Sentenza 17 marzo 2016
Massime • 1
Il principio di immutabilità del giudice non è violato qualora, dopo che le parti hanno acconsentito al rinvio dell'udienza per la prosecuzione del processo con un altro giudice, e per questo hanno espresso consenso alla lettura delle dichiarazioni testimoniali già acquisite con il primo giudice, l'istruzione dibattimentale sia proseguita con lo svolgimento di una udienza condotta da un giudice in temporanea sostituzione del subentrante, il quale si sia limitato ad attività meramente ordinatoria e non valutativa. (Nella specie, in occasione del rinvio di una udienza ad opera del giudice che stava conducendo il dibattimento, con avviso che, a seguito di tale rinvio, sarebbe probabilmente mutato il giudicante, le parti esprimevano consenso alla lettura degli atti; alla successiva udienza il processo si svolgeva con un nuovo giudice che - in temporanea sostituzione di colui che sarebbe dovuto subentrare - si limitava all'apertura dei corpi di reato per rinviare di fronte al nuovo giudicante che concludeva il dibattimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/2016, n. 31867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31867 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2016 |
Testo completo
31 8 67 / 1 6 67 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 17/03/2016 Composta da: Sent. n. sez. 859/2016 Presidente - ALDO FIALE REGISTRO GENERALE N.30274/2015 ENRICO MANZON VITO DI NICOLA - Rel. Consigliere - ELISABETTA ROSI ENRICO MENGONI PORTATA IN CANCELLERIA 2 2 LUG 2013 ha pronunciato la seguente IL PANEL ERE SENTENZA Luana Makani sul ricorso proposto da: AN AO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 23/02/2015 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA F del 17/03/2016, la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI Udito il Procuratore Generale in persona del ALDO POLICASTRO che ha concluso per nomissbliké Udito difensore Av.; Liccordo Costigliou 2 Jorda ei motivi è ne chedéfre Eigerents . RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Como, con sentenza del 30 ottobre 2012, aveva condannato SA LO alla pena di euro seicento di multa, per il reato di cui all'art. 81 cpv, 110 c.p. e 127 comma 1 della legge 10/2/2005, n. 350, in vigore all'epoca del fatto, ed ora previsto all'art. 517 ter c.p. (assolvendolo dalle altre due fattispecie contestate di cui agli artt. 474 c.p. e art. 4, comma 49 della menzionata legge n. 350 perché il fatto non sussiste, non risultando apposta nei tessuti il marchio o la scritta riconducibile ad EM UC), per avere, in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di amministratore unitamente al coimputato Marangoni della società Golden RO srl con sede in Serravalle della Repubblica di San Marino e con gli amministratori delle società LL SE s.n.c. e TE Alta Moda s.r.l., con sede in Casina Rizzardi, imputati rimasti estranei al presente giudizio di legittimità, esposto e venduto imprecisati quantitativi di tessuto riproducenti disegni industriali di proprietà della Società EM UC International B.V., in particolare i disegni ornamentali denominati Quadratini, Falling Star, Sundial e Ceramiche, in violazione dei corrispondenti diritti di privativa;
fatti commessi in Como e San marino negli anni 2007 e 2008. 2. La Corte di appello di Milano, con la sentenza del 23 febbraio 2015, ha confermato la condanna, respingendo la dedotta eccezione processuale relativa all' asserita violazione del principio di immutabilità del giudice ex art. 525 comma 2 c.p.p., per omessa rinnovazione del dibattimento di primo grado all'udienza del 17 luglio 2012, sulla base del rilievo che la difesa, alla precedente udienza del 7 febbraio 2012, avesse prestato il consenso alla lettura delle dichiarazioni testimoniali già rese innanzi al altro giudice. I giudici di appello hanno altresì confermato nel merito la valutazione circa l'imitazione dei disegni oggetto di tutela e la provenienza dei tessuti sequestrati dalla Golden RO srl, alla luce della documentazione acquisita, ritenendo che i tempi di riproduzione, benché ridotti, non potessero di per sé escludere la conoscenza della registrazione dei disegni ornamentali (in riferimento a quello registrato per ultimo). Veniva altresì confermata la qualificazione giuridica del fatto ed esclusa la eccepita abrogazione della fattispecie contestata rispetto al vigente e ritenuto art. 517 ter c.p.
