Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/2005, n. 14422
CASS
Sentenza 24 novembre 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il principio secondo cui la revoca o l'estinzione della misura cautelare, intervenuta nel corso del procedimento incidentale "de libertate" o, comunque, di impugnazione del provvedimento con il quale la misura è stata imposta o mantenuta, non comporta il venir meno dell'interesse a coltivare il gravame (atteso che la persistenza di tale interesse va apprezzata con riguardo non solo alla perdurante limitazione della libertà personale, ma anche alla necessità di precostituirsi una decisione irrevocabile sulla legittimità della misura ai fini della eventuale domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione ex articolo 314 e segg. cod. proc. pen.), trova applicazione solo ove si tratti di misura di custodia cautelare (custodia in carcere o arresti domiciliari), non pure quando si tratti di altre misure coercitive o interdittive, giacché queste non sono idonee a fondare il diritto alla riparazione suddetta. La revoca o l'estinzione di tali ultime misure, sopravvenute nel corso del procedimento incidentale, importa, perciò, il venir meno dell'interesse al gravame da parte dell'indagato.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/2005, n. 14422
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14422
    Data del deposito : 24 novembre 2005

    Testo completo