Sentenza 27 aprile 2016
Massime • 1
Qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. (nella specie, art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ), non è necessario che l'ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del fatto, così come richiesto dall'art. 292, comma secondo, lett. c), dello stesso codice, in quanto per tali reati vale la presunzione di adeguatezza di cui al predetto art. 275, che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari salvo prova contraria, fermo restando che il "tempus commissi delicti" può costituire un elemento specifico dal quale desumere l'insussistenza delle esigenze cautelari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2016, n. 40672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40672 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2016 |
Testo completo
massimario 40 67 2/ 1 6 Yo REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/04/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1130/2016 ALDO FIALE - Presidente - REGISTRO GENERALE MAURO MOCCI N.8751/2015 ANDREA IL SS LL ALESSANDRO MARIA ANDRONIO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AE nato il [...] a [...] A CREMANO D'ANGELO OR nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 10/10/2014 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
lette/sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO che he chiesto l'inammissibilité e in subdice il rifett - Udit i difensor Avv.; 9 RITENUTO IN FATTO -1. Con ordinanza del 10 ottobre 2014, il Tribunale di Napoli in parziale accoglimento dell'appello del pubblico ministero contro l'ordinanza del Gip dello stesso Tribunale del 21 marzo 2014, di rigetto della richiesta di applicazione agli indagati della misura della custodia cautelare, in relazione al reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 - ha, per le posizioni che qui rilevano, applicato detta misura nei confronti di AG EL, D'NG GI, CO RO;
ha invece applicato la misura del divieto di dimora nel Comune di San GI a Cremano nei confronti di AM US, SA CI e ES MM. -Avverso l'ordinanza ha proposto personalmente ricorso per cassazione 2. AG EL, deducendo, in primo luogo, la mancata considerazione delle argomentazioni del Gip, il quale si era riferito ad un'analitica ricostruzione dei momenti dell'attività di spaccio e al contenuto delle intercettazioni telefoniche. La motivazione sarebbe illogica, inoltre, in relazione all'indicazione degli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza di una struttura assimilabile a quella di un'associazione per delinquere, non essendo sufficienti a tal fine i contatti tra i coindagati. Con un secondo motivo di doglianza, si deducono vizi della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, essendo trascorsi oltre due anni dai fatti ed essendo, dunque, insussistente nella prospettazione del ricorrente - l'attualità del pericolo di recidiva.
3. L'ordinanza è stata impugnata anche da D'NG GI, con un primo - motivo di doglianza del tutto analogo a quello del coimputato AG. Il ricorrente formula anche una seconda censura, deducendo vizi della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, per il decorso del tempo. Lamenta, in particolare, che la sua partecipazione alle attività di spaccio di stupefacenti non potrebbe di per sé essere ritenuta sintomo di una particolare capacità delinquenziale, in assenza di considerazioni concrete circa le modalità di esecuzione della condotta. 4. -Ha proposto ricorso per cassazione anche AM US, deducendo motivi analoghi a quelli del coindagato AG.
5. L'indagato SA CI ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, con il quale, con unico motivo di doglianza, deduce vizi della motivazione e violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Mancherebbe, nell'ordinanza impugnata, una valutazione circa l'adeguatezza della misura del divieto di dimora nel comune di San GI a Cremano in relazione Ая2 " alla personalità dell'imputato e alla concreta realtà dei fatti, nonché al tempo trascorso.
6. Con unico atto, tramite il difensore, hanno proposto ricorso anche CO RO e ES MM, contestando la motivazione del provvedimento quanto alla sussistenza di indizi di prova del reato associativo. Si sarebbe trascurata la ricostruzione dei fatti operata dal Gip, il quale aveva evidenziato, al più, l'esistenza di un sistema rudimentale di spaccio, con l'apporto occasionale di più soggetti. CONSIDERATO IN DIRITTO 7. I ricorsi che possono essere trattati congiuntamente perché riferiti ad - analoghe questioni di fatto e di diritto - sono inammissibili.
7.1. Le censure relative alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo, anche in relazione alle singole posizioni dei ricorrenti, sono inammissibili, perché dirette ad ottenere da questa Corte una rivalutazione delle risultanze istruttorie;
rivalutazione preclusa in sede di legittimità. In ogni caso, i ricorrenti si limitano ad alcune sintetiche considerazioni in ordine alla mancanza di prova del nesso associativo, con rilievi che non tengono in alcun conto la motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale evidenzia, in modo adeguato e coerente, la presenza di convergenti indizi, sia relativamente alla sussistenza dell'associazione, sia relativamente alla specifica posizione di ciascuno nell'ambito della stessa, con ampi e dettagliati riferimenti alle intercettazioni in atti. E, in particolare, la sussistenza del reato associativo è desunta: dalla stabilità dei rapporti tra i soggetti coinvolti, comprovata dai continui contatti fra gli associati e dai vincoli parentali che legano tra loro alcuni di essi;
dalle modalità seriali di esecuzione dei singoli episodi di cessione, quanto ai termini di conclusione dell'accordo, ai tempi e luoghi degli incontri, al confezionamento dello stupefacente alla qualità dello stesso;
dalla disponibilità di mezzi di uso comune;
dalla fitta rete di contatti con gli acquirenti, evidentemente abituali;
dalla molteplicità e contiguità temporale degli episodi di spaccio;
dall'esistenza di luoghi deputati alla custodia dello stupefacente e di soggetti incaricati della stessa. Quanto, poi, ai ruoli specificamente ricoperti da ciascuno, si rileva che: 1) AG ha il ruolo di esecutore materiale delle condotte di spaccio, ma anche di procacciatore della clientela, agendo sempre sotto le direttive di CO, il quale, anche dal carcere, continua ad interessarsi di come questo gestisce la piazza, nonché, successivamente, sotto le direttive di ES LE, come risulta da numerose e convergenti intercettazioni in tal senso;
