Sentenza 3 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/06/2002, n. 7986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7986 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 7-986/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPPA E Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE- Primo Presidente f.f. - R.G.N. 19416/00 Dott. Rafaele CORONA Presidente di sezione 23241/00 - 22003 Dott. VA PRESTIPINO Consigliere Cron. - 1625 Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Rep. Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere H Ud. 21/02/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Vincenzo PROTO Consigliere - UFFICIO COPIE Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere Richiesta copia Studio Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere dal Sig. Make per diritti e 3 GIU 2002 Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere- IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da: COSMAN S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAPOSILE 10, presso lo studio dell' avocato GIAN CARLO MAGRI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
1 - ricorrente 2002
contro
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FARMACISTI 242 -1- EN AF-; intimata - e sul 2° ricorso n° 23241/00 proposto da: E.N.P.A.F. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FARMACISTI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato PAOLO LEOPOARDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SIMONE CICCOTTI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
COSMAN S.R.L.; - intimata avverso la sentenza n. 1618/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 15/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
uditi gli Avvocati Gian Carlo MAGRI, Simone CICCOTTI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso principale;
giurisdizione del per il resto ad unagiudice amministrativo, rinvio . -2- sezione semplice. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 26 marzo 1997 la Cosman s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l' E.N.P.A.F. - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti - chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 983.601.583 a titolo di revisione prezzi in relazione al contratto di appalto stipulato il 1° giugno 1989, successivamente rinnovato, avente ad oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria di un complesso immobiliare di proprietà del convenuto. L'attrice deduceva che in data 6 marzo 1997 l' E.N.P.A.F. aveva comunicato di essere disponibile al pagamento della somma di L. 49.059.669 a titolo di revisione prezzi per il periodo dal luglio 1990 al giugno 1991, ma che tale importo non corrispondeva a quanto dovuto, neppure limitatamente al periodo contrattuale indicato. L'ente convenuto, costituitosi, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e contestava nel merito il fondamento della domanda. -Con sentenza del 3 novembre 3 dicembre 1998 il Tribunale riconosceva il diritto alla revisione limitatamente al periodo luglio 1990 - giugno 1991 e condannava l' E.N.P.A.F. al pagamento della somma di L. 58.381.042, con gli interessi legali dalla domanda. Proposto appello dalla Cosman s.r.l. ed appello incidentale dall' E.N.P.A.F., con sentenza del 28 aprile - 15 maggio 2000 la Corte di Appello di Roma rigettava entrambe le impugnazioni, affermando che correttamente il primo giudice aveva condannato l' ente al pagamento della somma sopra indicata, atteso che con delibera n. 17 del 5 marzo 1997 il consiglio di amministrazione dell' ente aveva riconosciuto il diritto alla revisione limitatamente ai lavori effettuati nel periodo dal luglio 1990 al giugno 1991. Peraltro in ordine alle ulteriori domande di revisione per i periodi successivi, inoltrate il 30 dicembre 1991 in relazione ai lavori eseguiti sino al 31 dicembre 1991, il 15 dicembre 1993 per quelli compiuti dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993, il 13 febbraio 1995 per quelli realizzati dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, doveva ravvisarsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, stante il mancato riconoscimento della revisione stessa con riguardo a detti periodi. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cosman s.r.l. deducendo quattro motivi illustrati con memoria. L' E.N.P.A.F. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell' art. 335 c.p.c., in quanto concernenti la medesima sentenza. Va innanzi tutto disattesa l' eccezione di inammissibilità del ricorso principale per difetto di specialità della procura apposta in calce, in quanto consistente in un generico mandato a rappresentare e difendere nel" presente giudizio ", atteso che l' inscindibile collegamento della procura stessa all' atto cui accede vale a determinarne la specialità, nel senso richiesto dall' art. 365 c.p.c., pur in mancanza di un espresso riferimento alla sentenza da impugnare ed al giudizio di cassazione ( v., tra le più recenti, Cass. 2001 n. 10550; 2000 n. 15509; 2000 n. 2 12870; 2000 n. 10732; 2000 n. 8789; 2000 n. 4171; 2000 n. 1241; S.U. 2000 n. 108; 2000 n. 46). Va esaminato con precedenza il ricorso incidentale, con il quale l' E..N.P.A.F., denunciando omissione, insufficienza o contraddittorietà zileva di motivazione su un punto decisivo della controversia, deduce che in sede di appello incidentale aveva chiesto che si dichiarasse il difetto di giurisdizione del giudice ordinario soltanto in relazione ai compensi revisionali per i periodi successivi al giugno 1991 e che pertanto la Corte di Appello, decidendo in conformità, avrebbe dovuto accogliere, e non rigettare il gravame. Tale ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Atteso invero che lo stesso ente ricorrente in via incidentale sostiene che in grado di appello aveva invocato la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle pretese della Cosman s.r.l. di revisione prezzi per i periodi successivi al giugno 1991 e che la Corte territoriale, confermando la pronuncia del primo giudice, aveva statuito in tal senso, appare evidente che il medesimo non ha alcun interesse a dolersi di detta pronunzia, in quanto pienamente conforme alle sue richieste. