Sentenza 24 febbraio 2003
Massime • 1
Nel processo con pluralità di parti, quando la decisione incida su di un unico rapporto giuridico sostanziale o ricorrano altre ipotesi di litisconsorzio necessario, la parte soccombente ha l'onere di proporre impugnazione nel termine breve, decorrente dalla notifica della sentenza nei suoi confronti, anche se la notifica sia stata eseguita a richiesta solo di una delle parti del giudizio "a quo".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2003, n. 2793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2793 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN AN, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MARZIALE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMMERCIO & TURISMO SCARL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA Via degli Scipioni 288, presso lo studio dell'avvocato STUDIO PERSIANI E PROIA, rappresentato e difeso dagli avvocati MATTIA PERSIANI, GIAMPIERO PROIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6851/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 14/07/99 - R.G.N. 996/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato PROIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Milano OL LO altri 10 litisconsorti convenivano in giudizio la Confcommercio e la Cooperativa a r.
1. Commercio e Turismo deducendo di essere stati licenziati all'esito di una procedura di mobilità in relazione alla cessazione dell'attività, conseguente alla disdetta degli abbonamenti ad "Impresa Italia" effettuata dalla Confcommercio, che in realtà era da considerarsi un'unica realtà imprenditoriale con la cooperativa stessa, con la quale condivideva sedi, uffici, strutture ed un uso indistinto del personale.
Le due convenute contrastavano la domanda e la causa veniva conciliata all'udienza di discussione da tutti gli altri attori, eccetto il OL. Il Pretore quindi respingeva il ricorso. Il Tribunale di Milano, in vestito in sede di appello ad istanza del OL, con sentenza dell'11/5 - 14/7/99, confermava la decisione pretorile, sul rilievo che infondate erano le censure sui lamentati vizi della comunicazione di apertura della procedura ex art. 4 L. n. 223/91 : nella lettera del 29/12/95 la cooperativa aveva specificato che la cessazione dell'attività conseguiva alla mancata sottoscrizione da parte della Confcommercio degli abbonamenti ad "Impresa Italia" e che costituivano l'86% dei ricavi della cooperativa;
gli introiti residui non consentivano in alcun modo la prosecuzione delle pubblicazioni e non sarebbe stata possibile una ripresa a breve e medio termine;
da ciò conseguiva la liquidazione ed il licenziamento dei nove impiegati ed undici giornalisti. L'informazione era chiara, il collegamento dei licenziamenti alla cessazione era consequenziale e vi era l'indicazione delle posizioni lavorative, tutte coinvolte nella cessazione dell'attività. La circostanza che la cooperativa svolgesse attività collegata e funzionale a Confcommercio non comportava la confusione dei due soggetti ed il coinvolgimento diretto dall'associazione sindacale commercianti. Il fatto che la crisi della cooperativa fosse stata determinata da una decisione di Confcommercio non valeva a ridurre ad unità due soggetti distinti, che sul piano materiale della gestione delle risorse erano completamente autonomi. La sentenza pretorile quindi doveva essere confermata.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il OL, fondato su un solo, articolato motivo. Resiste la società cooperativa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando violazione e falsa applicazione degli art. 4 e 24 della L. n. 223 del 1991, nonché omessa ed insufficiente motivazione deduce il ricorrente che apodittica e telegrafica è la motivazione della sentenza impugnata laddove afferma l'insussistenza dei vizi procedurali della comunicazione di cui al citato art. 4; il Tribunale sembra sostituirsi al datore di lavoro nell'indicare la inevitabilità del collocamento in mobilità. Pochi mesi dopo il licenziamento la Confcommercio ha pubblicato altri periodici, Prima Comunicazione e poi Mille Mercati;
col ricorso introduttivo è stata lamentata la mancanza della comunicazione di avvio della procedura e di indicazioni in ordine ai motivi per i quali non era possibile l'adozione di misure alternative, nonché in merito alle misura programmate per fronteggiare le conseguenze sociali della mobilità;
omissioni reiterate in sede di consultazioni sindacali. Ciò comporta la sussistenza di un vizio originario ed insanabile dell'intera procedura, per violazione dell'art 4 L. 223/91, che impone precise e circostanziate informative all'indirizzo delle 00. SS.. La cooperativa invece si è limitata a comunicare lo squilibrio patrimoniale determinato dal mancato rinnovo degli abbonamenti da parte di Confcommercio e la prevista cessazione delle pubblicazioni di Impresa Italia. La comunicazione di cui all'art. 4 L, 223/91 ha la funzione di fornire tutti gli elementi necessari per il successivo "esame congiunto" della situazione volto alla ricerca di soluzioni concordate con la conseguenza che il vizio della comunicazione si riverbera sui licenziamenti che diventano inefficaci, senza possibilità di sanatoria alcuna. Non condivisibili sono le affermazioni contenute nella sentenza pretorile in ordine all'irrilevanza del fatto che la comunicazione di licenziamento sia stata inviata alla redazione prima che alle OO. SS.; La sentenza di appello non motiva adeguatamente sulla eccezione di violazione procedurale e quindi deve essere cassata. Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui "il principio secondo cui nei processi con pluralità di parti il termine per l'impugnazione decorre nei confronti di tutte dalla notificazione della sentenza da chiunque effettuata, trova applicazione quando la decisione incida su di un unico rapporto giuridico sostanziale o ricorrono altre ipotesi di litisconsorzio necessario e non anche quando la sentenza consti di più capi di pronuncia indipendenti tra loro e relativi ad oggetti diversi i quali interessino solo alcune delle parti in causa, nel qual caso il termine per impugnare non decorre unitariamente per tutti, ma distintamente dalla data delle singole notificazioni per ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza, mentre fra le parti fra cui non vi è stata notificazione si applica la regola della impugnabilità entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 cod. proc. civ.). La causa è stata proposta da OL, in difesa del suo rapporto di lavoro (unico rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio) nei confronti di due soggetti, la cooperativa a r.l. Commercio e Turismo e la Confcommercio, sul presupposto che si trattasse di un solo soggetto giuridico. Si tratta quindi di una causa inscindibile e la notificazione del ricorso fatta da uno dei vincitori fa decorrere il termine breve per l'impugnazione nei confronti di tutte le parti.
Allo stesso risultato si perviene, sotto altro profilo, in base al principio di diritto, secondo cui "la parte soccombente cui sia stata notificata la sentenza ha l'onere di proporre l'impugnazione nel termine breve decorrente dalla notifica nei suoi confronti (tranne che nei casi richiamati dall'art. 326 cod, proc. civ.), a prescindere dalla circostanza che la notifica sia stata eseguita a richiesta di solo una delle parti del giudizio "a quo", o che la stessa sentenza non sia stata notificata alle altre parti in causa" (Cass. n. 1615 del 15/2/95). Nel caso di specie la sentenza del Tribunale è stata notificata ad istanza della Confcommercio al OL, presso il suo procuratore domiciliatario in data 23/9/99, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato in data 10/11/00, ben oltre il termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 CPC. Il ricorso quindi deve essere dichiarato inammissibile. Le spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 41,00 oltre ad euro 1.500,00 per onorario.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2003