Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/2016, n. 31867
CASS
Sentenza 17 marzo 2016

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Il principio di immutabilità del giudice non è violato qualora, dopo che le parti hanno acconsentito al rinvio dell'udienza per la prosecuzione del processo con un altro giudice, e per questo hanno espresso consenso alla lettura delle dichiarazioni testimoniali già acquisite con il primo giudice, l'istruzione dibattimentale sia proseguita con lo svolgimento di una udienza condotta da un giudice in temporanea sostituzione del subentrante, il quale si sia limitato ad attività meramente ordinatoria e non valutativa. (Nella specie, in occasione del rinvio di una udienza ad opera del giudice che stava conducendo il dibattimento, con avviso che, a seguito di tale rinvio, sarebbe probabilmente mutato il giudicante, le parti esprimevano consenso alla lettura degli atti; alla successiva udienza il processo si svolgeva con un nuovo giudice che - in temporanea sostituzione di colui che sarebbe dovuto subentrare - si limitava all'apertura dei corpi di reato per rinviare di fronte al nuovo giudicante che concludeva il dibattimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/2016, n. 31867
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31867
    Data del deposito : 17 marzo 2016

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