Sentenza 6 maggio 1999
Massime • 1
Ai fini dell'accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro, alla stregua di un criterio di effettività, devono ritenersi prevalenti, sull'assetto formale del rapporto contrattuale, le modalità di esecuzione dello stesso, quale indice dell'inserimento della prestazione lavorativa nella organizzazione di impresa. Alla stregua di tale criterio è lavoratore subordinato il direttore di una testata giornalistica ove sia accertato, oltre allo svolgimento di una attività pubblicistica, ancorché episodica, e alla assunzione delle responsabilità esterne derivanti dalla legge, il continuativo esercizio delle responsabilità interne derivanti dalla preposizione, circa gli orientamenti e gli specifici contenuti del quotidiano o periodico, anche se all'opera redazionale si provveda in collettivo, con gli altri collaboratori interni della testata. In tal caso, qualora il lavoratore assolva all'onere della prova, circa tali modalità della collaborazione, non osta all'accertamento della subordinazione il contenimento della soggezione del direttore, al potere direttivo della proprietà editoriale, nei limiti delle direttive originariamente impartite, derivando l'ampia autonomia decisionale di chi dirige un quotidiano o periodico sia dalla preposizione al vertice della organizzazione giornalistica, sia dal contenuto spiccatamente fiduciario del rapporto, sia dalla garanzia costituzionale del pluralismo e della libertà di informazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/05/1999, n. 4558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4558 |
| Data del deposito : | 6 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE - Presidente -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SP TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RODI 32, presso lo studio dell'avvocato MARTINO UMBERTO CHIOCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO SP, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EDISPORT EDITORIALE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALNERINA 40, presso lo studio dell'avvocato PAOLO MARINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO ROSSO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5129/96 del Tribunale di MILANO, depositata il 31/5/96 N.R.G. 1033/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3/7/98 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
uditi gli Avvocati SP e ROSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, confermando la decisione di primo grado, respingeva la domanda proposta dal dott. AC TT, giornalista professionista, nei confronti della s.p.a. Edisport Editoriale, per l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la convenuta, con le mansioni di direttore della testata giornalistica Tennis Italiano, e la conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive. Premesso dal Tribunale che, nel rapporto di lavoro giornalistico, la subordinazione ha carattere più attenuato di quello proprio agli altri rapporti di lavoro, per il contenuto intellettuale della prestazione resa e l'autonomia della stessa;
rilevato, peraltro, che per l'opera giornalistica, il rapporto deve ritenersi subordinato quando sia provato l'obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione tra una prestazione e l'altra e che tale circostanza non era risultata dalla istruttoria esperita, lo stesso giudice ne traeva la conseguenza che l'obbligazione dello TT era di mero risultato e quindi autonomo il rapporto di lavoro: come, del resto, provato dall'accordo raggiunto con l'editore, formalizzato da alcuni mesi dall'inizio della prestazione. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione TT AC censurandola, con due motivi, per violazione di legge e vizio di motivazione. Si è costituita con controricorso l'intimata resistendo alle avversarie censure. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art.2094 c.c., oltre a vizio di motivazione, rilevando che il Tribunale, per la qualificazione giuridica del rapporto, ha erroneamente attribuito rilievo preponderante all'accordo con il quale si era configurata la collaborazione in termini di sostanziale autonomia, là dove, al medesimo fine, rileva non tanto il regolamento formale prospettato dalle parti quanto, secondo un criterio di effettività, la modalità di esecuzione della prestazione. Deduce inoltre il ricorrente, con lo stesso mezzo, vizio di motivazione, apparendo contraddittorio il rigetto della domanda sul presupposto di una non dimostrata disponibilità tra le successive prestazioni, quando, come nella specie, sia stata accertata la continuativa presenza dello TT sul luogo di lavoro. Con il secondo motivo deduce il ricorrente violazione dell'art. 116 c.p.c., rilevando che il Tribunale ha omesso di valutare prove decisive per la qualificazione del rapporto, in termini di subordinazione e non di autonomia, quali la percezione di una retribuzione mensile, la fruizione del trattamento feriale, l'indicazione dello TT nello staff della rivista ove, sin dal 1993, era indicato come direttore. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere accolto. Quanto al primo motivo, posto che dalla motivazione del Tribunale appare evidente il rilievo decisivo attribuito all'accordo inter partes, nel suo assetto formale, là dove "quando sia dedotta la riconducibilità del rapporto al lavoro subordinato, deve essere attribuito maggiore rilievo al dato fattuale rispetto a quello formale, operato dalle parti, nel quadro di una compiuta valutazione delle caratteristiche e modalità della prestazione:
