Sentenza 9 gennaio 2002
Massime • 1
Qualora l'equo indennizzo venga calcolato sulla base del trattamento economico non già del livello retributivo di appartenenza del dipendente al momento della presentazione della domanda, ma del livello retributivo in vigore al momento della liquidazione, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sono dovuti solo dall'indicato momento fino all'effettivo pagamento, mentre per il periodo precedente sono dovuti soltanto gli interessi sul credito originario - determinato sulla base del livello retributivo di appartenenza al momento della domanda - man mano rivalutato. (Fattispecie relativa ad un dipendente ferroviario)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2002, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ARCANGELO DE BIASE - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA s.p.a. (già Ferrovie EL ST s.p.a.), in persona dell'avv. Giancarlo Alvino, procuratore speciale per atto notar Paolo Castellini di Roma 23.2.1999 rep. 56911, elettivamente domiciliato in Roma, via di Ripetta 22, presso l'avv. Gerardo Vesci, che la rappresenta e difende, come da procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UD AN, elettivamente domiciliato in LI, corso Lucci 137, presso l'avv. Vincenzo Riccardi, che lo rappresenta e difende, come da procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza Tribunale di LI n. 1770/98 depositata il 29 aprile 1998 R.G. n. 46835/95. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 236 ottobre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Arcangelo De Biase;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al RE di LI TO DA, dipendente della s.p.a.. Ferrovie EL ST, esponeva che, con delibera del 31 maggio 1979, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'ulcera duodenale, dalla quale era affetto, ma che non era stata accolta la domanda d'equo indennizzo. Sulla base di tale premessa chiedeva all'adito giudice il pagamento di L. 15.020.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con sentenza 12 giugno 1995 il RE accoglieva la domanda. Tale decisione veniva confermata, a seguito di appello della società, con sentenza 6 marzo - 29 aprile 1998. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio - posto che con l'interposto gravame la FF.SS. s.p.a. si era doluta solo della decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria - il Tribunale osservava che, pur essendo stata liquidata la somma dovuta a titolo di equo indennizzo con riferimento alle tabelle dell'1.1.1992 e non già di quelle esistenti all'epoca della domanda amministrativa, non per questo gli accessori del credito dovessero decorrere da una data diversa da quella della suddetta domanda, operando l'adeguamento delle tabelle secondo la dinamica salariale secondo un criterio di rivalutazione non coincidente con quello della svalutazione monetaria.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la Ferrovie EL ST s.p.a (ora Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.) con due motivi, illustrati da memoria.
Il DA resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo - denunziando violazione e falsa applicazione del D.M. 2 luglio 1983 n. 1622 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - sostiene la ricorrente che, nel caso di specie, la controparte era decaduta dal beneficio per non aver presentato nel termine di sei mesi la prescritta domanda.
La censura non può essere presa in considerazione, perché la questione, sollevata dalla società dinanzi al RE e da questi disattesa, non è stata riproposta come motivo di appello e, quindi, non può essere dedotta ora in questa sede di legittimità.
2. Con il secondo motivo, nel denunziare omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto fondamentale della controversia (ma in realtà richiamando la normativa del settore), rileva la ricorrente che, una volta liquidato l'ammontare dell'equo indennizzo sulla base delle tabelle valide da epoca successiva (1^ gennaio 1992) alla domanda amministrativa, gli interessi dovevano essere calcolati sulla somma dovuta in forza delle tabelle in vigore alla data della predetta domanda e che, in ogni caso, tenuto conto della natura risarcitoria e non retributiva dell'equo indennizzo - come è stato ritenuto più volte dal giudice amministrativo - neppure poteva essere riconosciuta la rivalutazione monetaria. La censura è fondata nei termini di seguito precisati. Per intendere i termini del problema è il caso di ricordare che il meccanismo di quantificazione dell'equo indennizzo - previsto dal D.M. 2 luglio 1983 n. 1622, modificato dal D.M. n. 1429/1984 (che per Cass. 8 agosto 1994 n. 7339 costituisce un atto di normazione secondaria) - è quello previsto dall'art. 154 l. 11 luglio 1980 n. 312, in forza del quale "per le liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso al trattamento economico da considerare nell'ambito della qualifica funzionale o del livello retributivo di appartenenza del dipendente al momento della presentazione della domanda", con un evidente aggancio alla dinamica salariale. Per altro verso, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le varie conformi Cass. 4 dicembre 1992 n. 12904, 23 febbraio 1993 n. 2202, 3 novembre 1999 n. 12240, 11 agosto 2000 n. 10663), l'equo indennizzo costituisce un credito di lavoro, come tale assoggettato al regime dell'art. 429 c.p.c., in relazione al quale, pertanto, vanno riconosciuti sia la rivalutazione monetaria, che gli interessi legali. E da tale enunciazione di principio questa Corte non ritiene di doversi discostare.
