Sentenza 16 marzo 2011
Massime • 1
Non rileva, quale elemento dello stato di necessità a giustificazione della condotta di favoreggiamento personale, il generico timore di future rappresaglie contro la propria persona da parte del favorito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2011, n. 13134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13134 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo Presidente del 16/03/2011
Dott. MILO Nicola Consigliere SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni Consigliere N. 523
Dott. ROTUNDO NZ Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria rel. Consigliere N. 17119/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT IG;
avverso la sentenza del 16 gennaio 2009 della Corte di Appello di Assise di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dai consigliere Dott. FAZIO Anna Maria;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
IG IT, condannato con sentenza della Corte di Assise di Napoli dell'11 gennaio 2008 alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione, per il delitto di favoreggiamento aggravato L. n. 203 del 1991, ex art. 7, consistito nell'avere assicurato un alloggio all'autore dell'omicidio di NZ TO, certo TA SO IL, esponente del clan SO, cui anche l'imputato apparteneva, ricorre avverso la sentenza di appello, che ne ha ribadito la responsabilità e confermato il trattamento sanzionatorio.
Con un unico ed articolato motivo, sotto il profilo della violazione di legge, denuncia che la sentenza non ha fatto esatta applicazione della disciplina dello stato di necessità, che ne giustificava il suo comportamento, sostenendo che la tacita minaccia di morte, sottesa alla richiesta del SO di procurargli un nascondiglio aveva il carattere della attualità, posto che in caso di mancata obbedienza era ragionevolmente prossima la causazione del danno. Inoltre, la Corte avrebbe errato nel considerare il delitto de quo aggravato L. n. 203 del 1991, ex art. 7, poiché egli, nel momento in cui fornì l'aiuto, non era animato dal dolo specifico richiesto dalla norma, avendo appeso solo dai giornali della connessione del SO con la camorra.
Rileva che il rigetto delle attenuanti generiche è stato arbitrariamente affermato in considerazione della pericolosità sociale, senza tener conto in alcun modo di altri elementi circostanziali.
In ultimo, eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 420 quinquies c.p.p., dato che egli, appena convalescente, non aveva affatto rinunziato a comparire, come asserito dalla corte, ma chiesto al contrario di partecipare, previa assicurazione di un adeguato mezzo di trasporto, che invece gli era stato negato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, manifestamente infondato, è da dichiarare inammissibile.
2. Innanzitutto, è da escludere che la impugnata sentenza sia stata pronunciata in presenza di un legittimo impedimento a comparire dell'imputato.
3. Il provvedimento di rigetto della richiesta di rinvio emesso dalla Corte è al riguardo legittimo, atteso che l'intrasportabilità dell'imputato detenuto, non era giustificatola alcun certificato medico, sicché l'incompatibilità con il suo stato patologico ed il suo rifiuto di salire a bordo dell'autoveicolo predisposto per la traduzione, erano privi di giustificazione adeguata e non integranti quindi il presupposto per il rinvio della udienza (così in termini Sez. 2, Sentenza n. 40846 del 09/10/2007).
4. La Corte di appello ha ineccepibilmente osservato che non poteva essere riconosciuto lo stato di necessità, atteso che l'IT non aveva riferito di specifiche minacce da parte del SO e che egli aveva solo ritenuto possibile l'ipotesi, che in caso di un suo rifiuto, costui, esponente di un clan camorristico e perciò aduso alla violenza, potesse reagire con violenza. La Corte di merito ha escluso la configurabilità della invocata causa di giustificazione sulla base della sola considerazione della mafiosità del personaggio, avulsa da specifiche circostanze di fatto idonee a configurare i presupposti enunciati dall'art. 54 c.p., tra i quali, per quel che qui più interessa, l'attualità del pericolo di un danno grave alla persona. Infatti, tale indicazione normativa implica l'esistenza di uno stretto collegamento tra il sacrificio di un interesse penalmente protetto e lo scopo di evitare uno specifico e determinato pericolo;
sicché l'agente può andare esente da pena solo quando il suo comportamento sia stato causato dalla necessità urgente di evitare un simile pericolo e con esso un danno grave alla persona già ben individuato all'atto stesso in cui si agisce (Cass., sez. 5^, 14 gennaio 1987, Amore). Ne consegue che il timore di future rappresaglie, specie se non minacciate, non configura una situazione riconducibile alla causa di giustificazione in questione, vertendosi in tal caso in una situazione di pericolo indeterminato non solo nel quando ma anche nell'an.
5. Meramente ripetitiva del motivo di appello, cui la corte distrettuale ha dato esauriente risposta, è la doglianza relativa alla riconosciuta aggravante L. n. 203 del 1990, ex art. 7; sul punto, il giudice di merito, con motivazione diffusa e senza evidenti aporie, ha sottolineato che, per la sua lunga militanza nel clan camorristico in questione e la sua fattiva partecipazione alle attività criminale, l'IT non si sia limitato ad aiutare un sodale in difficoltà ma abbia avuto la piena consapevolezza che la sua azione di salvaguardia del capo clan interagiva con gli interessi di tutta la cosca. A fronte di tale esauriente esplicazione dell'iter decisorio seguito, il ricorrente non ha opposto che rilievi generici, che attengono alle fasi deliberative dell'omicidio e dunque non colgono elementi pertinenti al suo atteggiamento soggettivo in ordine al delitto di favoreggiamento ed alla sussistenza dei presupposti della circostanza.
6. Non ha alcun pregio il motivo relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Corte di appello ha puntualmente replicato che la qualità criminale della persona favorita dall'imputato e la personalità di costui, la cui partecipazione al clan in qualità di killer era conclamata, nonché l'importanza dell'aiuto offerto, rilevante nella valutazione della gravità del fatto, non consentiva una determinazione diversa da quelle assunta dai primi giudici. Si tratta di argomentazioni per nulla illogiche o contrarie al diritto, sicché, vertendosi in apprezzamenti di fatto, esse risultano incensurabili in sede di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo determinare in Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011