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Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2023, n. 11555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11555 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CO DR nato a [...] il [...] BR LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale CIRO ANGELILLIS, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di CO e l'accoglimento di quello del BR;
udito il difensore del BR, Avv. DARIO VANNETIELLO, che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 3 Num. 11555 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 17/11/2022 36549/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 19/10/2021, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del 29/11/2013 del GUP del Tribunale di Foggia, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato e impugnata anche dagli odierni ricorrenti, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di OP LE in ordine ai delitti a lui ascritti perché estinti per prescrizione, confermando la condanna di BR AN alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso dal 21/01/2011 al 05/03/2011, con recidiva specifica, reiterata infraquinquennale. 2.Per l'annullamento della sentenza propongono ricorso congiunto entrambi gli imputati proponendo, per il tramite del comune difensore, i seguenti motivi. 2.1.Con il primo deducono la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per violazione del diritto a partecipare al processo in conseguenza dell'ingiusto rigetto dalla richiesta di rinvio dell'udienza del 19/10/2021 a causa del legittimo impedimento del difensore (di entrambi gli imputati), per concomitante impegno professionale, e dello OP per motivi di salute. In particolare, il primo aveva inutilmente dedotto d'esser impegnato, quale unico ed insostituibile difensore, nella difesa di altra persona detenuta nell'udienza fissata dal tribunale del riesame per lo stesso giorno;
il secondo di essere affetto da lombosciatalgia dx che gli rendeva impossibile deambulare come da apposita certificazione medica. 2.2.Con il secondo motivo, che riguarda il solo BR, viene dedotta la mancanza-apparenza e manifesta illogicità della motivazione, l'inosservanza degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e la mancata applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen. La sentenza impugnata, lamenta il difensore, si limita ad una acritica adesione alla motivazione della sentenza di primo grado operando un generico e vago richiamo al contenuto delle conversazioni intercettate e agli appostamenti di PG senza dar conto degli specifici motivi di censura dedotti in appello (e dei quale viene trascritto il contenuto) relativi proprio all'esame critico del contenuto tali conversazioni e della loro attitudine a dimostrare le cessioni ipotizzate dalla rubrica, e ciò sia per il carattere "neutro" delle conversazioni stesse (tutt'affatto criptiche), sia per la assenza di validi riscontri (non potendosi ritenere tali le due uniche attività di OCP che solo indirettamente avevano riguardato il BR). Oltre a non aver fornito alcuna risposta alle pur corpose doglianze, la Corte di appello non si è peritata nemmeno di spiegare in che modo il ricorrente avrebbe potuto cedere sostanza stupefacente al DI che si trovava agli arresti domiciliari. 2.3.Con il terzo motivo, il BR deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva. 2.4.Con il quarto motivo, il BR deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena in misura sensibilmente lontana dal minimo edittale del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 3.Nell'interesse del BR sono stati proposti motivi aggiunti a sostegno della fondatezza del ricorso originario e della conseguente rilevabilità della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso di OP è inammissibile;
è fondato quello del BR. 2.11 ricorso di OP. 2.1.11 ricorrente deduce un vizio procedurale che non determina alcuna conseguenza per lui favorevole;
l'osservanza della norma dedotta come violata non comporterebbe, per il giudice di merito, altra conseguenza che la reiterazione della formula assolutoria, non avendo l'imputato nemmeno dedotto, in questa sede, la rilevabilità ictus °culi della sua innocenza. 2.2.Come noto, le Sezioni Unite di questa Corte affermarono il principio secondo il quale nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata "de plano" in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810 - 01). 2.3.All'esito di tale pronuncia, costituente "diritto vivente", la Corte costituzionale, investita da una sezione della stessa Corte di cassazione, con sentenza n. 111 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per 2 intervenuta prescrizione del reato. Osservava il Giudice delle leggi che «l'interesse ad impugnare per conseguire la declaratoria di nullità di una sentenza di appello di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione emessa de plano, senza alcuna attivazione del contraddittorio tra le parti, e dunque al di fuori di un «giusto processo» ex art. 111 Cost., non è, pertanto, bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata sottese all'operatività della disciplina della immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Tanto meno il conclamato sacrificio del contraddittorio e del diritto di difesa può giustificarsi, nella prospettiva dell'utilità concreta dell'impugnazione, in base . ad una prognosi di superfluità del dispiegamento di ulteriori attività processuali in sede di rinvio, volte a pervenire al proscioglimento con formula di merito. Invero, questa Corte ha già da tempo sottolineato l'essenzialità che riveste il contraddittorio, anche ai fini dell'accertamento della causa estintiva del reato (sentenza n. 91 del 1992), nonché la rilevanza dell'interesse dell'imputato prosciolto per estinzione del