Sentenza 11 aprile 2013
Massime • 1
L'imputato in procedimento connesso a norma dell'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. o di un reato collegato ai sensi dell'art. 371, comma secondo, cod. proc. pen. può essere esaminato in qualità di testimone assistito ex art. 197 bis cod. proc. pen. senza che sia necessario procedere agli avvisi previsti dall'art. 64 cod. proc. pen. se la sua posizione è stata definita con decisione divenuta irrevocabile (nella specie, sentenza di patteggiamento) ed egli ha già reso in precedenza dichiarazioni sulla responsabilità di altri.
Commentario • 1
- 1. Art. 64 c.p.p. Regole generali per l'interrogatoriohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2013, n. 17133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17133 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 11/04/2013
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 714
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 21662/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO US, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 14/02/2012 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado del 02/12/2010 con la quale il Tribunale della stessa città aveva condannato alla pena di giustizia US SO in relazione al reato di cui all'art. 372 cod. pen., per avere reso, il 28/09/2006, falsa testimonianza nel corso del processo a carico di tal AR IL, pendente dinanzi a quel medesimo Tribunale.
Rilevava la Corte di appello come le emergenze processuali avessero dimostrato la colpevolezza del SO in ordine al reato ascrittogli;
e come fossero infondati i due motivi dell'impugnazione con i quali era stata denunciata la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal prevenuto durante quell'esame perché lo stesso era stato sentito come testimone assistito ai sensi dell'art.197 bis cod. proc. pen., ma senza che gli fossero previamente dati gli avvisi di cui all'art. 64, comma 3, codice di rito;
ed era pure segnalata l'applicabilità dell'art. 54 cod. pen., trattandosi di condotta non punibile perché l'imputato era stato costretto a modificare la sua precedente versione dal timore di ritorsioni nei suoi confronti.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso US SO, con atto sottoscritto personalmente, il quale, con due distinti motivi, ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 197 bis cod. proc. pen. e art. 54 cod. pen., sostanzialmente riproponendo gli argomenti già esposti con l'atto di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.
2. Il primo motivo del ricorso è infondato.
L'art. 197 bis cod. proc. pen. distingue, nei commi 1 e 2, la posizione dell'imputato dello stesso reato da quella dell'imputato in reato connesso ai sensi dell'art. 12, lett. c) o di reato collegato ai sensi dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b). Il primo, anche laddove (a seguito di separazione del procedimento con riferimento ai coimputati) abbia assunto la veste di imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, lett. a) - in quanto concorrente nella commissione reato o coautore in cooperazione - è incompatibile con l'ufficio di testimone (art. 197 cod. proc. pen.), mentre può essere sentito come testimone assistito solamente quando il procedimento nei suoi confronti sia stato definito con una sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di patteggiamento, ovvero abbia visto il proprio procedimento archiviato (così Sez. U, n. 12067/10 del 17/12/2009, De Simone e altro, Rv. 246376). Il secondo, invece, proprio perché imputato di "altro" reato connesso o collegato e, dunque, chiamato a rendere dichiarazioni sulla responsabilità altrui, può sempre assumere la veste di testimone assistito, ma alle condizioni rispettivamente previste dal comma 1 o dal comma 2 a seconda che si tratti o meno di imputato "giudicato", cioè che la sua posizione sia stata o meno definita con una delle sentenze sopra elencate.
Dalla distinzione innanzi esposta consegue che l'odierno ricorrente, imputato non dello stesso reato contestato alla persona sulla cui responsabilità avrebbe dovuto rendere dichiarazioni, ma imputato di un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, lett. c), ovvero di un reato collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), ben poteva essere sentito come testimone assistito: e poiché la sua posizione era stata definita con una sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile, la disposizione applicabile nei suoi riguardi era quella dettata dal comma 1 dell'art. 197 bis cod. proc. pen., che, a differenza di quanto stabilito dal comma 2, stesso art., non richiama nè comporta l'operatività dell'art. 64 c.p.p.. Egli, dunque, aveva diritto ad essere assistito da un difensore (cosa che è avvenuta) ed era obbligato dire la verità: ciò fatti salvi i particolari casi che, a mente del comma 4 dell'art. 197 bis, lo avrebbero autorizzato ad avvalersi della facoltà di non rispondere per evitare di rendere dichiarazioni autoincriminanti, ipotesi nella fattispecie, però, non configurabile dato che - come emerge dalla motivazione della sentenza gravata - l'imputato aveva già reso, durante le indagini, dichiarazioni in merito alla vicenda ed aveva pure riconosciuto la propria responsabilità (v. pagg.
