Sentenza 14 febbraio 2002
Massime • 1
Qualora l'equo indennizzo spettante ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato venga calcolato non già sulla base del trattamento economico del livello retributivo di appartenenza al momento di presentazione della domanda amministrativa, ma del livello retributivo in vigore al momento della liquidazione, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sull'importo liquidato sono dovuti solo da questo momento sino all'effettivo pagamento, mentre per il periodo precedente sono dovuti solo gli interessi sul credito originario - determinato sulla base del livello retributivo di appartenenza al momento della domanda - via via rivalutato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2002, n. 2197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2197 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IE MA, elettivamente domiciliato in Roma, via Calabria 56, presso lo studio dell'avv. Antonio D'Amato, unitamente all'avv. Vincenzo Riccardi, che la rappresenta e difende, come da procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO s.p.a., in persona del procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, come da atto per notar Castellini di Roma del 23 febbraio 1999, rep. 56911, elettivamente domiciliato in Roma, via di Ripetta n. 22, presso lo studio dell'avv. Grado Vesci, che la rappresenta e difende, come da procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza Tribunale di PO n. 2243/98 depositata il 10 giugno 1999 R.G. n. 44233/93. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 settembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Guglielmo Simoneschi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di PO IA IF, in proprio e quale erede di TO IN, già dipendente della s.p.a.. Ferrovie dello Stato, esponeva che, in data 26 aprile 1979, aveva presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia, a seguito della quale il dante causa era deceduto. Non avendo però vista accolta tale istanza, chiedeva che le venisse riconosciuto il diritto all'equo indennizzo, nella misura di L. 65.292.104.
Nel contraddittorio con le FF.SSS., il giudice adito accoglieva la domanda, con interessi legali e rivalutazione monetaria. A seguito di appello della società, il Tribunale di PO, con sentenza 10 giugno 1999, limitava il riconoscimento del diritto agli accessori del credito al periodo successivo al 31 ottobre 1992, avendo rilevato che la somma era stata liquidata sulla base delle tabelle in vigore alla data testè citata e non già di quelle valide al momento della domanda amministrativa.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la IF con un unico articolato motivo.
La Ferrovie dello Stato resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo la ricorrente sostiene che erroneamente il giudice di appello ha negato il diritto agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, sull'importo dovuto a titolo di equo indennizzo, dalla data della domanda amministrativa, in quanto, trattandosi di un credito di lavoro, che si matura al momento di presentazione di tale domanda, una volta che sia determinato nel suo ammontare sulla base di tabelle successive, non per questo possono essere negati gli accessori richiesti, atteso che non sono coincidenti gli incrementi retributivi dovuti alla dinamica salariale ed i coefficienti di rivalutazione previsti dall'art. 429 c.p.c.
2. Il ricorso è solo in parte fondato.
Per intendere i termini del problema è il caso di ricordare che il meccanismo di quantificazione dell'equo indennizzo - previsto dal D.M. 2 luglio 1983 n. 1622, modificato dal D.M. n. 1429/1984 (che per Cass. 8 agosto 1994 n. 7339 costituisce un atto di normazione secondaria) - è quello previsto dall'art. 154 l. 11 luglio 1980 n. 312, in forza del quale "per la liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso al trattamento economico da considerare nell'ambito della qualifica funzionale o del livello retributivo di appartenenza del dipendente al momento della presentazione della domanda", con un evidente aggancio alla dinamica salariale. Per altro verso, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le varie conformi Cass. 4 dicembre 1992 n. 12904, 23 febbraio 1993 n. 2202, 3 novembre 1999 n. 12240, 11 agosto 2000 n. 10663), l'equo indennizzo costituisce un credito di lavoro, come tale assoggettato al regime dell'art. 429 c.p.c., in relazione al quale, pertanto, vanno riconosciuti sia la rivalutazione monetaria, che gli interessi legali. E da tale enunciazione di principio questa Corte non ritiene di doversi discostare.
