Sentenza 2 agosto 2002
Massime • 1
La corresponsione di un emolumento nel corso del rapporto di lavoro in favore della generalità dei dipendenti è sufficiente a farlo considerare come elemento della retribuzione, sia per la presunzione di onerosità che assiste tutte le prestazioni eseguite durante il detto rapporto, sia perché un'erogazione liberale da parte dell'imprenditore può giustificarsi solo se occasionale e collegata ad eventi particolari. Pertanto, il premio di fedeltà originariamente corrisposto in modo spontaneo ai dipendenti (nella specie, della Fiat SpA), trasformandosi, per effetto dell'inequivoco comportamento delle parti, (consistente nell'attribuzione della erogazione da parte del datore di lavoro in occasione della maturazione di un servizio pluriennale prestabilito e nella corrispettiva legittima attesa dei lavoratori a conseguirla) in un vincolo obbligatorio, viene privato della natura originaria, conseguendo il carattere di un corrispettivo per la fedeltà della prestazione resa per un numero predeterminato di anni, corrispettivo avente, per effetto del gradimento dei dipendenti, natura di compenso riconosciuto dall'uso aziendale, inserito, come clausola d'uso, nel contratto individuale del quale completa il contenuto in senso modificativo o derogativo "in melius" della contrattazione collettiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2002, n. 11607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11607 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVATORE SENESE - Presidente -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FIAT AUTO SPA, in persona del legale rappresentante tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FAVARELLI, 22 presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO BONAMICO, GIAN PIETRO BORSOTTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ADRIANO LESCA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5561/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 22/10/98 - R.G.N. 861/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato BOURSIER NIUTTA per delega DE LUCA TAMAJO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore del lavoro di Torino il sig. DO IA conveniva in giudizio la FI TO spa (in breve: FI) e, deducendo d'aver percepito, in occasione del 25^ e del 30^ anno, di servizio il premio aziendale d'anzianità, pari ad una mensilità di retribuzione, lamentava che la FI non ne avesse tenuto conto per determinare l'entità del trattamento di fine rapporto (tfr) spettantegli, per cui chiedeva la condanna della controparte al pagamento della somma di L. 440.349, oltre interessi e rivalutazione a titolo d'importo differenziale. Costituitasi in giudizio, la FI contestava la fondatezza della pretesa negando che l'emolumento in oggetto avesse le caratteristiche richieste dall'art. 2120, cod.civ., ai fini dell'inclusione nel tfr.
Il Pretore respingeva il ricorso, compensando le spese di lite. Ricostituito, su appello del lavoratore, il contraddittorio, il Tribunale di Torino con sentenza n. 5561 del 29 settembre - 22 ottobre 1998 ha riformato la decisione pretorile stabilendo l'incidenza nel tfr di quanto erogato a titolo di premio d'anzianità, rilevandone la natura retributiva e, quindi, non occasionale, e ha condannato la FI al conseguente pagamento, oltre rivalutazione ed interessi.
In particolare, premessa la ricostruzione storica del premio a partire dall'ultimo dopoguerra ed evidenziato che nell'aprile 1974 detto premio, in base alla "norma" n. 64 della Direzione centrale del personale FI, era stato commisurato ad una mensilità di retribuzione globale di fatto, con specifica menzione nel foglio paga, assoggettamento a IRPEF e contribuzione (in precedenza escluse), con estensione al personale operaio che avesse maturato almeno ventiquattro anni e sei mesi di servizio, ne affermava l'integrale inserzione nel tfr, "non potendo non riconoscersi natura retributiva" essendosi radicato, "per la generalità dei destinatari e l'omogeneità e stabilizzazione delle condizioni di erogazione" in un comportamento che si era ormai affermato come uso aziendale, "individuabile nella riconducibilità causale al rapporto di lavoro... di talché a partire dal trentesimo anno di servizio il premio diventa sostanzialmente annuale, in caso di risoluzione del rapporto prima del raggiungimento del quinquennio previsto come normale intervallo fra le varie scadenze".
D'altra parte, il Tribunale escludeva che al premio potesse attribuirsi il carattere d'occasionalità, essendo inerente al protrarsi del servizio per ventiquattro anni e sei mesi e avendo cadenza periodica, non trattandosi di un'erogazione eventuale, imprevedibile e fortuita rispetto al normale svolgimento del rapporto.
Contro questa sentenza la FI ha proposto un articolato motivo di ricorso per cassazione, articolato in due censure.
