Sentenza 15 gennaio 2015
Massime • 1
L'inosservanza da parte del giudice dell'obbligo di astensione riconducibile alle "gravi ragioni di convenienza", di cui all'art. 36, comma primo, lett. h), cod. proc. pen., che non costituisce motivo di ricusazione, non comporta una nullità generale ed assoluta della sentenza, non incidendo sulla capacità del giudice e potendo unicamente rilevare sotto il profilo disciplinare.
Commentario • 1
- 1. La conversione del sequestro conservativo in pignoramentoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 aprile 2020
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 320) Il fatto La Corte di appello di Cagliari respingeva l'opposizione proposta ex art. 667 c.p.p., comma 4, e, per l'effetto, confermava il provvedimento con cui, in sede esecutiva, era stata accertata la conversione in pignoramento, ai sensi dell'art. 320 c.p.p., del sequestro conservativo di un immobile, appartenente ad un legale in relazione al procedimento penale in cui questi era imputato di appropriazione indebita ai danni di una cliente. Il sequestro era stato eseguito dietro decreto di autorizzazione adottato dal G.i.p. nel corso del procedimento, contestualmente all'emissione del decreto penale di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2015, n. 19292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19292 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 15/01/2015
Dott. DIOTALLEVI G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 98
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 43999/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA EL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, Sez. 3^ pen., n. 4451/14, pronunciata il 28 maggio 2014 e depositata il 20 giugno 2014; Sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
Sentita le richiesta del P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Carmine Stabile, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Sentito l'Avv. Pediluca Francesco del foro di Monza, difensore del ricorrente, che si è riportato ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. RA EL propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, Sez. 3^ pen., n. 4451/14, pronunciata in data 28 maggio 2014 e depositata il 20 giugno 2014. La decisione censurata ha confermato la condanna dell'odierno ricorrente per aver commesso il delitto di cui all'art. 628 c.p. in danno della Banca Intesa San Paolo, Ag. n. 1028, di Milano (capo 3a).
2. Il ricorso si articola in quattro distinti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), l'inosservanza di norme penali sostanziali e processuali, nonché la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla composizione del Collegio giudicante in sede di appello. Più precisamente, viene evidenziato che la difesa aveva segnalato al Collegio in questione che il relativo presidente (dott. Soprano Arturo) aveva già giudicato il medesimo imputato in due precedenti occasioni, per identiche ipotesi di reato;
si sottolinea altresì che il giudice del gravame ha risposto a tale rilievo difensivo affermando che non era stata sollevata formale ricusazione e che la situazione prospettata non rientrava tra i casi di astensione obbligatoria di cui all'art. 36 c.p.p. Ex adverso, il ricorrente argomenta che la circostanza portata all'attenzione dell'organo giudicante sarebbe stata riconducibile all'ipotesi, residuale e "di chiusura", descritta dall'art. 36 c.p.p., comma 1, lett. h), e che, pertanto, la prospettazione difensiva avrebbe dovuto essere fatta oggetto di un prudente apprezzamento, del tutto mancante nella pronuncia impugnata. Inoltre, si rileva che nessun effetto preclusivo poteva farsi discendere dalla mancata formulazione, ad opera della medesima difesa, di un'istanza di ricusazione, dal momento che l'art. 37 c.p.p. non consente di proporre una simile istanza nei casi sussumibili nella fattispecie di cui al menzionato art. 36, comma 1, lett. h).
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), d) ed e), l'inosservanza ed erronea applicazione di norme sostanziali e processuali, la mancata assunzione di una prova decisiva e la mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione, in merito alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, al mancato esperimento della ricognizione personale richiesta e all'utilizzo delle contestazioni. Nello specifico, viene dedotto che il giudice di seconde cure ha escluso la necessità della ricognizione personale, regolata dall'art. 213 c.p.p., domandata dalla difesa con una motivazione illogica e giuridicamente erronea, nella parte in cui ha asserito che il lungo tempo già trascorso dal momento di consumazione del fatto avrebbe vanificato il ricordo dei testimoni, senza però tener presente che questo notevole intervallo temporale era da addebitarsi unicamente all'inerzia dell'accusa, laddove invece la stessa difesa aveva sempre richiesto, sia nella fase delle indagini preliminari sia nel dibattimento di primo grado, che si procedesse alla indicata ricognizione. Da questo diniego sarebbe discesa un'ulteriore illegittimità, consistita nel recupero, mediante lo strumento delle contestazioni e ai fini della prova della colpevolezza dell'imputato, di atti d'indagine, quali i riconoscimenti fotografici compiuti dai testimoni, effettuati in assenza del necessario contraddittorio tra le parti. La mancata ricognizione avrebbe inoltre determinato la mancata assunzione di una prova decisiva, sostituita da meri "surrogati di prova".