Pervenuti a questo primo risultato, si pone l'ulteriore quesito, se cioè - una volta che l'equo indennizzo sia liquidato non già in base alla retribuzione della qualifica di appartenenza all'epoca della domanda amministrativa, ma in base alle tabelle valide nel momento della quantificazione - gli interessi decorrano dalla predetta domanda e se sia dovuta anche la rivalutazione monetaria. Quanto a quest'ultima, se è vero che la dinamica salariale obbedisce ad un meccanismo non sempre coincidente con l'andamento della svalutazione monetaria, non vi è dubbio che la logica di fondo delle variazioni delle retribuzioni è sostanzialmente collegata al potere di acquisto della moneta, con la conseguenza che, se il dipendente delle FF.SS. ottenga la liquidazione dell'equo indennizzo sulla base di tabelle, che tengano conto delle retribuzioni in atto in epoca successiva a quella della domanda amministrativa, non può poi pretendere che l'ammontare, così determinato, venga ulteriormente rivalutato a far tempo da tale domanda, perché, se così fosse, quel credito di lavoro verrebbe ad essere due volte rivalutato. In tal senso questa Corte (Cass. 10663/2000) ha avuto già modo di pronunciarsi, avendo osservato che in tal modo "viene adottato un meccanismo sostanzialmente rivalutativo, tendente a mantenere inalterato, in relazione all'eventuale ritardo con cui venga liquidata la prestazione, il valore del credito, quale risulterebbe al momento della domanda amministrativa ... e fino al momento della liquidazione, secondo criteri di aggancio dinamico alla retribuzione, compatibili con il meccanismo della rivalutazione monetaria prevista dall'art. 429 c.p.c.". Ovviamente - ed in tal senso ha già correttamente deciso il giudice del gravame - il lavoratore avrà diritto alla ulteriore rivalutazione tra la data di vigenza delle tabelle applicate e quella dell'effettivo pagamento.
Quanto poi agli interessi legali, posto che gli stessi sono dovuti sull'importo originario del credito via via rivalutato (Cass. sez. un. 29 gennaio 2001 n. 38), è evidente invece l'errore, nel quale è incorso il predetto giudice del gravame, che ha ritenuto dovuti gli stessi solo dal momento di entrata in vigore delle tabelle applicate (31 ottobre 1992) e non già dalla domanda amministrativa, laddove, posto che non si comprende come nella sorta capitale riconosciuta possano essere compresi anche gli interessi, la domanda a questi relativa deve essere accolta sulla base dell'importo - man mano rivalutato - dovuto in forza delle tabelle in vigore all'atto della domanda amministrativa fino alla data delle tabelle di fatto applicate (30 ottobre 1992). In tal modo questa Corte ritiene di dover dissentire da quanto è stato ritenuto nella precedente decisione n. 10663/2000 (che ha riconosciuto il diritto agli interessi dalla domanda amministrativa sull'importo liquidato in base alle retribuzioni in vigore al momento della liquidazione), perché in tal modo verrebbe ad essere eluso quel principio, di recente ribadito dalle sezioni unite n. 28/2001, che in precedenza è stato richiamato.
In conclusione, ritiene la Corte di dover affermare il seguente principio: qualora l'equo indennizzo venga calcolato non già sulla base del trattamento economico del livello retributivo di appartenenza del dipendente al momento della presentazione della domanda, ma del livello retributivo in vigore al momento della liquidazione, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sono dovuti solo da questo momento fino all'effettivo pagamento, mentre per il periodo precedente sono dovuti solo gli interessi sul credito originario - determinato sulla base del livello retributivo di appartenenza al momento della domanda - man mano rivalutato. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, in applicazione del principio enunciato la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, con la condanna della società ricorrente al pagamento - oltre gli accessori già riconosciuti - degli interessi legali dalla data della domanda amministrativa sulla base della somma dovuta ai sensi della tabella in vigore all'atto della predetta domanda, man mano rivalutata fino al 30 ottobre 1992.
3. Quanto alle spese, ferma la statuizione contenuta al riguardo nella sentenza impugnata quanto ai giudizi di merito, quelle del presente giudizio vanno poste a carico della società e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna la s.p.a. Ferrovie dello Stato al pagamento degli interessi legali dalla data della domanda amministrativa sulla somma dovuta a tale data, man mano rivalutata, sino al 30 ottobre 1992. Condanna la società intimata al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in L. 22.000 (euro 11,36), oltre L. 2.000.000 (euro 1032,91) per onorari, confermando, quanto alle spese dei giudizi di merito, la statuizione della sentenza impugnata.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2002