2-3 sent. impugn.). Resta il dubbio, ingenerato da un passaggio della motivazione dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 191 del 2003 (della quale si dirà più avanti), se al ricorrente, cui correttamente sia stata attribuita la veste soggettiva di imputato già "giudicato" in procedimento connesso o di reato collegato, spettassero comunque, prima che avesse inizio il suo esame, gli avvisi di cui al richiamato art. 64. Sul punto questo Collegio non ha ragione di discostarsi dall'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di questa Corte, per il quale è escluso che vi sia un obbligo di siffatta natura, non dovendo gli avvisi neppure essere dati agli imputati indicati nel comma 2 dell'art. 197 bis, e cioè agli imputati in procedimenti connessi ex art. 12, lett. c) o collegati (così Sez. 5, n. 12976 del 23/02/2012, Monselles, Rv. 252317). Ed infatti, il tenore complessivo della disposizione prevista dall'art. 197 bis cod. proc. pen. rende palese come la finalità dei legislatore della novella del 2001 sia stata quella di evitare che un soggetto, chiamato a rendere dichiarazioni sull'altrui responsabilità penale, possa correre il pericolo di rendere dichiarazioni per lui pregiudizievoli: in tal senso, la dazione dell'avviso previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c) - e cioè l'avviso che "se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri" potrebbe assumere, "in relazione a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art. 197 e le garanzie di cui all'art. 197 bis - ha una sua ragion d'essere solo se riferita all'interrogatorio dell'indagato, eseguito dall'autorità giudiziaria senza le regole del contraddittorio, e non anche alla fase del giudizio dibattimentale nel corso del quale l'esame dell'imputato connesso o collegato, che in precedenza ha già reso dichiarazioni sulla responsabilità di altri, avviene con il rispetto di quelle regole.
In questa ottica, non è affatto casuale che, al contrario di quanto stabilito dall'art. 197 bis, l'art. 210 c.p.p., comma 6 prescriva espressamente la necessità che sia dato il considerato avviso di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), dunque anche l'avviso della facoltà di non rispondere, ai soggetti da esaminare che rivestono quella qualifica, e cioè agli imputati in procedimento connesso ex art. 12, lett. c) o di reato collegato ex art. 371, comma 2, lett. b) che in precedenza non abbiano reso dichiarazioni sulla responsabilità dell'imputato del processo in cui quell'esame è stato ammesso. Anche alla luce della dicotomia appena tratteggiata, fissata dal codice di rito con gli artt. 197 bis e 210, si può coerentemente spiegare la pronuncia della Consulta del 2003 innanzi richiamata, con la quale, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che gli avvisi ivi prescritti debbano essere dati all'imputato anche in sede di esame dibattimentale, i Giudici delle leggi avevano sostenuto la possibilità di diverse letture del sistema, tali da vanificare la premessa su cui la questione sollevata si era radicata, potendosi legittimamente far leva su di una interpretazione che consente di rendere applicabile la disciplina degli avvisi anche all'istituto dell'esame. Principio, questo, non a caso enunciato con riferimento ad una fattispecie - ben diversa da quella oggetto del ricorso portato all'odierna attenzione di questo Collegio, in cui l'imputato in procedimento connesso o di reato collegato aveva visto definita la sua posizione con sentenza irrevocabile ed era stato citato come teste in altro processo - in cui il problema del dare o meno gli avvisi ex art. 64 si era posto per un imputato che doveva essere esaminato nel corso del giudizio dibattimentale a suo carico, per il quale si era prospettata, per la prima volta, la possibilità che potesse rendere dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri e, dunque, la necessità che gli fossero dati quegli avvisi, dato che, in futuro, egli avrebbe potuto vedere modificata la sua veste in quella di testimone assistito.
3. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello di Palermo - con motivazione adeguata e congrua - ha chiarito come fosse del tutto priva di concreti elementi fattuali l'affermazione difensiva secondo cui l'imputato avrebbe agito in stato di necessità perché nel timore di subire ritorsioni da parte di colui che avrebbe dovuto accusare, avendo lo stesso tenuto, nel corso del suo esame dibattimentale, un atteggiamento di costante chiusura nei confronti del pubblico ministero che gli stava rivolgendo le domande, senza mai neppure far trasparire una paura e neppure una sia pur minima preoccupazione, per le eventuali conseguenze pregiudizievoli che sarebbero astrattamente potute derivare dalle sue indicazioni accusatone.
Ciò in conformità al consolidato orientamento di questa Corte per il quale non rileva, quale elemento dello stato di necessità a giustificazione della condotta di favoreggiamento personale, il generico timore di future rappresaglie contro la propria persona da parte del favorito (così Sez. 6, n. 13134 del 16/03/2011, Esposito, Rv. 249891; Sez. 6, n. 34595 del 07/05/2009, Lo Scrudato, Rv. 244759).
4. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2013