2.3. Con il terzo motivo, la parte impugnante si duole, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), dell'inosservanza ed erronea applicazione di norme sostanziali e processuali, nonché della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alle dichiarazioni rese, in dibattimento, dai testimoni escussi.
In primo luogo, si evidenzia il salto logico che la Corte territoriale avrebbe compiuto nello stabilire una corrispondenza univoca tra la descrizione della "persona rimasta fuori dall'agenzia", operata dai suddetti testimoni, ed il RA, senza tuttavia aver mai visto quest'ultimo, non essendo il medesimo presente nell'udienza di appello.
Si contesta poi la ricostruzione, da parte di entrambi i giudici del merito, della fisionomia del viso del soggetto identificato con la persona del RA. Più nel dettaglio, si sostiene che le ritenute caratteristiche del suddetto viso, descritto dal giudice dell'appello come "pieno e tondo" e con la pelle "butterata", non potrebbero ricavarsi con certezza ne' dai fotogrammi della videosorveglianza, essendo il volto ivi ripreso, per ammissione dello stesso giudicante, "parzialmente travisato", ne' dalle deposizioni testimoniali raccolte in dibattimento, dal momento che ciascun attributo era stato riferito da un solo teste e, per di più, soltanto a seguito delle contestazioni del pubblico ministero. Muovendo da queste premesse, si censura altresì la scelta di non procedere ad alcun esperimento biometrico.
Viene quindi ravvisato il travisamento delle dichiarazioni rese dai testimoni. Riguardo alla deposizione del teste RO, si sottolinea che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, questi non avrebbe riconosciuto con certezza, bensì soltanto in termini dubitativi, l'imputato. Inoltre, si pone in evidenza la circostanza che il RO, al contrario della teste UA, aveva riferito che il "secondo rapinatore", identificato con il RA, non era mai entrato nella banca, palesando così un'incertezza quanto allo svolgimento dei fatti. Con riferimento alla deposizione testimoniale della UA, si rileva che la stessa aveva dichiarato di non ricordare quasi nulla del secondo rapinatore e che, anche dopo la lettura del verbale di individuazione fotografica del 12 febbraio 2010 da parte del P.M., essa aveva identificato l'imputato con l'altro rapinatore, quello presente all'interno dell'istituto di credito, fatto quest'ultimo non derubricabile ad un mero "falso ricordo". Nel prosieguo delle sue dichiarazioni, la medesima teste aveva poi affermato di non aver visto in faccia il "secondo rapinatore" e di aver proceduto al riconoscimento, in sede di indagini preliminari, sulla base di una semplice somiglianza.
Relativamente alla deposizione del teste LL, viene contestata l'osservazione della Corte territoriale secondo cui questi avrebbe affermato l'esistenza di una "notevole somiglianzà" tra l'imputato ed il "secondo rapinatore", argomentando che questi avrebbe reso dichiarazioni assolutamente confuse ed incerte. Un'analoga doglianza viene formulata per quanto attiene alla testimonianza della sig.ra ZA.
Da ultimo si segnala che la decisione di seconde cure avrebbe cancellato la distinzione, operata in primo grado, tra le deposizioni dei primi due testi citati e quelle degli ultimi due, alle quali, nel grado precedente, era stato riconosciuto soltanto un ruolo ad adiuvandum.
