Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2002, n. 2197
CASS
Sentenza 14 febbraio 2002

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Qualora l'equo indennizzo spettante ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato venga calcolato non già sulla base del trattamento economico del livello retributivo di appartenenza al momento di presentazione della domanda amministrativa, ma del livello retributivo in vigore al momento della liquidazione, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sull'importo liquidato sono dovuti solo da questo momento sino all'effettivo pagamento, mentre per il periodo precedente sono dovuti solo gli interessi sul credito originario - determinato sulla base del livello retributivo di appartenenza al momento della domanda - via via rivalutato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2002, n. 2197
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2197
    Data del deposito : 14 febbraio 2002

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