3. Avverso la sentenza, il SA ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del proprio difensore, ed ha chiesto l'annullamento della sentenza, per i seguenti motivi: 1) Violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 525, c. 2 c.p.p. in riferimento all'art. 179 c. 2 c.p.p. (ex art. 606 lett. c) c.p.p.), atteso che i giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto che il consenso alla rinnovazione dibattimentale nel giudizio di primo grado, prestato alla prima sostituzione del giudice, non fosse esaurito a tale assegnazione, ma potesse considerarsi esteso १ ERoo anche al cambio di un terzo giudice, come avvenuto nel caso di specie, laddove invece sarebbe stata necessaria la manifestazione di un nuovo consenso;
2) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 530 comma 2 c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p. e mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 606 lett. e) c.p.p., considerato che la Corte di appello ha recepito in modo acritico quanto esposto dalla sentenza di primo grado, pur in mancanza di elementi certi e univoci a conferma della provenienza dei tessuti dalla società Golden RO di cui il ricorrente è legale rappresentante. Il documento che è considerato prova di tale elemento non contiene infatti riferimento al tessuto ceduto, né indicazione di codici riscontrabili presso la società, presso la quale non sono stati rinvenuti i tessuti simili;
del resto il teste MA stesso ha ammesso di essere stato lui stesso a desumere la provenienza dei tessuti dalla Golden RO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che "è affetta da nullità assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, per violazione del principio di immutabilità del giudice ai sensi degli artt. 525 e 179 cod. proc. pen., la sentenza emessa da giudici diversi da quelli che hanno partecipato al dibattimento in mancanza del consenso delle parti alla rinnovazione di questo mediante lettura degli atti relativi alle prove già acquisite" (da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 6432 del 7/1/2015, Fontana, Rv. 263424). Deve peraltro essere ricordato che nessun principio di immutabilità del giudice è violato "qualora l'istruzione dibattimentale sia stata condotta da un magistrato, temporaneamente sostituito da un altro magistrato che abbia provveduto alla mera esclusione di alcuni documenti dal fascicolo del dibattimento e all'ammissione di alcuni testi richiesti dalle parti, senza procedere peraltro al relativo esame, trattandosi di atti a contenuto ordinatorio finalizzati solo all'ordinato svolgimento del processo, senza alcuna valenza sul giudizio" (in tal senso Sez.6, n. 39904 del 3/10/2008, Nascibeni e altro Rv. 241653).
2. Nel caso di specie, previo esame degli atti processuali che questa Corte è legittimata ad operare, essendo stata sollevata una doglianza di natura processuale, va rilevato che all'udienza del 7 febbraio 2012, innanzi al giudice monocratico del Tribunale di Como dr. Francesco Angiolini, i difensori di fiducia degli imputati, dopo avere avuto avviso di un rinvio per la data del 16 febbraio 2012 per il mancato reperimento dei corpi di reato, prestarono il consenso "all'utilizzo delle dichiarazioni dei testi anche in caso di cambiamento del giudice", consenso in conseguenza del quale il giudice, modificando la data, 3 aRo dispose il rinvio dell'udienza per il prosieguo alla data del 25 maggio 2012. Orbene, il contenuto del consenso, giusta la verbalizzazione mai contestata dal ricorrente, appare evidente, per cui non può avere alcuna rilevanza il fatto che all'udienza del 25 maggio procedette, ma alla sola attività di apertura e verifica dei corpi di reato, un giudice diverso (dr. Fernando de Buatier) da quello che poi ebbe a subentrare nella successiva trattazione del processo (dr. Walter Lietti, che diresse le successive udienze del 12 luglio, 17 luglio, 24 ottobre e 30 ottobre . 2012); va infatti affermato il principio di diritto che l'apertura e verifica dei corpi . di reato rappresenta un'attività meramente ordinatoria e non già valutativa, essendo stato il giudizio sulla riproduzione dei disegni ornamentali sottoposti a tutela rimesso in capo al giudice che ebbe a gestire la successiva vera e propria trattazione del processo dalle udienze dibattimentali successive (dal 12 luglio in poi), concludendolo con la decisione sul merito della penale responsabilità.