2.4. Con il quarto motivo, infine, si deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), l'inosservanza ed erronea applicazione di norme sostanziali e processuali, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio comminato. In particolare, si argomenta che la considerazione circa la "... personalità dell'appellante dimostrata nel suo percorso professionale di criminalità", sulla base della quale la Corte territoriale ha fondato la propria decisione in merito alla dosimetria della pena, non avrebbe potuto essere desunta dal casellario giudiziario dell'imputato. Tale considerazione, al pari di quella concernente il presunto "... carattere incline alla commissione di rapine ..." sarebbe stata frutto di un mero pregiudizio, fondato sui trascorsi del RA.
Inoltre, viene rilevato che, ancorando il trattamento punitivo ad una pluralità di rapine asseritamente commesse, il giudice dell'appello avrebbe finito per ovviare all'impossibilità di ricorrere alla "recidiva di diritto", creando una "recidiva di fatto". Infine, si sottolinea che il riferimento alla commissione del delitto "... in banca con un complice armato ..." costituirebbe una mera riproposizione del dettato delle relative disposizioni incriminatrici di cui all'art. 628 c.p., commi 1 e 3. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. Per ciò che concerne il primo motivo di impugnazione, occorre rilevarne l'infondatezza. Questa stessa Sezione della Suprema Corte ha già avuto modo di statuire che l'eventuale violazione, da parte del giudice, degli obblighi di astensione prescritti dall'art. 36 c.p.p. non comporta una nullità generale ed assoluta, ex art. 178 c.p.p., lett. a), non incidendo sulla sua capacità e potendo quindi rilevare unicamente in sede di responsabilità disciplinare (v. Cass. pen., Sez. 2, 7 maggio 2013, dep. 5 settembre 2013, Braccini e altri, n. 36365, rv. 256872; in termini analoghi si sono espresse anche Cass. pen., Sez, 2, 4 aprile 1997, Migliorisi, n. 10474, rv. 210455 e Cass. pen., Sez. 1, 28 aprile 1993, Spampinato, n. 1831, rv. 194273). Il principio giuridico ora enunciato rimane fermo anche quando il suddetto obbligo di astensione non faccia sorgere in capo all'imputato il diritto a chiedere la ricusazione del medesimo giudice, come accade nell'ipotesi di cui all'art. 36 c.p.p., comma 1, lett. h), non essendo tale disposizione espressamente richiamata dal successivo art. 37 c.p.p., che individua, in via tassativa, le situazioni in presenza delle quali la ricusazione può essere domandata. Contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno ricorrente, la mancata attribuzione all'imputato della specifica prerogativa processuale da ultimo indicata costituisce, infatti, un ulteriore argomento a sostegno della tesi che esclude che l'imputato stesso possa lamentare la nullità di una sentenza che non abbia rilevato la sussistenza di un obbligo di astensione di uno o più componenti dell'organo giudicante o che, comunque, non abbia compiutamente motivato sul punto.
Ciò poiché sarebbe del tutto irragionevole pensare che il legislatore, in presenza di una situazione potenzialmente riconducibile alle "gravi ragioni di convenienza" di cui parla il precitato art. 36, comma 1, lett. h), abbia, da un lato, precluso all'imputato la possibilità di accedere all'istituto processuale della ricusazione e, dall'altro, consentito alla medesima parte di far valere un vizio di nullità della sentenza pronunciata dal giudice che, eventualmente, si sarebbe dovuto astenere. Viceversa, deve ritenersi che, negando alle parti la possibilità di ricusare il giudice per la ragione indicata dal summenzionato art. 36, comma 1, lett. h), l'ordinamento processuale abbia inteso impedire loro di svolgere qualsiasi contestazione sul punto, rimettendo alla valutazione discrezionale dei singoli giudici e degli organi chiamati a decidere, ex art. 36 c.p.p., comma 4, sull'eventuale dichiarazione di astensione la verifica circa la ravvisabilità di una "grave ragione di convenienza".
