Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/1999, n. 1121
CASS
Sentenza 19 marzo 1999

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Ai fini di una corretta interpretazione dell'art. 110 T.U.L.P.S., la destinazione degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici detti videogiochi, al gioco d'azzardo non può dedursi semplicemente dall'aleatorietà della vincita, sicché questo solo elemento sia di per sè solo sufficiente a configurare il reato previsto dal terz'ultimo comma della norma citata. Nella definizione data dall'art. 110 tale destinazione viene ricollegata al fatto che le apparecchiature o abbiano insita la scommessa (come il videopoker o le slot machines), nel qual caso la destinazione al gioco d'azzardo è implicita nello schema del gioco, oppure consentano vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro, per cui questo secondo elemento deve ritenersi essenziale accanto all'aleatorietà della vincita nella struttura della fattispecie criminosa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/1999, n. 1121
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1121
    Data del deposito : 19 marzo 1999

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