Sentenza 30 ottobre 2008
Massime • 1
In materia cautelare, è inammissibile, per carenza d'interesse, l'impugnazione dell'indagato avverso il provvedimento applicativo dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria quando, nelle more del procedimento incidentale "de libertate", la misura sia stata revocata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2008, n. 43784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43784 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Felice Saverio - Presidente - del 30/10/2008
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 2414
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 20977/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL RD CA, nato a [...] il [...];
contro l'ordinanza del 17 aprile 2008 emessa dal Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. GERACI Vincenzo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
sentito l'avocato Di OV NG, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, quale giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza del 2 aprile 2008 con cui il G.i.p. del Tribunale di Castrovillari disponeva la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di RD AL, per il reato di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish (capo CC dell'imputazione provvisoria).
2. - Nell'interesse dell'indagato ha presentato ricorso per cassazione il suo difensore di fiducia.
Con un primo motivo ha dedotto l'estinzione della misura cautelare per il mancato espletamento dell'interrogatorio di garanzia nei termini prescritti e ha censurato l'ordinanza impugnata per non aver preso in esame tale eccezione, già avanzata all'udienza del 17 aprile 2008.
In secondo luogo, il ricorrente ha criticato l'ordinanza per aver ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla base di alcune telefonate intercettate prive di rilievo probatorio;
inoltre, contesta la ricostruzione effettuata dai giudici del riesame che, in assenza di elementi indiziari, hanno collocato l'indagato nell'ambito di un'organizzazione dedita allo spaccio di droga. Infine, contesta la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e la stessa illogicità della motivazione sul punto.
3. - Preliminarmente deve rilevarsi che il 20 luglio 2008, in pendenza dell'impugnazione, il G.i.p. del Tribunale di Castrovillari ha revocato la misura cautelare nei confronti dell'indagato, per cui questi non ha più alcun interesse al ricorso.
L'art. 568 c.p.p., comma 4 richiede, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, la sussistenza di un interesse concreto, che sia diretto cioè a rimuovere un effettivo pregiudizio che la parte asserisce di avere subito con il provvedimento impugnato, interesse che deve persistere sino al momento della decisione. La regola contenuta nel citato art. 568 c.p.p. è, infatti, applicabile anche al regime delle impugnazioni contro i provvedimenti de liberiate, in forza del suo carattere generale, implicando che solo un interesse pratico, concreto ed attuale del soggetto impugnante sia idoneo a legittimare la richiesta di riesame o lo stesso ricorso per cassazione. Pertanto, come hanno ammesso le stesse Sezioni unite (sent. del 12 ottobre 1993, n. 20, Durante), un tale interesse "non può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato", priva cioè di incidenza pratica sull'economia del procedimento. Nel caso di specie l'indagato ha già ottenuto la revoca del provvedimento cautelare. D'altra parte, non può nemmeno trovare applicazione quella giurisprudenza che, nella materia cautelare, ritiene persistente l'interesse dell'indagato alla impugnazione in relazione all'accertamento della sussistenza delle condizioni di applicabilità delle misure previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p., sul presupposto che tale accertamento può costituire, in tesi, la base per il riconoscimento del diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente (Sez. un., 12 ottobre 1993, n. 20, Durante). Infatti, un tale interesse all'impugnazione, collegato alla riparazione per l'ingiusta detenzione, può essere riconosciuto solo in capo al soggetto che abbia subito una "custodia cautelare" ingiusta, riferendosi l'art. 314 c.p.p. alle sole misure custodiali e cioè alla custodia in carcere e agli arresti domiciliari, con esclusione delle altre misure coercitive, la cui ingiusta applicazione non può dare luogo alla riparazione prevista dal citato art. 314 c.p.p. (Sez. 4, 24 novembre 2005, n. 4477, Riccardi;
Sez. 4, 24 novembre 2005, n. 14422, Riccardi). In questo caso deve escludersi l'interesse a coltivare il gravame avverso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare ormai revocata, in quanto l'obbligo di presentazione alla p.g. è misura comunque non idonea a fondare il diritto alla riparazione. 4. - In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, sia con riferimento ai motivi con cui si contesta la sussistenza dei gravi indizi di reato, sia con riferimento agli altri motivi con cui il ricorrente censura l'ordinanza in relazione ad una errata valutazione delle esigenze cautelari (per i quali è sempre esclusa la possibilità di ottenere il riconoscimento del diritto ad un'equa riparazione). Il venir meno dell'interesse, sopraggiunto alla proposizione del ricorso, non configura un'ipotesi di soccombenza e pertanto si ritiene che il ricorrente non debba essere condannato ne' alle spese processuali ne' al pagamento della sanzione in favore della cassa delle ammende (Sez. un., 25 giugno 199 7, n. 7, Chiappetta).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2008