D'altronde, non bisogna dimenticare che la preclusione a presentare istanza di ricusazione per il motivo di cui al più volte richiamato art. 36 c.p.p., comma 1, lett. h), trova la sua giustificazione, sul piano delle garanzie costituzionali, nell'esigenza di evitare una proliferazione di contestazioni pretestuose e strumentali circa l'imparzialità del giudice, in dispregio dei principi costituzionalmente rilevanti di ragionevole durata del processo e del giudice naturale (cfr. Cass. pen., Sez. 2, 19 giugno 2007, dep. 12 luglio 2007, Berlusconi e altri, n. 27611, rv. 239215), proliferazione che sarebbe diretta conseguenza dell'indeterminatezza della causa di astensione in esame. L'esigenza pocanzi delineata risulterebbe del tutto compromessa laddove si ammettesse la nullità e la conseguente impugnabilità della decisione emessa da un giudice che si sia venuto a trovare in una situazione potenzialmente riconducibile nell'alveo dell'art. 36, comma 1, lett. h); peraltro, lo strumento impugnatorio determinerebbe un aggravamento, in termini di economia processuale, ancora maggiore di quello discendente da un'eventuale istanza di ricusazione, dal momento che un suo accoglimento comporterebbe la regressione del procedimento ad un grado di giudizio precedente.
In definitiva, si giunge perciò ad affermare che l'imputato può soltanto "sollecitare", in via informale, l'astensione del membro di un Collegio giudicante per il quale possa prefigurarsi la situazione di cui all'art. 36 c.p.p., comma 1, lett. h), ma non ha a disposizione strumenti processuali che gli consentano di censurare la mancata astensione del medesimo decidente, ne' nell'ambito dello stesso grado del procedimento ne' in sede di impugnazione. Questa conclusione permette di superare l'argomento di parte ricorrente secondo cui la Corte territoriale avrebbe dovuto esporre gli specifici motivi che l'avevano portata a negare l'opportunità dell'astensione del presidente del Collegio. Infatti, anche qualora si ammettesse il difetto motivazionale dedotto nel ricorso, questa Corte non potrebbe comunque, alla luce di quanto si è visto, sindacare il mancato rilievo, da parte del giudice del grado precedente, di una causa di astensione e, dunque, non potrebbe neppure dichiarare, su questa sola base, la nullità della sentenza impugnata.
1.2. Venendo al secondo motivo di ricorso, anch'esso appare privo di fondamento. Tale motivo censura la decisione, assunta dalla Corte territoriale, di non procedere alla riapertura dell'istruttoria dibattimentale, al fine di esperire il mezzo di prova della ricognizione personale, disciplinato dagli artt. 213 e ss. c.p.p., così come richiesto dalla difesa. A tal proposito, occorre anzitutto ribadire che il giudice dell'appello, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 1, qualora non vengano in considerazione prove sopravvenute alla pronuncia di primo grado, dispone di un potere di libero apprezzamento circa la decisività delle prove la cui assunzione venga richiesta dalle parti;
semplicemente, in caso di rigetto della domanda istruttoria di parte, detto giudice è tenuto a motivare sulla carenza di decisività degli incombenti proposti, ossia sulla loro inidoneità a condurre ad una diversa valutazione degli elementi probatori già presenti in atti, superando eventuali contraddizioni tra gli stessi ovvero inficiandone la valenza dimostrativa (si veda, da ultimo, Cass. pen., Sez. 6, 26 settembre 2013, dep. 14 gennaio 2014, Ceroni, n. 1249, rv. 258758).
Ciò posto, va rilevato che, per ciò che concerne specificamente la presente causa, la Corte d'appello di Milano, nel rifiutarsi di procedere alla ricognizione personale richiesta dall'appellante, ha pienamente assolto a questo secondo compito. Più precisamente, nella sentenza di seconde cure si argomenta che una ricognizione personale dell'imputato non avrebbe avuto alcuna utilità, stante la lontananza, nel tempo, del fatto di reato per il quale si procedeva. Siffatta motivazione appare esente da vizi logici;
era ed è del tutto conforme a ragione pensare che i testimoni che, nel corso delle indagini preliminari, avevano riconosciuto nell'imputato uno dei due rapinatori non disponessero di un ricordo così vivo e "fresco" da rendere attendibile un'eventuale ricognizione da loro effettuata. A nulla può valere, e contrario, l'argomento prospettato dal ricorrente secondo cui il motivo addotto dalla Corte territoriale non si sarebbe configurato qualora si fosse proceduto a disporre, anteriormente al giudizio d'appello e, quindi, in sede di incidente probatorio o di giudizio di primo grado, la domandata ricognizione;
ciò poiché il giudice dell'appello è chiamato a valutare la necessità di assumere nuove prove allo stato degli atti (cfr., ex permultis, Cass. pen., Sez. 6, 26 febbraio 2013, dep. 9 maggio 2013, Ferrara, n. 20095, rv. 256228) e non sulla base di situazioni e di scansioni procedimentali pregresse.
