comma, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nel senso che esso, nel regime anteriore al
D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, afferma la responsabilità civile del datore di lavoro per danno biologico e danno morale, e la sottrae dalla copertura dell'assicurazione obbligatoria, e quindi alla regola dell'esonero". Essa provvedere altresì alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
Riunisce i ricorsi, accoglie i primi due motivi del ricorso principale LA ed il ricorso della AI s.r.. contro la OR assicurazioni s.p.a.; nonché il 4^ motivo del ricorso AI
contro
LA;
respinge tutti gli altri motivi dei vari ricorsi;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Trento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 13 febbraio 2003. Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2003