reato a sottoporre la mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie alla verifica di un giudice di merito, piuttosto che alla Corte di cassazione (sentenza n. 249 del 1989, relativa alla disciplina del pre vigente codice di procedura penale). Coerente con tali principi, del resto, è l'art. 469 cod. proc. pen., che, nel consentire al giudice di primo grado la possibilità di definire il giudizio con sentenza adottata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e salva l'applicabilità del comma 2 di tale articolo, prevede che detta sentenza sia adottata «sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono», sicché l'istituto, pur perseguendo la finalità deflattiva di evitare i dibattimenti superflui, comunque non priva le parti del diritto all'ascolto delle loro ragioni. Occorre inoltre sottolineare che la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recupera bile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito». 2.4.Nel caso di specie, la sentenza della Corte di appello non è stata pronunciata de plano ma all'esito del dibattimento con la conseguenza che era onere del ricorrente allegare gli specifici indicatori della sua manifesta innocenza (in tesi) negletti dalla sentenza impugnata. 2.5.11 concetto di "evidenza", invero, presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva, che ogni dimostrazione appaia superflua, concretizzandosi, così in qualcosa di più di quanto la legge 3 richieda per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato. Se l'"evidenza" non fosse concepita in tali termini, si equiparerebbero ingiustificatamente le situazioni prese in considerazione dall'art. 530, comma 1, cod. proc. pen. con quella contemplata nel secondo comma dell'art. 129, sostanzialmente stralciando, dal contesto di quest'ultima disposizione, la aggettivazione che la contraddistingue, e che, operativamente, implica la prevalenza di una formula decisoria su un'altra e il superamento della carenza di potestà giurisdizionale (in questi termini, Sez. 4, n. 12724 del 28/10/1998, Fermo, Rv. 180023 - 01; più recentemente, cfr. Sez. 2, n. 9174 del 19/02/2008, Palladini, Rv. 239552 - 01, secondo cui la "evidenza" richiesta dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., presuppone, infatti, la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia). 2.6.Come autorevolmente affermato da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01, (n presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. 2.7.Ne consegue che, al fine di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il giudice dell'appello non può compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze - emergenti "ictu oculi" dagli atti - idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato ovvero la sua rilevanza penale (Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679 - 01). 2.8.Sicché l'imputato che lamenti la mera violazione del contraddittorio, senza contemporaneamente allegare l'evidenza della propria innocenza in base a prove non potute illustrare in appello proprio a causa della mancata partecipazione al processo, non ha interesse a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello. 2.9.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che 4 si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. 3.11 ricorso di BR. 3.1.11 ricorso di BR non è manifestamente infondato e tanto giova alla corretta instaurazione del rapporto processuale di impugnazione che consente la rilevazione d'ufficio della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. 3.2.Pur considerando la contestata recidiva qualificata e tutti i periodi di sospensione del dibattimento, i reati a lui ascritti (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, l'ultimo dei quali contestato come commesso il 27/03/2011), sono estinti per prescrizione, al più tardi, il 16/10/2022. 3.3.Giova, come detto, la non manifesta infondatezza del ricorso, in particolare del secondo motivo. 3.4.A fronte di 13 contestazioni, il GUP aveva dedicato alla posizione del ricorrente metà pagina 4 e metà pagina 5 della sentenza. La Corte di appello, pur dando atto della sinteticità della motivazione della prima sentenza, ne aveva ciò nondimeno condiviso il ragionamento ad esso rinviando nel confutare le precise ed analitiche critiche mosse dall'imputato al modo con cui erano state lette ed interpretate le conversazioni telefoniche delle quali erano stai trascritti stralci. 3.5.La motivazione "per relationem" è espressamente consentita quando i motivi di appello si limitano a riproporre questioni già articolatamente esaminate e risolte dal giudice di primo grado senza apportare alcun elemento di novità. In questi casi il giudice di appello non è tenuto a riesaminare dettagliatamente questioni riferite solo sommariamente dall'appellante nei motivi di gravame e sulle quali si sia già soffermato il primo giudice con argomentazioni (non specificamente e criticamente censurate dall'appellante) ritenute esatte ed esenti da vizi logici dal giudice di appello (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, BR, Rv. 259929; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, Santapaola, Rv. 256435, Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722; Sez. 5, n. 7572 del 22/04/1999, Maffeis, Rv. 213643). 3.6.Nel caso di specie non può affermarsi che il GUP avesse motivato in modo esauriente su tutte le questioni poste dall'appellante (e del resto la Corte di appello ne dà atto), sì che appare un fuor d'opera il tralascio rinvio di quest'ultima al primo Giudice. 3.7.Ne consegue che, assorbite tutte le altre questioni, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti del BR per estinzione per prescrizione dei reati a lui ascritti. 5