A quanto sin qui evidenziato deve poi aggiungersi che il giudice di seconde cure ha fatto discendere la non decisività della prova richiesta dalla difesa anche da un'ulteriore osservazione, con cui ha sottolineato che gli stessi soggetti che avrebbero dovuto procedere alla ricognizione avevano già effettuato, nel corso del dibattimento di primo grado, un nuovo riconoscimento fotografico;
osservazione di nuovo esente da vizi logici capaci di invalidarla. Deve quindi confutarsi anche l'ulteriore doglianza di parte ricorrente, secondo cui il "vuoto" lasciato dal mancato esperimento del riconoscimento personale sarebbe stato colmato "surrogati" di prova, ossia dai verbali di individuazione fotografica dell'imputato, da parte dei testimoni oculari in parola, acquisiti al dibattimento in maniera illegittima. In realtà, l'esame delle due sentenze di merito, nonché dei verbali delle deposizioni in udienza dei testimoni anzidetti, richiamati dall'odierno impugnante, mostra chiaramente che le "individuazioni" in discorso sono state impiegate in maniera giuridicamente ineccepibile, ossia al fine di effettuare le contestazioni ex art. 500 c.p.p.. Un simile utilizzo processuale di questi atti di identificazione, del resto, è pacificamente ammesso da una costante e consolidata giurisprudenza di legittimità (si veda, tra le pronunce più recenti, Cass. pen., Sez. 5, 16 ottobre 2013, dep. 21 febbraio 2014, Caracciolo e altro, n. 8423, rv. 258944) e risulta pienamente rispettoso del principio di formazione della prova in dibattimento.
Infine, deve escludersi che dall'omesso esperimento della ricognizione personale sia dipesa la mancata acquisizione al processo di una "prova decisiva" favorevole all'imputato, come tale censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d). Ciò per una duplice ragione. Da un lato, la dimostrata e ampiamente motivata carenza di utilità, ai fini della definizione del giudizio d'appello, della menzionata ricognizione porta inesorabilmente a concludere che da essa non sarebbe stato possibile ricavare alcuna "prova decisiva".
Secondariamente, va rimarcato che, in ogni caso, la ricognizione personale è inidonea ad acquisire il carattere di "prova decisiva", trattandosi di prova aperta ad ogni esito (v. Cass. pen., Sez. 6, 3 ottobre 2012, dep. 9 novembre 2012, Ritorto e altri, n. 43526, rv. 253708 e Cass. pen., Sez. 2, 10 novembre 2006, dep. 23 novembre 2006, Giocondo, n. 38883, rv. 235310).
1.3. Il terzo motivo di ricorso appare, a sua volta, privo di pregio. Esso, per ragioni di comodità espositiva, può essere diviso in due parti fondamentali.
1.3.1. Nella prima di esse, viene evidenziato un presunto "salto logico" della sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice dell'appello ha stabilito una corrispondenza tra la persona dell'odierno ricorrente e la descrizione di uno dei due rapinatori fatta dai testimoni oculari, senza aver mai visto personalmente il primo.
Questa doglianza è agevolmente superabile notando che, come risulta dalla sentenza di primo grado, cui la decisione d'appello rinvia ad integrazione di quanto da essa statuito, erano state depositate in atti foto segnaletiche dello stesso RA, che anche la Corte d'appello poteva quindi visionare. Da queste foto il giudice del gravame ha potuto indubbiamente trarre, quantomeno, le fattezze del volto dell'imputato, poi confrontate con la descrizione emergente dalle deposizioni testimoniali rese in dibattimento e con i fotogrammi registrati dalle telecamere.
1.3.2. Nella seconda parte del motivo di impugnazione qui trattato vengono, invece, messi in rilievo una serie di presunti travisamenti delle prove testimoniali acquisite al processo.