Resiste con controricorso l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la spa FI TO denuncia l'erronea, omessa e contraddittoria motivazione della sentenza su di un punto decisivo della controversia, oltre a violazione e falsa applicazione dell'art. 2120, cod.civ. e dell'art. 770, cod.civ., ex art. 360, nn. 3 e 5,
cod.proc.civ., osservando che, ai fini dell'inclusione nel calcolo del tfr di somme particolari è necessario accertare se esse, oltre ad essere obbligatorie, determinate e corrispettive sono erogate "in dipendenza del rapporto di lavoro" ovvero "rinvengano... esclusivamente nel rapporto l'elemento causale dell'erogazione" senza trovare origine in un titolo autonomo e ulteriore che costituisce una mera occasione di fruizione, quali sono "le erogazioni riconducibili a specifici eventi o circostanze della vita del lavoratore". In questa situazione si duole che il Tribunale, "dopo aver correttamente individuato le caratteristiche oggettive del premio di fedeltà... ne trascura... gli aspetti giuridici prevalenti", che escludono la sua natura retributiva, non approfondendone la natura (determinatezza, obbligatorietà e corrispettività), posto che l'erogazione ha causa in un mero atto di liberalità assunto, con intento premiale, dalla FI e connesso alla facoltà del dipendente di proseguire il rapporto di lavoro per un certo tempo, indipendentemente dall'intrinseca natura della prestazione e al di fuori di un'ipotetica corrispondenza con gli scatti di anzianità. Quanto al profilo della "non occasionalità" che deve caratterizzare quanto va incluso nel tfr, parte ricorrente obietta ancora che il premio in questione, per la sua motivazione originaria "vale a dire sul motivo o la ragione che l'hanno determinata" non riveste tale natura e, in quest'ottica, contesta la tesi del Tribunale, negando che l'atto di liberalità originario, fondato sugli artt. 769 e 770, cod.civ., possa trasformarsi in elemento retributivo, in assenza della prestazione corrispettiva, o possa essere definito un uso aziendale, avendo sempre la FI ribadito e regolato autonomamente siffatta erogazione per puro spirito di liberalità. Anzitutto il richiamo agli artt. 769 e 770, cod. civ., fondanti, secondo l'argomentazione di parte ricorrente, ancor oggi l'erogazione in discorso, non può essere analizzato dalla Corte, prospettando un inammissibile profilo nuovo della contestazione della pretesa, mai prima d'ora sollevato nelle sedi di merito, non essendone in questa sede segnalata l'omessa valutazione, con corrispondente violazione dell'art. 112, cod.proc.civ.. D'altra parte la difesa del lavoratore ha correttamente evidenziato che, secondo l'ormai consolidato insegnamento della Corte, questa tesi appare assai discutibile non solo sul piano erariale, ma anche, indirettamente, sul piano giuslavoristico, dopotutto dovendosi segnalare che la stessa FI ha ritenuto espressamente la sua assoggettabilità contributiva e fiscale (v. sentenza, pg. 5, e, per l'aspetto imponibile, ex multis, Cass., 12 gennaio 1999, n. 248; 9 agosto 2000, n. 10473). La questione aperta rimane, pertanto, ancorata all'efficienza causale, ai fini dell'inclusione nel tfr, di questa dazione di denaro, riguardo alla sua "non occasionalità" ovvero alla sua essenza (o non) "ontologicamente retributiva" perché effettuata "in dipendenza del rapporto di lavoro" esprimendone l'elemento causale. Come ha cura di rilevare la difesa ricorrente (ricorso, pg. 5, penultimo periodo) la contestazione della sentenza del Tribunale non riguarda tanto "le caratteristiche oggettive del premio di fedeltà" ma la qualificazione dell'istituto, ai fini dell'interpretazione dell'art. 2120, cod.civ., non "trovando il proprio titolo immediato e diretto nel rapporto di lavoro" dovendo il suo inquadramento essere sottoposto sia ad un'analisi strutturale, sotto il profilo della determinatezza, obbligatorietà e corrispettività, sia al controllo della funzione economico-sociale cui adempie.
In estrema sintesi si può dire che il Tribunale ha riconosciuto la natura retributiva del premio perché, seppure sorto inizialmente, (ai tempi della tensione liberatoria della ricostruzione del dopoguerra) come espressione di volontà datoriale meramente liberale, esso ha acquistato nei decenni successivi carattere di obbligatorietà, trasformandosi in un uso contrattuale, essendo stato costantemente corrisposto dal datore di lavoro, che l'ha messo in relazione alla mera circostanza della prestazione lavorativa durata un certo tempo predefinito e l'ha esteso indiscriminatamente e ininterrottamente a tutti i dipendenti, o ad una data categoria di essi, in base a criteri omogenei e obiettivi, conformi, da ultimo, allo stipendio mensile percepito.