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di BR AN perché i reati a lui ascritti sono estinti per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di OP LE che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17/11/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale CIRO ANGELILLIS, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di CO e l'accoglimento di quello del BR;
udito il difensore del BR, Avv. DARIO VANNETIELLO, che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 3 Num. 11555 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 17/11/2022 36549/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 19/10/2021, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del 29/11/2013 del GUP del Tribunale di Foggia, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato e impugnata anche dagli odierni ricorrenti, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di OP LE in ordine ai delitti a lui ascritti perché estinti per prescrizione, confermando la condanna di BR AN alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso dal 21/01/2011 al 05/03/2011, con recidiva specifica, reiterata infraquinquennale. 2.Per l'annullamento della sentenza propongono ricorso congiunto entrambi gli imputati proponendo, per il tramite del comune difensore, i seguenti motivi. 2.1.Con il primo deducono la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per violazione del diritto a partecipare al processo in conseguenza dell'ingiusto rigetto dalla richiesta di rinvio dell'udienza del 19/10/2021 a causa del legittimo impedimento del difensore (di entrambi gli imputati), per concomitante impegno professionale, e dello OP per motivi di salute. In particolare, il primo aveva inutilmente dedotto d'esser impegnato, quale unico ed insostituibile difensore, nella difesa di altra persona detenuta nell'udienza fissata dal tribunale del riesame per lo stesso giorno;
il secondo di essere affetto da lombosciatalgia dx che gli rendeva impossibile deambulare come da apposita certificazione medica. 2.2.Con il secondo motivo, che riguarda il solo BR, viene dedotta la mancanza-apparenza e manifesta illogicità della motivazione, l'inosservanza degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e la mancata applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen. La sentenza impugnata, lamenta il difensore, si limita ad una acritica adesione alla motivazione della sentenza di primo grado operando un generico e vago richiamo al contenuto delle conversazioni intercettate e agli appostamenti di PG senza dar conto degli specifici motivi di censura dedotti in appello (e dei quale viene trascritto il contenuto) relativi proprio all'esame critico del contenuto tali conversazioni e della loro attitudine a dimostrare le cessioni ipotizzate dalla rubrica, e ciò sia per il carattere "neutro" delle conversazioni stesse (tutt'affatto criptiche), sia per la assenza di validi riscontri (non potendosi ritenere tali le due uniche attività di OCP che solo indirettamente avevano riguardato il BR). Oltre a non aver fornito alcuna risposta alle pur corpose doglianze, la Corte di appello non si è peritata nemmeno di spiegare in che modo il ricorrente avrebbe potuto cedere sostanza stupefacente al DI che si trovava agli arresti domiciliari. 2.3.Con il terzo motivo, il BR deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva. 2.4.Con il quarto motivo, il BR deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena in misura sensibilmente lontana dal minimo edittale del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 3.Nell'interesse del BR sono stati proposti motivi aggiunti a sostegno della fondatezza del ricorso originario e della conseguente rilevabilità della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso di OP è inammissibile;
è fondato quello del BR. 2.11 ricorso di OP. 2.1.11 ricorrente deduce un vizio procedurale che non determina alcuna conseguenza per lui favorevole;
l'osservanza della norma dedotta come violata non comporterebbe, per il giudice di merito, altra conseguenza che la reiterazione della formula assolutoria, non avendo l'imputato nemmeno dedotto, in questa sede, la rilevabilità ictus °culi della sua innocenza. 2.2.Come noto, le Sezioni Unite di questa Corte affermarono il principio secondo il quale nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata "de plano" in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810 - 01). 2.3.All'esito di tale pronuncia, costituente "diritto vivente", la Corte costituzionale, investita da una sezione della stessa Corte di cassazione, con sentenza n. 111 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per 2 intervenuta prescrizione del reato. Osservava il Giudice delle leggi che «l'interesse ad impugnare per conseguire la declaratoria di nullità di una sentenza di appello di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione emessa de plano, senza alcuna attivazione del contraddittorio tra le parti, e dunque al di fuori di un «giusto processo» ex art. 111 Cost., non è, pertanto, bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata sottese all'operatività della disciplina della immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Tanto meno il conclamato sacrificio del contraddittorio e del diritto di difesa può giustificarsi, nella prospettiva dell'utilità concreta dell'impugnazione, in base . ad una prognosi di superfluità del dispiegamento di ulteriori attività processuali in sede di rinvio, volte a pervenire al proscioglimento con formula di merito. Invero, questa Corte ha già da tempo sottolineato l'essenzialità che riveste il contraddittorio, anche ai fini dell'accertamento della causa estintiva del reato (sentenza n. 91 del 1992), nonché la rilevanza dell'interesse dell'imputato prosciolto per estinzione del reato a sottoporre la mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie alla verifica di un giudice di merito, piuttosto che alla Corte di cassazione (sentenza n. 249 del 1989, relativa alla disciplina del pre vigente codice di procedura penale). Coerente con tali principi, del resto, è l'art. 469 cod. proc. pen., che, nel consentire al giudice di primo grado la possibilità di definire il giudizio con sentenza adottata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e salva l'applicabilità del comma 2 di tale articolo, prevede che detta sentenza sia adottata «sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono», sicché l'istituto, pur perseguendo la finalità deflattiva di evitare i dibattimenti superflui, comunque non priva le parti del diritto all'ascolto delle loro ragioni. Occorre inoltre sottolineare che la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recupera bile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito». 