A questo riguardo è necessario, per prima cosa, rilevare che le decisioni di merito integrano una cd. "doppia conforme", di contenuto condannatorio;
come questa Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare, in una simile ipotesi l'indicato vizio di travisamento della prova non può essere fatto valere, salvo che il giudice dell'appello, nel rispondere ai motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio che non siano stati esaminati dal primo giudice (si veda, ex permultis, Cass. pen., Sez. 4, 12 dicembre 2013, dep. 29 gennaio 2014, Capuzzi e altro, n. 4060, rv. 258438). La seconda situazione non è riscontrabile nel caso sottoposto allo scrutinio del presente Collegio, dal momento che la Corte territoriale si è limitata a realizzare una rivalutazione dello stesso materiale probatorio acquisito in primo grado, senza apportare alcun mutamento al ragionamento condotto dal Tribunale in punto di prova.
Queste brevi considerazioni sarebbero di per sè sufficienti a dichiarare infondati i profili di censura relativi ai summenzionati travisamenti;
ad ogni modo, anche laddove si entri nel merito delle questioni ivi prospettate, l'esito decisorio pocanzi accennato non muta. A detta del ricorrente, la sentenza d'appello avrebbe travisato il contenuto delle deposizioni rese dai testimoni oculari del fatto di rapina per cui è stata pronunciata la condanna, ritenendo erroneamente che dalle stesse emergesse, in maniera certa, l'identificazione del RA con il "secondo rapinatore", rimasto fuori dalla banca.
Prima di esporre le ragioni che conducono il presente Collegio a disattendere l'allegazione difensiva appena riassunta, è bene precisare che la condanna oggetto di contestazione si fonda, inter alia, su prove riconducibili al genus delle cd. "individuazioni fotografiche", raccolte, nell'immediatezza del fatto, dalla polizia giudiziaria. Si tratta, nello specifico, di "prove atipiche" assimilabili alla prova dichiarativa, dal momento che esse consistono in dichiarazioni con cui si da atto di una precedente operazione ricognitiva informale (v. Cass. pen., Sez. 6, 27 novembre 2012, dep. 20 dicembre 2012, Aleksov, n. 49758, rv. 253910). Siffatte dichiarazioni assumono valore probatorio soltanto qualora siano riprodotte o comunque confermate in sede dibattimentale, nel contraddittorio tra le parti (v. Cass. pen., Sez. V, 16 ottobre 2013, dep. 21 febbraio 2014, Caracciolo e altro, n. 8423, rv. 258944);
inoltre, esse possono fondare, da sole, una pronuncia di condanna unicamente laddove esprimano una certezza assoluta e non siano legate a impressioni e sensazioni personali del dichiarante, ma risultino ancorate a dati oggettivi, quali, ad es., dei particolari tratti somatici individualizzanti della persona riconosciuta (v. Cass. pen., Sez. 2, 16 ottobre 2012, dep. 23 novembre 2012, Abbate, n. 45787, rv. 254353).
Fissate queste coordinate generali, va rilevato che la prova fondamentale che sorregge le condanne di merito è rappresentata dall' "individuazione" compiuta dal teste RO;
questi, sentito dalla polizia giudiziaria il giorno stesso della rapina, ha identificato in maniera certa l'imputato, enumerando, peraltro, una serie di caratteristiche dell'aspetto esteriore di quest'ultimo, quali il "viso pieno e tondo", l'altezza e la robustezza, la "pelle butterata". Queste dichiarazioni sono state confermate dal medesimo teste in dibattimento, su specifica contestazione del pubblico ministero, e il ricorrente non ha allegato alcun elemento, eventualmente emerso dall'escussione del teste in parola, capace di minare il carattere di certezza dell'originario riconoscimento. La parte ricorrente si è limitata semplicemente a riportare una serie di dichiarazioni, peraltro estrapolate dal loro contesto, rese dal RO in sede di esame e controesame dibattimentali, le quali esprimono meri "vuoti di memoria"; dimenticanze più che giustificabili sul piano logico, stante il considerevole intervallo di tempo trascorso dalla commissione del fatto illecito, e che comunque non inficiano la certezza della "individuazione" effettuata dinanzi agli organi di polizia giudiziaria e confermata in dibattimento.