Pervenuti a questo primo risultato, si pone l'ulteriore quesito, se cioè - una volta che l'equo indennizzo sia liquidato non già in base alla retribuzione della qualifica di appartenenza all'epoca della domanda amministrativa, ma in base alle tabelle valide nel momento della quantificazione - gli interessi decorrano dalla predetta domanda e se sia dovuta anche la rivalutazione monetaria. Quanto a quest'ultima, se è vero che la dinamica salariale obbedisce ad un meccanismo non sempre coincidente con l'andamento della svalutazione monetaria, non vi è dubbio che la logica di fondo delle variazioni delle retribuzioni è sostanzialmente al potere di acquisto della moneta, con la conseguenza che, se il dipendente delle FF.SS. ottenga la liquidazione dell'equo indennizzo sulla base di tabelle, che tengano conto delle retribuzioni in atto in epoca successiva a quella della domanda amministrativa, non può poi pretendere che l'ammontare, così determinato, venga ulteriormente rivalutato a far tempo da tale domanda, perché, se così fosse, quel credito di lavoro verrebbe ad essere due volte rivalutato. In tal senso questa Corte (Cass. 10663/2000) ha avuto già modo di pronunciarsi, avendo osservato che in tal modo "viene adottato un meccanismo sostanzialmente rivalutativo, tendente a mantenere inalterato, in relazione all'eventuale ritardo con cui venga liquidata la prestazione, il valore del credito, quale risulterebbe al momento della domanda amministrativa ... e fino al momento della liquidazione, secondo criteri di aggancio dinamico alla retribuzione, compatibili con il meccanismo della rivalutazione monetaria prevista dall'art. 429 c.p.c.". Ovviamente il lavoratore avrà diritto alla ulteriore rivalutazione tra la data di vigenza delle tabelle applicate e quella dell'effettivo pagamento.
Quanto poi agli interessi legali, posto che gli stessi sono dovuti sull'importo originario del credito via via rivalutato (Cass. sez. un. 29 gennaio 2001 n. 38), è evidente l'errore, nel quale è incorso il giudice del gravame, che ha ritenuto dovuti gli stessi dalla domanda amministrativa e sull'importo rivalutato, laddove, in base a quanto si è detto, la base di calcolo è costituita dall'importo - man mano rivalutato - dovuto in forza delle tabelle in vigore all'atto della domanda amministrativa fino alla data delle tabelle di fatto applicate (1^ gennaio 1992). In tal modo questa Corte ritiene di dover dissentire da quanto è stato ritenuto nella precedente decisione n. 10663/2000 (che ha riconosciuto il diritto agli interessi dalla domanda amministrativa sull'importo liquidato in base alle retribuzioni in vigore al momento della liquidazione), perché in tal modo verrebbe ad essere eluso quel principio, di recente ribadito dalle sezioni unite 38/2001, che in precedenza è stato richiamato.
In conclusione, ritiene la Corte di dover affermare il seguente principio: qualora l'equo indennizzo venga calcolato non già sulla base del trattamento economico del livello retributivo di appartenenza del dipendente al momento della presentazione della domanda, ma del livello retributivo in vigore al momento della liquidazione, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sono dovuti solo da questo momento fino all'effettivo pagamento, mentre per il periodo precedente sono dovuti solo gli interessi sul credito originario - determinato sulla base del livello retributivo di appartenenza al momento della domanda - man mano rivalutato. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, in applicazione del principio enunciato la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, con la condanna della società ricorrente al pagamento della svalutazione monetaria e degli interessi legali dal 1^ gennaio 1992, nonché al pagamento degli interessi legali dalla data della domanda amministrativa sulla base della somma dovuta ai sensi della tabella del 1^ gennaio 1982, man mano rivalutata fino al 1^ gennaio 1992.
3. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna la società ricorrente al pagamento della svalutazione monetaria e degli interessi legali dal 1^ gennaio 1992 al soddisfo, nonché al pagamento degli interessi legali dalla data della domanda amministrativa sulla base della somma dovuta e man mano rivalutata ai sensi della tabella del 1^ gennaio 1982 e fino al 1^ gennaio 1992. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 gennaio 2002