2) D'NG ha un ruolo assimilabile a quello di AG, con il quale spesso lavora in coppia ed è, dunque, sottoposto alle 3Ai direttive prima di CO e poi di ES, fornendo un contributo tutt'altro che occasionale ed agendo anche come bassista, per il confezionamento e il taglio dello stupefacente, presso la propria abitazione, utilizzata anche come deposito;
3) AM svolge sia il ruolo di custode sia il ruolo di vero e proprio spacciatore, tanto che ad un certo punto la sostanza stupefacente viene spostata presso la sua abitazione, e ha continui rapporti con CO, accompagnando anche d'NG e AG nell'attività di spaccio al dettaglio, come emerge dalle intercettazioni che lo riguardano;
4) SA partecipa a vario titolo allo spaccio, prendendo contatti con gli acquirenti, e svolge la sua attività, sotto le direttive di CO, insieme con d'NG e ES, con continuità e stabilità; 5) CO RO è il capo e il promotore dell'associazione, cui fornisce lo stupefacente, due auto, i telefoni cellulari, svolgendo, all'occorrenza, anche mansioni esecutive, e continua a mantenere i contatti anche dopo aver subito l'arresto, dando direttive, attraverso la moglie, ES MM, sulle attività che gli altri devono continuare a svolgere in sua assenza, sulle modalità di rifornimento, sui conteggi del denaro;
6) ES MM ha il compito di fare da tramite tra il marito CO, che si trova in carcere, e gli altri associati, impartendo loro le direttive sull'attività da svolgere, sulle somme da riscuotere, sull'occultamento della sostanza stupefacente, sulla contabilità dell'organizzazione. -7.2. Quanto, poi, alle esigenze cautelari-anche esse oggetto di censura da parte dei ricorrenti deve premettersi che, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, la legge 16 aprile 2015, n. 47, introducendo, nell'art. 274, lettera c), cod. proc. pen., il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, ha evidenziato la necessità che tale aspetto sia specificamente valutato dal giudice emittente la misura, avendo riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidiva al momento della adozione della misura in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare. Come la giurisprudenza di questa Corte (sez. 5, 24 settembre 2015, n. 43083, rv. 264902) ha di recente affermato, non è, però, possibile enfatizzare oltremodo la portata innovativa delle modifiche introdotte con riguardo all'attualità del pericolo di recidiva, che parte della giurisprudenza e la dottrina riteneva attributo implicito della "concretezza" richiesta dalla disposizione citata per la sua configurabilità. E ciò, anche a fronte dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il requisito della concretezza non si identificava, nel regime anteriore alla riforma, con quello dell'attualità, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, ma con quello dell'esistenza di elementi concreti sulla base dei quali è possibile 4si affermare che l'imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede (ex multis, sez. 6, 5 aprile 2013, n. 28618, rv. 255857; sez. 1, 3 giugno 2009, n. 25214, rv. 244829). In tal senso, successivamente alla novella, una recente pronuncia ha inteso precisare che, per poter affermare che un pericolo "concreto" di reiterazione di condotte criminose sia anche "attuale", non è più sufficiente ritenere - con certezza o alta probabilità che l'imputato torni a delinquere ove se ne presenti l'occasione, ma è altresì necessario, anzitutto, prevedere (negli stessi termini di certezza o alta probabilità) che un'occasione per compiere nuovi delitti si presenti effettivamente (sez. 3, 19 maggio 2015, n. 37087). Nondimeno, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie oggetto di ricorso e dell'effettivo contenuto delle censure del ricorrente, deve osservarsi come già nell'assetto normativo previgente, ai sensi dell'art. 292, comma 2, lettera c), sul giudice incombeva l'onere di specifica motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari in ragione del tempo trascorso dalla consumazione del reato contestato (sez. 6, 1 ottobre 2015, n. 44605, rv. 265350). Deve anche ricordarsi che, in generale, in tema di misure coercitive, la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura (sez. 4, 12 marzo 2015, n. 24478, rv. 263722). - sempre in via preliminare -che, qualora sia stataDeve infine rammentarsi applicata una misura cautelare per uno dei delitti indicati nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (nella specie, art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), non è necessario che l'ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del fatto, così come richiesto dall'art. 292, comma 2, lettera c), dello stesso codice, in quanto per tali reati vale la presunzione di cui al predetto art. 275, che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari salvo prova contraria, fermo restando che il tempus commissi delicti può costituire un elemento specifico dal quale desumere l'insussistenza delle esigenze cautelari (argomento ex sez. 3, 1 aprile 2014, n. 27439, rv. 259723). Si tratta, peraltro, di principi interpretativi che sono stati correttamente applicati nel caso di specie, perché il Tribunale richiama i precedenti penali di alcuni degli imputati e la notevole capacità delinquenziale dimostrata da tutti, attraverso la partecipazione attiva e quotidiana alla cessione di sostanze stupefacenti nell'interesse dell'associazione; cosicché non vi sono, per AG, D'NG e CO, che hanno ricoperto ruoli di maggior rilievo, elementi idonei a far superare la presunzione di Ай adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per il reato associativo contestato. Quanto agli altri, il Tribunale evidenzia l'adeguatezza della misura cautelare del divieto di dimora sulla base della considerazione del tutto corretta alla luce del compendio istruttorio che la - - decontestualizzazione degli agenti dal luogo in cui si sono consumate le condotte e dove è radicata la rete di contatti è di per sé idonea ad impedire la reiterazione del reato.
8. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibilI. Tenuto - conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»>, alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.500,00. Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro M. AndronioA Aldo Fiale іелоAero Pale DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 SET 2016 AL CANCELLIERE Mariani 6