Sentenza 28 aprile 2010
Massime • 1
Il delitto di calunnia ha natura plurioffensiva, nel senso che oltre a ledere l'interesse dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia, offende anche l'onore dell'incolpato, il quale è conseguentemente legittimato all'opposizione alla richiesta di archiviazione del relativo procedimento.
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Il reato di calunnia è previsto dall'art. 368 del codice penale e punisce chiunque tramite denuncia, querela o istanza, incolpi qualcuno nella consapevolezza della sua innocenza o simuli nei suoi confronti le tracce di un reato Calunnia reato: art. 368 del codice penale Caratteri generali della calunnia Elemento soggettivo del reato di calunnia Calunnia pena e aggravanti Calunnia e contravvenzioni Calunnia procedibilità La Cassazione sulla calunnia Modello di denuncia per calunnia Calunnia reato: art. 368 del codice penale Il reato di calunnia trova la propria disciplina nell'articolo 368 del codice penale e si configura qualora un soggetto, per mezzo di denuncia, querela, richiesta o …
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La massima In tema di calunnia, il soggetto falsamente incolpato è legittimato a proporre l'opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento, attesa la natura plurioffensiva del reato (Cassazione penale , sez. VI , 25/07/2017 , n. 49740). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO 1. C.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Bologna il 16.9.2014; ha dedotto la violazione di norme processuali, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). Lamenta il ricorrente di non …
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La massima In tema di rapporto tra calunnia e diritto di difesa, l'esclusione di tale delitto dal novero di quelli rispetto ai quali si applica la causa di esclusione della colpevolezza di cui all' art. 384, comma 1, c.p. comporta che nessuno spazio di operatività deve riconoscersi all'esercizio del diritto scriminante di difesa ex art. 51, comma 1, prima parte, c.p. - altrimenti incidendosi sull'antigiuridicità della condotta - nei casi in cui l'imputato, lungi dal limitarsi a una generica negazione della fondatezza degli addebiti mossigli e/o della veridicità degli elementi di accusa, si difenda accusando specificamente terzi, che sa essere innocenti, di aver commesso reati (Cassazione …
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Avv. Ilaria Parlato - Incolpare taluno di un reato: può comportare reato per lo stesso denunciante? Sì, incolpare qualcuno di un reato può costituire - alla presenza di determinati presupposti di fatto e di diritto - ipotesi di reato a carico dello stesso denunciante. Il reato di calunnia La condotta punibile L'elemento soggettivo Il reato di calunnia Non a caso può integrare gli estremi del reato di calunnia il quale - per espresso dispositivo dell'art. 368 c.p. - sussiste allorché un soggetto "con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2010, n. 21789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21789 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 28/04/2010
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 691
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 35708/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
persona offesa AL SA;
nel procedimento nei confronti di:
RE RO;
avverso il decreto di archiviazione del 16 giugno 2009 del G.i.p. del Tribunale di Salerno;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Salerno, in conformità della richiesta del pubblico ministero, ha disposto l'archiviazione della notitia criminis relativa al procedimento nei confronti di RO RE relativamente al reato di calunnia in danno della denunciante RO AL.
L'AL ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione del contraddittorio in quanto, pur avendo fatto espressa istanza di essere informata della eventuale richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero ai fini di proposizione della opposizione, non aveva ricevuto il relativo avviso.
Deposita memoria di replica la RE la quale conclude per la conferma del decreto di archiviazione, rilevando che persona offesa nel reato di calunnia è lo Stato, trattandosi di reato contro l'amministrazione della giustizia, e che non potrebbe considerarsi tale la persona calunniata.
Il ricorso è fondato. Si deve infatti disattendere la tesi della RE secondo la quale persona offesa dal reato di calunnia sarebbe esclusivamente lo Stato. Il Collegio giudicante condivide la giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità che ha, da tempo, affermato il principio secondo cui la calunnia è reato plurioffensivo nel senso che oltre a pregiudicare l'interesse dello Stato al corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia, offende anche l'onore della persona calunniata, con la conseguenza che anche quest'ultima è legittimata a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, previo avviso della richiesta relativa da parte del pubblico ministero ove ne abbia fatto domanda nei tempi e nelle forme di legge, (da ultimo v. ex multis, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 10535 del 21/02/2007 Cc. - dep. 12/03/2007, Rv. 235929). Pertanto, il decreto impugnato deve essere annullate senza rinvio, con la conseguente trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale si Salerno per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010