A quest'analisi, la pur abile difesa ricorrente oppone la considerazione, piuttosto di natura sociologica che di stretto diritto, di un'esclusiva e unilaterale volontà della FI, offerta per gratificazione e tangibile vantaggio economico del lavoratore, in considerazione della sua pluriannuale fedeltà.
Ora, a parte che la fedeltà costituisce un naturalia negotii (art. 2105, cod.civ.), non pare corretto ed equilibrato accentuare solo in funzione dell'interesse premiale dell'imprenditore il riconoscimento dell'incentivo, per farne discendere l'estraneità rispetto alla prestazione lavorativa, come neppure è valido negarne il valore di non occasionalità, trattandosi, secondo il giudizio insindacabile del Tribunale, emerso dalla valutazione dei fatti sottoposti alla sua cognizione, di un corrispettivo predefinito economicamente, corrispondente ad una mensilità di stipendio e stabilizzato nel tempo, pervenendosi, altrimenti, a sostenerne erroneamente la natura liberale, di cui già s'è discusso per escluderne la valenza positiva.
D'altra parte, la sentenza del Tribunale torinese non merita censura, essendosi ispirata alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la corresponsione di un compenso durante il corso del rapporto di lavoro è sufficiente a farlo considerare un elemento della retribuzione sia per la presunzione d'onerosità che assiste tutte le prestazioni eseguite durante l'attività lavorativa, sia per la considerazione che un'elargizione liberale da parte dell'imprenditore può giustificarsi solo se accidentale e collegata ad eventi affatto eccezionali. In questo quadro è stato anche costantemente affermato che le erogazioni del datore di lavoro, quando non siano imposte dalla legge, dal contratto collettivo o da particolari pattuizioni individuali, indipendentemente dalla loro denominazione, debbono considerarsi come facenti parte della retribuzione, se assumano i caratteri di predeterminata stabilità e di coerente continuità, estendendosi alla generalità dei dipendenti.
Non si può, quindi, a questo proposito, non conformarsi a quell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'originaria spontaneità del premio (sebbene sorto per mero spirito di liberalità: v. sentenza impugnata, pgg. 3 e 4), si è trasformata, per effetto dell'inequivoco comportamento delle parti, consistente nell'attribuzione dell'erogazione da parte del datore di lavoro in occasione della maturazione di un servizio pluriannuale prestabilito e nella corrispettiva legittima attesa dei lavoratori a conseguirla, in un vincolo obbligatorio, privandolo così dell'originaria natura, per attribuirgli quella diversa di un corrispettivo per la fedeltà della prestazione resa per un numero "x" di anni, che ha assunto, per effetto del gradimento dei dipendenti, manifestato in conformità allo spirito della durata del rapporto, natura di compenso riconosciuto dall'uso aziendale, inserito, come tale (clausola d'uso), nel contratto individuale, di cui completa il contenuto in senso modificativo o derogativo (in Melius) della contrattazione collettiva (SS.UU. 23 agosto 1990, n. 8573). D'altra parte l'esattezza di questa conclusione, avvalorata dal concetto di onnicomprensività della retribuzione rilevante ai fini del tfr (v., da ultimo, Cass. 2 dicembre 1996, n. 10767; 22 giugno 2000, n. 8496), oltre a trovare conformi soluzioni nelle fattispecie esaminate dalla Corte (v., ex multis, oltre la testè citata sentenza delle sezioni unite civili, SS.UU. 30 marzo 1994, n. 3134 e Sez. Lav. 12 agosto 2000, n. 10783 in tema d'accertamento a posteriori del requisito della reiterata spontaneità di un comportamento idoneo a costituire l'uso aziendale), trova conferma in una recente sentenza di questa Corte che, esaminando il caso, sollevato da alcuni "anziani FI" dell'incidenza di questo premio in caso d'aspettativa sindacale non retribuita, è pervenuta alla affermazione della sua computabilità, posto che l'anzianità di servizio costituisce un fatto obiettivo nell'economia della durata del rapporto (29 aprile 1997, n. 3719). In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Spese secondo soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente alle spese processuali che liquida in Euro 38,20, oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2002