così, Cass. 3 ottobre 1998, n. 9817, Cass. 20 giugno 1997, n. 5520. D'altra parte, se è vero che il Tribunale ha escluso la subordinazione per le non provate disponibilità del ricorrente tra le prestazioni successive, è anche vero che, in tale accertamento non si è tenuto conto della specificità e peculiarità del lavoro giornalistico - ovvero della elasticità della prestazione - nel quale il dove e il quando non sono rigidamente predeterminabili, come negli altri rapporti di lavoro, variando in relazione alla diversità dei servizi e delle scelte organizzative aziendali: sì che, nella produzione giornalistica, la circostanza che, di fatto, vi sia stata discontinuità tra una prestazione e l'altra, ove anche non sia accertato che tale discontinuità è dovuta a successivi ed autonomi patti di collaborazione, non è di per sè sufficiente ad escludere la natura subordinata del rapporto di lavoro. Questo è tanto più vero quando si debba qualificare il rapporto di un direttore di testata, che è caratterizzato, non tanto dall'obbligo di esecuzione di una attività giornalistica, quanto da quello, essendo l'altro eventuale, dal continuativo esercizio delle responsabilità, interne ed esterne, connesse alla direzione del quotidiano o periodico. L'obbligazione contrattuale, cioè, nella specie, non si esaurisce sul piano della produzione giornalistica, propria anche agli altri collaboratori interni, concretizzandosi piuttosto nella responsabilità e nel controllo degli orientamenti e dei contenuti che di volta in volta possono darsi alla pubblicazione cui si è preposti. Condizione necessaria e sufficiente alla sussistenza della subordinazione è, dunque, l'accertamento della attribuzione e del continuativo esercizio di tali compiti, oltre l'attività giornalistica eseguita, e al di là del fatto che, per prassi, l'opera redazionale si svolga in collettivo: tale accertamento è, infatti, indice certo dell'inserimento della prestazione nella organizzazione della azienda giornalistica, quale discrimen, tra lavoro subordinato ed autonomo, più volte indicato per il medesimo settore, dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass.12 agosto 1997, n. 7484, Cass. 9 agosto 1996, n. 7373). In tale rapporto, che vincola direttamente chi dirige la testata e chi ne detiene la proprietà, sfuma, invece, il rilievo del tradizionale parametro della subordinazione, riposto nella soggezione del prestatore di lavoro ai poteri direttivi del datore, quanto alle prestazioni specifiche rese durante lo svolgimento del rapporto, ovvero quanto agli specifici contenuti delle successive pubblicazioni giornalistiche.
In primo luogo perché un potere direttivo in tal senso mal si concilia con l'autonomia decisionale propria alla prestazione di chi sia posto al vertice della organizzazione aziendale, senza che se ne possa indurre l'autonomia del rapporto, che, anzi, tanto più intensa è la subordinazione, per la diretta relazione con l'imprenditore, quanto più ampia è l'autonomia della prestazione, derivante dalla preposizione ai vertici dell'organizzazione. Poi perché, nella costituzione di un rapporto di lavoro con il direttore di una testata giornalistica, il profilo fiduciario è tanto pregnante e determinante da non prestarsi alle variabili forme di compressione dell'autonomia direzionale, che quella fiducia - data una volta per tutte, salva la facoltà di recesso - vanificherebbero nella interezza e nella sostanza. Infine ma non sul piano dei valori normativamente espressi, perché la libertà e il pluralismo dell'informazione, bene costituzionalmente protetto (art. 21 Cost.) esige la garanzia che l'opera giornalistica, ancorché giuridicamente subordinata, possa esprimersi autonomamente, nell'eventuale contrasto con la proprietà; non potendosi giustificare mai e in ogni caso, in un bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti, il sacrificio dell'uno rispetto all'altro. Diverso è stato, al contrario, l'ambito della indagine istruttoria svolta dal Tribunale, così incorrendo, nella qualificazione del rapporto, in violazione di legge e vizio di motivazione: sia quanto all'accertamento delle modalità di esecuzione della prestazione, svolto senza considerare i contenuti tipici degli obblighi contrattualmente assunti da un direttore di testata giornalistica;
per altro verso, senza verificare se le successive prestazioni non fossero proprio l'espressione di quella periodica attività pubblicistica che caratterizza tale ruolo professionale: da qui l'accoglimento del primo motivo. Quanto al secondo deve altrettanto accogliersi, sotto il profilo del vizio di motivazione, non risultando dalla decisione del Tribunale le ragioni della omessa valutazione di circostanze rilevanti, ove si fosse seguito il criterio d'interpretazione della volontà delle parti inizialmente indicato, ovvero quello di effettività e non quello degli assetti formali del contratto di lavoro.
Per quanto precede la Corte accoglie il ricorso: cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al giudice designato in dispositivo, che dovrà attenersi ai seguenti principi:
"Ai fini dell'accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro, alla stregua di un criterio di effettività, devono ritenersi prevalenti, sull'assetto formale del rapporto contrattuale, le modalità di esecuzione del rapporto, quale indice dell'inserimento della prestazione lavorativa nella organizzazione di impresa. Per tale criterio, è lavoratore subordinato il direttore di una testata giornalistica ove sia accertato, oltre allo svolgimento di una attività pubblicistica, ancorché episodica, e alla assunzione delle responsabilità esterne derivanti dalla legge, il continuativo esercizio delle responsabilità interne derivanti dalla preposizione, circa gli orientamenti e gli specifici contenuti del quotidiano o periodico, anche se all'opera redazionale si provveda in collettivo, con gli altri collaboratori interni della testata. Qualora il lavoratore assolva all'onere della prova, circa tali modalità della collaborazione, non osta all'accertamento della subordinazione il contenimento della soggezione del direttore, al potere direttivo della proprietà editoriale, nei limiti delle direttive originariamente impartite, derivando l'ampia autonomia decisionale di chi dirige un quotidiano o periodico sia dalla preposizione al vertice della organizzazione giornalistica, sia dal contenuto spiccatamente fiduciario del rapporto, sia dalla garanzia costituzionale del pluralismo e della libertà di informazione".
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Pavia.
Così deciso in Roma il 3 luglio 1998.