3. Né ha rilevanza il fatto che all'udienza del 7 luglio 2012 la difesa ebbe a proporre istanza per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Questo Collegio intende, infatti, confermare il principio della irrevocabilità del consenso, espresso dal difensore, alla lettura degli atti di istruzione che siano stati assunti nel dibattimento fino al momento della dichiarazione di volontà, da un giudice diverso (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 37481 del 13/7/2011, Cariglia, Rv. 251470, Sez. 3, n. 47036 del 7/10/2015, A.K., Rv. 265314 ). Correttamente la Corte di appello ha perciò respinto lo specifico motivo di impugnazione già proposto con sele identiche censure, per cui lo stesso risulta nella presente se de meramente reiterato e, perciò, manifestamente infondato.
4. Anche il secondo motivo di ricorso non può trovare accoglimento, in quanto meramente riproduttivo delle doglianze già proposte innanzi alla Corte milanese: le argomentazioni difensive vorrebbero sostenere, nella sostanza, l'insussistenza della prova di responsabilità del SA, ma, lungi da individuare specifici elementi probatori il cui esame sia stato omesso o travisato, e quindi in grado di disarticolare la tenuta argomentativa della valutazione dei giudici di merito, esse mirano nella sostanza - riproducendo le stesse doglianze già avanzate in appello ad ottenere dal giudice di legittimità una diversa lettura degli atti del processo, - ossia un "terzo" giudizio di merito, precluso nella presente sede.
5. Inoltre, come è stato più volte affermato da questa Corte (cfr., ex multiis, Sez. 2, n. 19619 del 13/2/2014, Bruno e altri, Rv. 259929, Sez. 6, Sentenza n. 28411/13 del 13/11/2012, Santapaola e altri, Rv. 256435, Sez. 4, n. 15227 dell'11/4/2008, Baretti, Rv. 239735), quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di . - Ц aros . appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo. Non sussistono perciò le asserite "mancanze" nella motivazione della decisione di condanna, come confermata dai giudici di appello.
6. Nella sentenza impugnata, del resto, i giudici di appello hanno fornito un'autonoma valutazione di tutti gli elementi di prova, in particolare del documento di trasporto del 31 gennaio 2008 esibito in sede di perquisizione dal coimputato BA, ritenendo oggettivamente compatibile con la fornitura ivi indicata l'acquisto dei tessuti dalla Golden RO di San Marino, nella cui sede era stata anche rinvenuta sia la corrispondenza commerciale intercorsa con la LL srl, sia la corrispondenza attinente ad una vertenza proprio con la EM UC International, per dedotte violazione dei diritti. Inoltre la Corte di appello ha considerato rilevante la circostanza che fosse stata acquisita, presso altra società di progettazione, la documentazione attestante che la Golden RO le aveva dato incarico di predisporre i disegni dei tessuti, tra i quali risultavano evidenti, a parere dei giudici di secondo grado, quelli recanti le similitudini con quelli Ceramiche e Quadratini dello stilista UC.
7. Risulta pertanto evidente che i giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio non hanno affatto fondato il loro giudizio di responsabilità sulle mere opinioni personali del teste MA, né quanto alla riconducibilità della produzione dei tessuti in capo alla società del ricorrente, né quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, costituito dall'imitazione dei disegni ornamentali stampati sulle stoffe, oggetto della privativa;
inoltre i giudici di merito hanno ritenuto nel caso di specie che, a seguito della registrazione di disegni ornamentali geometrici realizzati in bianco e nero, oggetto della tutela fosse il solo segno grafico, a prescindere dalle opzioni cromatiche. Pertanto il ricorso risulta inammissibile e a tale declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa F. delle ammende Così deciso in Roma, il 17 marzo 2016 Il consigliere estensore Il Presidente Aldo Fiale Elisabetta RosiElisek kelor Aero fall Que 5