Sentenza 24 novembre 2005
Massime • 1
Il principio secondo cui la revoca o l'estinzione della misura cautelare, intervenuta nel corso del procedimento incidentale "de libertate" o, comunque, di impugnazione del provvedimento con il quale la misura è stata imposta o mantenuta, non comporta il venir meno dell'interesse a coltivare il gravame (atteso che la persistenza di tale interesse va apprezzata con riguardo non solo alla perdurante limitazione della libertà personale, ma anche alla necessità di precostituirsi una decisione irrevocabile sulla legittimità della misura ai fini della eventuale domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione ex articolo 314 e segg. cod. proc. pen.), trova applicazione solo ove si tratti di misura di custodia cautelare (custodia in carcere o arresti domiciliari), non pure quando si tratti di altre misure coercitive o interdittive, giacché queste non sono idonee a fondare il diritto alla riparazione suddetta. La revoca o l'estinzione di tali ultime misure, sopravvenute nel corso del procedimento incidentale, importa, perciò, il venir meno dell'interesse al gravame da parte dell'indagato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/2005, n. 14422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14422 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 24/11/2005
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO CA Giuseppe - Consigliere - N. 2037
Dott. LICARI CA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 12775/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI CC, n. in Tivoli il 28.09.1953;
2) SA CA, n. in Roma il 07.08.1958;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 29.01.2005;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Palombarini Giovanni, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore dei ricorrenti, avv. Ricci Emilio, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
1. Il 29 gennaio 2005 il Tribunale del riesame di Roma dichiarava inammissibile l'appello proposto da CC DI e SA CA avverso le ordinanze del 27 novembre e del 3 dicembre 2004, con le quali il Giudice di fase del Tribunale di Roma aveva rigettato le richieste di revoca della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio applicata nei loro confronti:
il Tribunale richiamava "la trama argomentativa dell'ordinanza camerale n. 3480/2004, resa in pari data, con cui è stata dichiarata la inammissibilità dell'appello interposto nell'interesse dei due precitati avverso l'ordinanza dispositiva della misura interdittiva". Con tale richiamata ordinanza, avevano rilevato i giudici del merito che la misura era frattanto divenuta inefficace per decorrenza del termine succitato e che, perciò, non sussisteva più alcun interesse degli indagati all'impugnazione.
2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorsi con unico atto e per mezzo del comune difensore, i due indagati, denunziando vizi di violazione di legge e di motivazione. Deducono che illegittimamente si era ritenuta la loro carenza di interesse alla coltivazione del proposto gravame, e che il Tribunale non aveva dato "la minima motivazione sulle doglianze e i motivi rappresentati nelle impugnazioni riuniti e poi dichiarate inammissibili".
3. I ricorsi sono infondati.
Per come, difatti, già chiarito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (sentenze n. 22/1993, ric. Corso;
n. 21/1993, ric. Stablum e altro;
n. 20/1993, ric. Durante), "l'interesse al gravame, oltre che essere concreto ed attuale, deve riguardare il conseguimento di una posizione di vantaggio giuridicamente tutelata", ed "è indubbio che, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 4, applicabile anche alle misure cautelari, l'interesse all'impugnazione deve essere... concreto ed attuale e, pertanto, non può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva di incidenza pratica nell'economia del procedimento". In subiecta materia, e nonostante un isolato orientamento contrario (Cass., Sez. 6^, n. 3928/1997, ric. Spadafora) un interesse concreto ed attuale può rinvenirsi in capo all'impugnante solo in riferimento alla possibilità per lo stesso di attivare, in presenza dei presupposti di legge, la procedura per la riparazione dell'ingiusta detenzione, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., e ss., istituto, questo, che riguarda, tuttavia, esclusivamente la custodia cautelare, comprensiva degli arresti domiciliari, ex art. 284 c.p.p., comma 5, restandone invece escluse le altre misure coercitive o interdittive. Ne consegue che il principio secondo cui la revoca della misura cautelare (cui va, evidentemente, equiparata, ai fini che occupano, la sua estinzione), intervenuta nel corso del procedimento incidentale de liberiate o, comunque, di impugnazione del provvedimento con il quale la misura è stata imposta o mantenuta, non comporta il venir meno dell'interesse a coltivare il gravame - atteso che la persistenza dell'interesse va apprezzata con riguardo non solo alla perdurante limitazione della libertà personale, ma anche alla necessità di precostituirsi una decisione irrevocabile sulla legittimità della misura ai fini della eventuale domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione - trova applicazione solo ove si tratti di misura di custodia cautelare, non pure quando si tratti di altre misure coercitive o interdittive, non idonee a fondare il diritto alla riparazione suddetta: la revoca di tali ultime misure, sopravvenuta nel corso del procedimento incidentale, importa, perciò, il venir meno dell'interesse al gravame da parte dell'indagato (cfr. anche Cass., Sez. 6^, n. 728/1999, ric. Tacchini;
id., Sez. 6^, n. 233/1999, ric. Carelli;
id., Sez. 6^, n. 1420/1996;
id., Sez. 6^, n. 1990/1996; id., Sez. 6^, n. 3111/1995, ric. Di Benedetto;
id., Sez. 6^, n. 4180/1995, ric. Isaia;
id., Sez. 5^, n. 30/1995; id., Sez. 6^, n. 2411/1994, ric. Margaritora;
id., Sez. 6^, n. 2383/1994, ric. Manzella;
id., Sez. 6^, n. 3015/1992).
4. I ricorsi vanno, dunque, rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2006