Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/03/2008, n. 13218
CASS
Sentenza 27 marzo 2008

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In tema di mandato di arresto europeo, rientra nel potere dell'autorità giudiziaria straniera di emissione modificare errori materiali o supplire ad omissioni nel provvedimento, ascrivibili alla medesima tipologia di imprecisioni che nel nostro sistema consentono il ricorso alla procedura di correzione ex art. 130 cod. proc. pen., non integrando esse una modificazione essenziale dell'atto, purché ciò avvenga prima dell'udienza camerale fissata per la decisione sulla richiesta di consegna. (Fattispecie relativa alla correzione da parte dell'autorità giudiziaria spagnola di erronei dati anagrafici contenuti nel mandato d'arresto europeo e nella segnalazione fatta nel S.I.S.).

Commentari2

  • 1illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata InpsAccesso limitato
    Cristiano Ditonno · https://www.altalex.com/ · 1 agosto 2018

  • 2Mandato di arresto europeo
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/03/2008, n. 13218
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13218
Data del deposito : 27 marzo 2008

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