Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/1999, n. 611
CASS
Sentenza 5 febbraio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il PM è tenuto a dare avviso alla persona offesa che ne abbia validamente e tempestivamente fatto richiesta, della richiesta di archiviazione degli atti da lui avanzata, anche nel caso in cui essa costituisca reiterazione di richiesta precedentemente presentata e rigettata dal GIP all'esito della udienza camerale, tenuta ai sensi del comma terzo dell'art 410 cod. proc. pen. Ed invero è sempre affetto da nullità, ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., il decreto di archiviazione emesso dal GIP, senza che la persona offesa sia stata informata della nuova richiesta. (Vedasi Corte costituzionale, sentenza n. 353 del 1991).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/1999, n. 611
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 611
    Data del deposito : 5 febbraio 1999

    Testo completo