Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2003, n. 7593
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Sentenza 15 maggio 2003

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Nella interpretazione della clausola di un contratto di assicurazione, con il quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne il datore di lavoro per quanto questi sia tenuto a pagare a norma degli art. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il giudice del merito deve individuare la volontà delle parti, secondo i criteri di cui agli art. 1362 e seguenti cod. civ., tenendo presente il contenuto normativo delle disposizioni legali, cui le parti hanno rinviato, al momento della stipula del contratto di assicurazione e, in particolare, ai fini della inclusione nella manleva anche del danno biologico e del danno morale, del fatto che l'art. 10 del citato d.P.R., nel regime anteriore al D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, afferma la responsabilità civile del datore di lavoro per tali componenti del danno sottraendola alla copertura dell'assicurazione antinfortunistica obbligatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2003, n. 7593
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7593
    Data del deposito : 15 maggio 2003

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