Sentenza 15 luglio 2015
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è sufficiente che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato contenente falsità od omissioni riguardanti le generalità dell'interessato sia stata sottoscritta dal quest'ultimo, senza che rilevi la mancata allegazione della fotocopia del documento di identità del richiedente, atteso che la sottoscrizione della richiesta è l'unico requisito previsto a pena di inammissibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/07/2015, n. 31263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31263 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO CA Giuseppe - Presidente - del 15/07/2015
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 1662
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - N. 18733/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI RI LO N. IL 07/11/1965;
avverso la sentenza n. 1044/2012 CORTE APPELLO di RI, del 01/07/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di RI, con sentenza del 1/07/2014, ha confermato la pronuncia emessa in data 15/12/2011 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Trani, che aveva dichiarato Di RI CA responsabile, in concorso con terzi, del delitto previsto dall'art. 110 c.p. e art. 81 c.p., comma 2, e D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95 condannandolo alla pena di un anno di reclusione ed Euro 300,00 di multa.
2. Di RI CA propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) erronea applicazione della legge extrapenale;
il ricorrente deduce che l'autocertificazione sulla situazione reddituale allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato riportava soltanto l'autentica della firma da parte del difensore di fiducia ma era sprovvista di copia di un valido documento di identità dell'istante, essendo in quanto tale priva dei requisiti di legge ed inidonea a produrre gli effetti giuridici e certificativi ai quali era deputata. Da tale inidoneità il ricorrente deduce l'insussistenza del reato contestatogli;
b) omessa motivazione circa la congruità dell'aumento ex art. 81 c.p.; il ricorrente censura la sentenza emessa in grado di appello per avere la Corte territoriale offerto motivazione apparente nel replicare al motivo di gravame con il quale si contestava l'eccessività della sanzione applicata in aumento a titolo di continuazione criminosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1. È corretto quanto affermato dal ricorrente in merito al fatto che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 78, comma 2, secondo periodo, prevede che la sottoscrizione dell'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato debba essere "autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 38, comma 3". Secondo il chiaro disposto di quest'ultima norma, peraltro, "le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore".
1.2. Ma si deve aggiungere la considerazione che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 78, comma 2, prevede solo che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. Vi è, dunque, un motivo letterale che induce a ritenere che la sanzione penale prevista dal cit. D.P.R., art. 95 in caso di falsità od omissioni concernenti le generalità dell'interessato debba essere correlata alla sola sottoscrizione dell'istanza da parte dell'interessato, unico requisito previsto a pena di inammissibilità dell'istanza. Si deve, poi, sottolineare che la ratio della norma, resa evidente dagli accertamenti che il magistrato può svolgere a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 98, è quella di fornire all'autorità competente gli esatti dati anagrafici dell'istante ai fini delle verifiche presso l'anagrafe tributaria, risultando anche per tale profilo incongrua un'interpretazione della norma in esame che escluda l'elemento costitutivo del reato in caso di omessa allegazione all'istanza del documento d'identità dell'interessato.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
2.1. Non collima con il testo della sentenza impugnata l'allegazione del ricorrente secondo la quale la Corte territoriale avrebbe omesso di replicare al motivo di gravame con il quale si contestava l'eccessività dell'aumento della pena applicata a titolo di continuazione.
2.2. Il giudice di appello ha, infatti, ritenuto condivisibile la valutazione espressa sul punto dal Tribunale sottolineando che il giudice di primo grado aveva determinato la sanzione in misura prossima al minimo edittale e comunque congrua in relazione alla reiterazione della medesima condotta nell'arco di pochi mesi.
2.3. In punto di obbligo di motivazione, occorre rimarcare che correttamente il giudice di appello ha ricordato che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 c.p. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez. 2, n. 28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197).
2.4. In linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6 n. 7777 del 29/1/2013, Bardeggia, Rv. 255052), condivisa dal
Collegio, se l'aumento di pena che è possibile apportare ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 2, può astrattamente raggiungere il triplo della pena massima, non è tuttavia sufficiente per la legittimità della decisione determinare la pena nell'ambito quantitativo previsto dalla legge, dovendo il giudice, nella motivazione, dare conto delle valutazioni operate su ogni aspetto dell'esercizio del suo potere discrezionale, ivi compresa la determinazione dell'aumento di pena per la continuazione (Sez. 2 n. 23653 del 15/5/2008, Asseliti, Rv. 240612). Ciò in forza della previsione contenuta nell'art. 533 c.p.p., comma 2, secondo cui "... se la condanna riguarda più reati,
il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso dei reati o sulla continuazione". Di conseguenza, deve ritenersi che la mancanza di motivazione sulla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione, non essendo previsto nell'art. 81 c.p. un aumento minimo di pena, ma solo un massimo quantificato nella misura del triplo della pena base, sottrae all'imputato il controllo sull'uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale, integrando, quindi, un vizio di motivazione della sentenza rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez. 2, n. 51731 del 19/11/2013, Foria, Rv. 258108; Sez. 4 n. 6853 del 27/1/2009, Maciocco, Rv. 242867).
2.5. Sempre in materia di reato continuato, l'applicazione coerente dei due principi sopra enunciati comporta il corollario che, quando il giudice abbia dato conto del riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati contestati al medesimo imputato, abbia giustificato in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p. la misura della pena base, indicando il reato considerato più grave, ed abbia determinato singolarmente gli aumenti stabiliti a titolo di continuazione in misura non sperequata ed inferiore alla misura media dell'aumento previsto dall'art. 81 c.p., comma 2, può ritenersi che abbia correttamente assolto all'obbligo di motivazione. In tal caso trova, infatti, applicazione l'ulteriore principio espresso nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale non sussiste un obbligo di specifica motivazione della misura degli aumenti stabiliti per i reati-satellite, essendo a tal fine sufficiente la motivazione fornita in punto di determinazione della pena base (Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261424; Sez.5, n. 27382 del 28/04/2011, Franceschin, Rv. 250465; Sez. 3, n. 3034 del 26/09/1997, Coletta, Rv. 209369).
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato;
segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2015