Sentenza 28 ottobre 2005
Massime • 1
Il P.M., se posto nelle condizioni di pronunciarsi, ha il potere - dovere di formulare la richiesta di applicazione delle altre misure cautelari nei confronti dell'indagato o dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, ed il giudice ha il dovere di pronunciarsi sulla richiesta contestualmente all'adozione del provvedimento di carcerazione, e ciò a prescindere dall'esistenza o meno del dovere di acquisire preventivamente in ogni caso il parere del P.M. in ordine alla scarcerazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2005, n. 46196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46196 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 28/10/2005
Dott. DI JORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - N. 1625
Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 27037/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ EL, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano - Sezione per il Riesame - in data 25 maggio - 3 giugno 2005;
udita la relazione del Consigliere Dr. Podo;
udito il Procuratore Generale, in persona della Dott. Elisabetta Cesqui, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO
Con ordinanza del Tribunale di Milano - Sezione per il Riesame - in data 25 maggio - 3 giugno 2005, è stato respinto l'appello proposto da ZI EL avverso quella pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale il 19 aprile precedente, reiettiva di istanza diretta alla declaratoria di nullità, o all'attenuazione, della misura cautelare non detentiva (obbligo di presentazione quotidiano alla Polizia Giudiziaria) applicata con l'ordine di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi della custodia cautelare, in ordine a delitto di associazione per delinquere, finalizzato alla commissione di truffe. L'interessato ha proposto ricorso contro il provvedimento, per eccepire violazione di legge, nonché contraddittorietà della motivazione, deducendo:
- che la misura coercitiva sostitutiva gli era stata imposta illegittimamente, a seguito di una non necessaria trasmissione degli atti dal G.I.P. al Pubblico Ministero, per acquisirne il parere su un'istanza di scarcerazione, che era stata presentata dallo stesso ZI, dopo la perdita di efficacia della misura della custodia in carcere, per decorso dei termini massimi;
che, conseguentemente, l'istante aveva in sostanza acquisito il diritto ad essere liberato senza l'imposizione di obblighi, dei quali il P. M. avrebbe potuto chiedere l'applicazione solo in base ad elementi e circostanze nuovi, in precedenza non valutati;
che il richiamo del Tribunale del Riesame ad esigenze cautelari ritenute sussistenti nel provvedimento custodiate genetico era, da un lato, illegittimo, poiché la misura aveva ormai perduto efficacia e, d'altro lato, infondato, poiché il P. M. aveva omesso di presentare atti o documenti a sostegno della sua richiesta, mentre il G.I.P. aveva fatto riferimento ad esigenze non più concrete ne' attuali. Ha dedotto infine che anche la misura cautelare minore aveva perduto efficacia, per omesso interrogatorio successivo.
RITENUTO
Il contrasto giurisprudenziale sulla necessità, o meno, di acquisire il parere del Pubblico Ministero in ordine alla scarcerazione dell'indagato, o dell'imputato, per decorrenza dei termini massimi della custodia cautelare (cfr. Cass. 19/06/2003, Riv. 226519 e Cass. A 18/03/1998, Riv. 211652, oltre a Cass. 22/01/1998, Riv. 209853) non esclude che il P.M., posto nelle condizioni di esprimersi sul punto, sia titolare comunque del potere - dovere di formulare richieste sulla contemporanea imposizione degli obblighi previsti dall'art. 307 c.p.p. ed il giudice del potere - dovere di pronunciarsi in merito,
contestualmente al provvedimento di scarcerazione, dopo aver valutato il presupposto fondamentale della persistenza delle esigenze cautelari che erano state poste a fondamento della misura originaria (Cass. 25/01/1996, Riv. 203957; Cass. 28/01/1994, Riv. 196828). Nella sola ipotesi in cui nessun obbligo sia imposto all'atto della scarcerazione - di norma, per cessazione delle esigenze di cautela - la misura non detentiva potrà essere adottata successivamente soltanto in presenza di elementi nuovi, tali da renderla necessaria (Cass. 20/06/1997, Riv. 208499). Deve escludersi, invece, che la perdita di efficacia del provvedimento cautelare genetico, per decorso del tempo, si risolva in una sorta di invalidità dello stesso, al quale pertanto ben può fare riferimento il G.I.P. nel decidere in tema di persistenza delle esigenze cautelari.
La prima parte del ricorso è pertanto infondata. Le censure ulteriori, formulate nell'impugnazione, sono inammissibili: la dedotta mancanza di presupposti per l'applicazione degli obblighi è infatti genericamente affermata, a fronte delle specifiche motivazioni esposte dal giudice del riesame sull'attuale pericolo di reiterazione, da parte del ricorrente, di delitti di truffa, a causa delle modalità di quelli oggetto di indagine, commessi anche a livello internazionale, nonché sul pericolo di fuga, concretamente desunto anche dal tentativo posto in essere dall'indagato prima dell'esecuzione della misura genetica. Improponibile, infine, tanto nell'istanza di riesame, quanto nella presente sede è la deduzione relativa all'omesso interrogatorio dell'indagato, a seguito dell'imposizione degli obblighi di presentazione (Cass. 17/02/2000, Riv. 216065; v. peraltro, in merito, Cass. 02/07/2004, Riv. 229152). Il ricorso deve essere conseguentemente respinto ed il ricorrente è tenuto, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2005