Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2002, n. 183
CASS
Sentenza 9 gennaio 2002

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Qualora l'equo indennizzo venga calcolato sulla base del trattamento economico non già del livello retributivo di appartenenza del dipendente al momento della presentazione della domanda, ma del livello retributivo in vigore al momento della liquidazione, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sono dovuti solo dall'indicato momento fino all'effettivo pagamento, mentre per il periodo precedente sono dovuti soltanto gli interessi sul credito originario - determinato sulla base del livello retributivo di appartenenza al momento della domanda - man mano rivalutato. (Fattispecie relativa ad un dipendente ferroviario)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2002, n. 183
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 183
    Data del deposito : 9 gennaio 2002

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