Sentenza 5 febbraio 1999
Massime • 1
Il PM è tenuto a dare avviso alla persona offesa che ne abbia validamente e tempestivamente fatto richiesta, della richiesta di archiviazione degli atti da lui avanzata, anche nel caso in cui essa costituisca reiterazione di richiesta precedentemente presentata e rigettata dal GIP all'esito della udienza camerale, tenuta ai sensi del comma terzo dell'art 410 cod. proc. pen. Ed invero è sempre affetto da nullità, ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., il decreto di archiviazione emesso dal GIP, senza che la persona offesa sia stata informata della nuova richiesta. (Vedasi Corte costituzionale, sentenza n. 353 del 1991).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/1999, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 5/2/1999
1. Dott. Bruno FOSCARINI Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pasquale PERRONE Consigliere N.611
3. Dott. Nunzio CICCHETTI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. EL DI POPOLO Consigliere rel. N.8188/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TO GE (nato a [...] il [...]), quale parte offesa,
contro
LA IO (come generalizzato in atti),
avverso il decreto del G.I.P. presso il Tribunale di Venezia, emesso in data 10 febbraio 1995. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EL Di Popolo;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che richiede annullarsi il decreto impugnato e rimettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia per gli adempimenti di rito.
FATTO E DIRITTO.
Il G.I.P. presso il Tribunale di Venezia ha disposto, sulla conforme richiesta del P.M. e sul rilievo che "le indagini proseguite dopo la prima richiesta di archiviazione hanno chiarito la vicenda", l'archiviazione degli atti relativi al procedimento penale a carico di ZA RG (e si tratta di fatti addotti come rilevanti ai sensi dell'art. 595 C.P. dal querelante TO EL e connessi ad un articolo e ad una lettera pubblicati dal "Gazzettino-Cronaca di Treviso").
Col ricorso in esame il TO lamenta, ai sensi dell'art. 606 lett. c) C.P.P., che in tal modo è rimasta evidenziata la violazione della disciplina di cui agli artt. 40916, 127/1 e 5 e 178 lett. c), per quanto non gli sia stato notificato, nonostante l'espressa istanza, l'avviso della richiesta avanzata dal P.M. all'esito delle proseguite indagini, non potendosi ritenere soddisfatto l'adempimento di tale obbligo dalla notificazione dell'avviso relativo alla prima richiesta di archiviazione. E il P.G. mostra di condividere tale prospettazione, convalidando come effettiva la violazione della disciplina di cui agli artt. 408 e 409 C.P.P., alla stregua anche delle statuizioni di richiamato orientamento giurisprudenziale (Cass., Sez. Un. 14 febbraio 1996, n. 2, Vitalone in proc. c. Testa ed altri).
Emergendo che la mancata notificazione del decreto lascia validamente ipotizzare la tempestività del gravame e che non è contestata la legittimazione della persona offesa a proporre il ricorso in questione, resta che effettivamente il TO, nonostante l'istanza, non ha ricevuto la notificazione dell'avviso relativo alla rinnovata richiesta del P.M. di archiviazione. E, pertanto, l'omissione accertata, consistente nella mancata iniziativa del P.M. di notificazione della sua richiesta di archiviazione, finisce per incidere su una necessaria attività preliminare, propedeutica al diritto di proporre opposizione e funzionale all'instaurazione del procedimento di archiviazione;
sicché comporta la sussistenza di una nullità di ordine generale del provvedimento conseguente, rilevante ai sensi dell'art. 178 lett. c) C.P.P. a ragione della connessa violazione del diritto di intervento e del principio del contraddittorio nei confronti della persona offesa (Cass., Sez. V, 28 ottobre 1996, Ferrara). Nè rileva, naturalmente, che si verta in ipotesi di reiterazione della richiesta di archiviazione dopo l'espletamento delle indagini suppletive, essendosi appunto già riconosciuto al riguardo che, ad escludere la nullità insabanibile rappresentata dal ricorrente, si rende necessaria l'informazione della parte offesa in ordine alla nuova richiesta di archiviazione da parte del P.M. (Cass., Sez. II, 10 aprile 1996, n. 1587, Sogliani), per quanto sussistano, evidentemente, anche in tale situazione processuale le stesse imprescindibili ragioni di assicurare l'intervento ed il contraddittorio a favore della parte offesa. Consegue che il provvedimento impugnato, per quanto inficiato dalla nullità predetta, deve essere annullato senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica competente ai fini dell'espletamento degli incombenti processuali omessi.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio il decreto impugnato ed ordina trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 1999