Sentenza 7 maggio 2009
Massime • 1
Non è invocabile l'esimente dello stato di necessità nell'ipotesi in cui l'imputato abbia reso una falsa testimonianza in presenza di un pericolo non incombente, ma solo genericamente temuto, di un danno grave alla persona. (Nel caso di specie, in cui i ricorrenti avevano falsamente dichiarato di non avere ricevuto richieste estorsive, la S.C. ha ritenuto non rilevante la circostanza per cui gli stessi in precedenza - circa sei anni prima - erano rimasti vittime di atti intimidatori).
Commentari • 3
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REATO DI FALSA TESTIMONIANZA: COS'È? Colui che è chiamato a testimoniare nell'ambito di un procedimento penale ha l'obbligo di rispondere secondo verità. Chiunque, in fase di testimonianza, affermi il falso o neghi il vero, ovvero taccia, in tutto o in parte ciò che sa riguardo i fatti oggetto del procedimento, è punito con la reclusione da due a sei anni, a norma dell'art. 372 c.p. Tale disposizione tutela il corretto funzionamento dell'attività giudiziaria, che ha, in questo caso, l'obiettivo di assicurare la veridicità e la completezza della prova testimoniale, quale mezzo posto a fondamento della decisione del giudice. Il soggetto passivo del reato è pertanto solo lo Stato inteso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2009, n. 34595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34595 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 07/05/2009
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 905
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO EN - Consigliere - N. 044523/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO UD VI N. IL 07/04/1940;
2) LO UD AC N. IL 27/12/1960;
avverso SENTENZA del 26/06/2006 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
Udito il P.G. in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
non è comparso il difensore.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza 26/6/2006 - confermava la decisione di condanna 5/7/2005 emessa dal Tribunale della stessa città nei confronti di VI Lo UD e GI Lo UD, dichiarati colpevoli del reato di cui all'art. 372 c.p., perché, deponendo come testi dinanzi alla Corte d'Assise di Palermo nell'ambito del procedimento penale a carico di AS MI, avevano dichiarato - contro il vero - rispettivamente in data 26 marzo e 5 maggio 1999, di non avere ricevuto richieste estorsive da parte di tale SI AC in relazione a lavori eseguiti, in Cefalù, dalla ditta "Galassia Costruzioni" di cui erano titolari.
Il Giudice distrettuale riteneva che la prova a carico degli imputati era integrata dalla compiuta ricostruzione che della vicenda estorsiva in danno dell'impresa "Galassia Costruzioni" era stata fatta nella sentenza 19/2/2001 della Corte d'Assise di Palermo (irrevocabile il 15/2/2002), nonché dalle dichiarazioni rese da UN AC, EL AC e AN RA, imputati in procedimento connesso, i quali avevano confermato il pagamento di tangenti da parte della citata impresa a AC SI (nel frattempo deceduto), che agiva per conto di tale EL EN;
non ravvisava gli estremi dell'invocata causa di giustificazione dello stato di necessità; negava il beneficio della sospensione della pena inflitta a VI Lo UD e quello della non menzione della condanna a GI Lo UD. Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, gli imputati, deducendo: 1) violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al formulato giudizio di responsabilità, basato unicamente su dichiarazioni de relato, non riscontrate per l'intervenuto decesso della fonte di riferimento;
2) violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della esimente dello stato di necessità; 3) violazione degli artt. 164 e 175 c.p.; 4) violazione degli artt. 157 e 160 c.p., per non essere stata rilevata la prescrizione del reato. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, è inammissibile. La sentenza impugnata, invero, applicando correttamente le regole in tema di valutazione della prova, da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene.
Il giudizio di colpevolezza degli imputati, infatti, è fondato sul fatto, accertato con la sentenza irrevocabile innanzi citata, che i predetti, contrariamente a quanto dai medesimi testimoniato dinanzi alla Corte d'Assise di Palermo, furono effettivamente vittime, in relazione a lavori eseguiti dalla loro impresa "Galassia Costruzioni", di richieste estorsive, circostanza questa puntualmente riscontrata dalle dichiarazioni de relato rese da AC UN, EL AC e AN RA, i cui racconti correttamente sono stati utilizzati ex art. 195 c.p.p., comma 3, data l'impossibilità di esaminare il soggetto (SI AC), perché deceduto, nel quale s'identificava l'originaria fonte della notizia sui fatti. Nè va sottaciuto che quanto riferito da AC EL ha ad oggetto anche fatti e circostanze dal medesimo direttamente percepiti, avendo presenziato ad una trattativa estorsiva tra il fratello SI ed uno dei Lo UD. Correttamente si è esclusa la ricorrenza dei presupposti di operatività dell'invocato stato di necessità (art. 54 c.p.), difettando, nel momento in cui gli imputati resero la testimonianza incriminata, l'attualità del pericolo di un danno grave alla persona, vale a dire di una situazione contingente di tempo, di luogo, di tipo di danno temuto e di possibile sua prevenzione. Il pericolo deve essere incombente e non rileva un pericolo futuro, genericamente temuto, solo perché, in tempi pregressi (nella specie, circa sei anni prima), si è rimasti vittima di atti intimidatori. Nè può fondatamente invocarsi lo stato di necessità putativo, sulla base della erronea convinzione che i confini di tale ipotesi di esclusone della pena siano diversi e più ampi di quelli normativamente previsti.
La mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, rispettivamente a Lo UD VI e GI, è frutto di un motivato giudizio prognostico negativo del giudice di merito e sfugge a qualunque censura di legittimità.
Il reato addebitato agli imputati non è prescritto, in quanto il relativo termine, considerato nella sua massima estensione, è di quindici anni, secondo la previsione di cui all'art. 157 c.p., comma 1, n. 3, e art. 160 c.p., comma 3, testo previgente, che deve trovare applicazione nella specie, dal momento che, alla data di entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, che prevede un più breve termine di prescrizione, il presente processo già pendeva in grado di appello (cit. L. n. 251, art. 10 e sent. C.Cost. n. 393/06). Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e di ciascuno di essi al versamento alla Cassa delle Ammende della somma, che stimasi equa di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2009