Pertanto, non può ravvisarsi alcun travisamento della deposizione testimoniale del RO. La prova così acquisita, che già di per sè potrebbe bastare a fondare una decisione di condanna, trova poi una serie di riscontri oggettivi, che ne rafforzano la valenza dimostrativa. In primo luogo, vi è l'ulteriore "individuazione fotografica" effettuata dalla teste UA e, a sua volta, ribadita in dibattimento;
anche qualora si dovesse ritenere, in accordo con quanto dedotto dal ricorrente, che tale identificazione non presentasse carattere di certezza, non se ne potrà comunque negare la significatività, come elemento di supporto al riconoscimento operato dal RO, anche in considerazione della circostanze che le caratteristiche fisionomiche descritte dai due testi in gran parte coincidono.
D'altronde, la dedotta incompatibilità tra le dichiarazioni rese dai due testi, legata al fatto che il RO ha dichiarato che il "secondo rapinatore" non era entrato in banca, laddove invece la UA ha riferito che lo aveva visto entrare, in realtà non sussiste;
i due testimoni si riferiscono a fasi diverse e successive della rapina, per cui è del tutto logico che, sul punto, riferiscano fatti diversi.
Ulteriori riscontri sono poi costituiti dalle dichiarazioni rese dai testi LL e ZA, che hanno parlato, anche in dibattimento, di una somiglianzà tra il RA ed uno dei due rapinatori. Infine, vi sono i fotogrammi registrati dalle telecamere di sorveglianza. Essi rappresentano dati probatori di particolare importanza e rilevanza dal momento che, come emerge dalla lettura di pag. 5 della sentenza di primo grado, il rapinatore è stato ripreso in primo piano, con il volto interamente scoperto;
il Tribunale, peraltro, ha espressamente specificato che, nonostante un parziale occultamento del volto, mediante una sciarpa ed un paio di occhiali scuri, erano ben visibili i lineamenti facciali.
In conclusione, possiamo dire che l'identificazione del RA con uno dei rapinatori sia stata ampiamente provata, con motivazione scevra da vizi di logicità e da eventuali travisamenti delle prove dichiarative.
1.4. Infine, il quarto ed ultimo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile. Il ricorrente deduce, innanzitutto, che il giudice dell'appello, nel giudizio di commisurazione della pena, avrebbe fatto riferimento a precedenti penali non risultanti dal certificato del casellario giudiziale.
A tal proposito deve però rilevarsi che, con la sentenza di primo grado, era stato dato atto di due ulteriori condanne definitive per delitti identici a quello oggetto della presente causa, intervenute successivamente alla commissione di quest'ultimo e risultanti dal certificato penale relativo al medesimo imputato. La sussistenza di queste condanne definitive non è stata contestata dall'odierno ricorrente in appello e deve pertanto ritenersi che la questione dedotta in sede di legittimità sul punto sia tardiva. A ciò deve aggiungersi poi che il ricorrente non ha prodotto, dinanzi a questa Suprema Corte, il certificato del casellario da cui si evincerebbe quanto allegato nel ricorso in merito all'assenza di ulteriori fatti criminosi addebitabili al RA, violando così la regola dell'autosufficienza del ricorso stesso.
Erronea risulta altresì la doglianza con cui si sostiene che, valorizzando queste ulteriori condanne definitive, la Corte territoriale avrebbe finito per introdurre una sorta di "recidiva di fatto", non ammessa dal sistema. Occorre infatti tener presente che l'art. 133 c.p.p., comma 2, consente, al n. 3), di valutare, ai fini della ricostruzione della capacità a delinquere del condannato, anche la condotta di vita contemporanea o successiva al reato. Da ultimo, deve rimarcarsi che le modalità esecutive del reato, quali il fatto di aver commesso la rapina in una banca ed avvalendosi di un complice armato, che a detta del ricorrente non aggiungerebbero nulla rispetto alla fattispecie delittuosa emergente dal combinato disposto dell'art. 628 c.p., commi 1 e 3 non sono state valutate separatamente, bensì in una con il "percorso professionale di criminalità" palesato dal condannato;
la combinazione di questi due aspetti, giustifica, sul piano logico, la comminatoria di un trattamento sanzionatorio superiore al minimo edittale.
2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2015