2.4.Nel caso di specie, la sentenza della Corte di appello non è stata pronunciata de plano ma all'esito del dibattimento con la conseguenza che era onere del ricorrente allegare gli specifici indicatori della sua manifesta innocenza (in tesi) negletti dalla sentenza impugnata. 2.5.11 concetto di "evidenza", invero, presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva, che ogni dimostrazione appaia superflua, concretizzandosi, così in qualcosa di più di quanto la legge 3 richieda per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato. Se l'"evidenza" non fosse concepita in tali termini, si equiparerebbero ingiustificatamente le situazioni prese in considerazione dall'art. 530, comma 1, cod. proc. pen. con quella contemplata nel secondo comma dell'art. 129, sostanzialmente stralciando, dal contesto di quest'ultima disposizione, la aggettivazione che la contraddistingue, e che, operativamente, implica la prevalenza di una formula decisoria su un'altra e il superamento della carenza di potestà giurisdizionale (in questi termini, Sez. 4, n. 12724 del 28/10/1998, Fermo, Rv. 180023 - 01; più recentemente, cfr. Sez. 2, n. 9174 del 19/02/2008, Palladini, Rv. 239552 - 01, secondo cui la "evidenza" richiesta dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., presuppone, infatti, la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia). 2.6.Come autorevolmente affermato da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01, (n presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. 2.7.Ne consegue che, al fine di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il giudice dell'appello non può compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze - emergenti "ictu oculi" dagli atti - idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato ovvero la sua rilevanza penale (Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679 - 01). 2.8.Sicché l'imputato che lamenti la mera violazione del contraddittorio, senza contemporaneamente allegare l'evidenza della propria innocenza in base a prove non potute illustrare in appello proprio a causa della mancata partecipazione al processo, non ha interesse a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello. 2.9.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che 4 si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. 3.11 ricorso di BR. 3.1.11 ricorso di BR non è manifestamente infondato e tanto giova alla corretta instaurazione del rapporto processuale di impugnazione che consente la rilevazione d'ufficio della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. 3.2.Pur considerando la contestata recidiva qualificata e tutti i periodi di sospensione del dibattimento, i reati a lui ascritti (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, l'ultimo dei quali contestato come commesso il 27/03/2011), sono estinti per prescrizione, al più tardi, il 16/10/2022. 3.3.Giova, come detto, la non manifesta infondatezza del ricorso, in particolare del secondo motivo. 3.4.A fronte di 13 contestazioni, il GUP aveva dedicato alla posizione del ricorrente metà pagina 4 e metà pagina 5 della sentenza. La Corte di appello, pur dando atto della sinteticità della motivazione della prima sentenza, ne aveva ciò nondimeno condiviso il ragionamento ad esso rinviando nel confutare le precise ed analitiche critiche mosse dall'imputato al modo con cui erano state lette ed interpretate le conversazioni telefoniche delle quali erano stai trascritti stralci. 3.5.La motivazione "per relationem" è espressamente consentita quando i motivi di appello si limitano a riproporre questioni già articolatamente esaminate e risolte dal giudice di primo grado senza apportare alcun elemento di novità. In questi casi il giudice di appello non è tenuto a riesaminare dettagliatamente questioni riferite solo sommariamente dall'appellante nei motivi di gravame e sulle quali si sia già soffermato il primo giudice con argomentazioni (non specificamente e criticamente censurate dall'appellante) ritenute esatte ed esenti da vizi logici dal giudice di appello (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, BR, Rv. 259929; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, Santapaola, Rv. 256435, Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722; Sez. 5, n. 7572 del 22/04/1999, Maffeis, Rv. 213643). 3.6.Nel caso di specie non può affermarsi che il GUP avesse motivato in modo esauriente su tutte le questioni poste dall'appellante (e del resto la Corte di appello ne dà atto), sì che appare un fuor d'opera il tralascio rinvio di quest'ultima al primo Giudice. 3.7.Ne consegue che, assorbite tutte le altre questioni, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti del BR per estinzione per prescrizione dei reati a lui ascritti. 5
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di BR AN perché i reati a lui ascritti sono estinti per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di OP LE che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17/11/2022.