Sentenza 22 settembre 2006
Massime • 1
La misura del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e dell'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, è applicabile ai sensi dell'art. 6, comma settimo, L. 13 dicembre 1989, n. 401, come modd. dal D.L. 17 agosto 2005, n. 16, conv. con modd. dalla L. 17 ottobre 2005, n. 210, dal giudice in sede di patteggiamento - indipendentemente dal fatto che abbia formato oggetto di accordo tra le parti - purché a tale decisione si accompagni la necessaria motivazione sulla pericolosità in concreto della persona destinataria e sulla durata della misura stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2006, n. 2814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2814 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 22/09/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1541
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 2033/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Breda Cristiano, n. 02.01.1977;
avverso la sentenza emessa il giorno 17.11.2005 dal Tribunale di Verona;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul capo relativo all'applicazione del divieto di accesso agli stadi. FATTO
Con sentenza in data 17.11.2005 il Tribunale di Verona applicava ex art. 444 c.p.p., a Breda Cristiano, in relazione ai reati ex artt.336 e 339 c.p., e L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 bis, comma 1,
la pena di anni uno e mesi due di reclusione, nonché il divieto di accedere agli stadi di calcio per anni due, con obbligo di presentarsi ai Carabinieri del luogo di residenza alle ore di inizio e fine di tutte le partite giocate dal Brescia.
Propone ricorso l'imputato, deducendo che:
- il divieto di accesso agli stadi con obbligo di presentazione ai CC. era fuori del patto sulla pena e costituisce sanzione accessoria incompatibile, ex art. 445 c.p.p.., con esso patto;
- la misura in questione è stata comunque irrogata senza alcun vaglio sulla pericolosità del soggetto.
DIRITTO
Il ricorso è fondato nei sensi di cui appresso.
La misura del divieto di accesso agli stadi con obbligo di presentazione ai CC. di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 7, costituisce, secondo la versione più accreditata (Cass. 6^ 9/1/2003 n. 433), non una pena accessoria, bensì una misura di prevenzione atipica, che può, per previsione normativa espressa (nel testo risultante da ultimo dalle modifiche di cui al D.L. 17 agosto 2005, n. 162, conv. in L. 17 ottobre 2005, n. 210), essere applicata d'ufficio dal Giudice anche in caso di sentenza di patteggiamento, previa peraltro necessaria motivazione sulla pericolosità del soggetto e sulla durata della misura stessa (Cass. 433/2003 cit.). Poiché nella sentenza impugnata manca del tutto la motivazione sulla pericolosità del soggetto e sulla determinazione della durata della misura, la sentenza stessa deve essere annullata sul punto, con rinvio al Giudice di merito.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 623 c.p.p.;
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 7, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Verona.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2007