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando omissione e/o insufficienza di motivazione su un punto decisivo della controversia, si deduce che nell' escludere il diritto alla revisione prezzi per i periodi successivi al giugno 1991 la sentenza impugnata ha effettuato una errata lettura della delibera dell' E.N.P.A.F del 5 marzo 1997 e non ha rilevato la mancanza di corrispondenza tra il periodo in essa indicato e quello più limitato oggetto della prima domanda, nè ha tenuto in 3 considerazione i comportamenti assunti dall' ente al riguardo. Si sostiene altresì che la Corte di Appello si è limitata a recepire acriticamente la soluzione adottata dal primo giudice, svolgendo argomentazioni del tutto apodittiche ed assolutamente inidonee a rivelare la "ratio decidendi ". Con il secondo motivo, denunciando omissione e/o insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia concernente la natura e/o qualificazione della somma accordata a titolo di revisione prezzi, si deduce che la valutazione degli elementi probatori offerti dall' istruttoria svolta avrebbe dovuto comportare la definizione di detta somma quale acconto sul totale dovuto. Con il terzo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione della normativa in materia di revisione dei prezzi contrattuali di cui all' art. unico della legge 21 dicembre 1974 n. 700 e success. modif., si sostiene che il tenore letterale della delibera in oggetto evidenziava l' esercizio da parte dell' E.N.P.A.F. del potere di valutazione dell' "an" della revisione con riguardo a tutto l'arco temporale dell' appalto ed il conseguente integrale riconoscimento della revisione stessa per un importo complessivo corrispondente a quello accertato dai consulenti incaricati dal medesimo ente della relativa verifica. Con il quarto motivo, denunciando violazione dell' art. 360 n. 1 c.p.c., si censura il diniego di giurisdizione dell' autorità giudiziaria ordinaria relativamente ai periodi in contestazione, richiamando le argomentazioni svolte a sostegno dei precedenti motivi. I primi due motivi così sintetizzati, diretti a denunciare difetto di motivazione in ordine alla giurisdizione, sono inammissibili, atteso che, come è noto, la deduzione come motivo di ricorso per cassazione di una questione di giurisdizione non può svolgersi se non sotto il profilo della violazione delle norme ad essa relative, e non anche in relazione a vizi di motivazione sui punti di fatto dai quali essa dipende, in quanto all' insufficiente attività processuale del giudice di merito è chiamata a sopperire la Corte di Cassazione con una indagine anche sul fatto funzionale alla statuizione sulla giurisdizione, che si traduce in una motivazione sostitutiva di quella eventualmente incongrua del giudice di merito. Per quanto attiene alle residue doglianze, ne va rilevata l' infondatezza. Ed invero il chiaro tenore letterale della delibera in data 5 marzo 1997, comunicata alla Cosman s.r.l. il giorno successivo, con la quale, in relazione alle varie richieste della società appaltatrice di revisione prezzi in ordine ai lavori di cui al contratto di appalto stipulato il 1° giugno 1989 ed alle successive proroghe, il consiglio di amministrazione dell' E.N.P.A.F. disponeva la liquidazione della somma di L. 58.381.042 "a titolo di revisione prezzi dei lavori dalla stessa effettuati nel periodo luglio 1990 - giugno 1991", l' assenza di qualsiasi elemento indicativo dell' intenzione di configurare la somma liquidata come acconto su un futuro compenso, piuttosto che come unico compenso per il limitato periodo riconosciuto, la posteriorità di detta delibera a tutte le progressive istanze di revisione inoltrate dall' appaltatrice, non consentono di dubitare della precisa volontà dell' ente appaltante di limitare la revisione prezzi al periodo indicato. A fronte di tale univoca volontà dell' E.N.P.A.F. trova applicazione il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite, secondo il quale in tema di opere pubbliche, ove l' Amministrazione committente abbia effettuato un riconoscimento "parziale" della revisione prezzi, ossia limitato a determinate partite o categorie di lavori, con esplicita o implicita esclusione di altri, ovvero a determinati maggiori oneri o ad un certo periodo di tempo, e l' appaltatore contesti la legittimità di tali limitazioni, reclamando l' integrale accoglimento delle proprie richieste, la relativa controversia esula dalla giurisdizione del giudice ordinario ed appartiene alla cognizione del giudice amministrativo, atteso che nella parte in cui dette istanze non hanno trovato accoglimento è in discussione la stessa spettanza della revisione, non la mera liquidazione del "quantum", e quindi una posizione di interesse legittimo rispetto al potere discrezionale dell' appaltante (v., tra le molte, Cass. S.U. 1999 n. 127; 1997 n. 4907; 1993 n. 10827; 1993 n. 10344; 1989 n. 4507; 1989 n. 1108). Correttamente pertanto la Corte di Appello, configurando l' elemento temporale fissato nella delibera in discorso come un dato tecnico diretto a spiegare effetti nella fase dell' "an" della revisione, e quindi rilevando che in relazione alla pretesa di revisione dei prezzi dei lavori eseguiti successivamente la società appaltatrice poteva vantare posizioni di mero interesse legittimo, ha ravvisato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione agli ulteriori periodi. L'esito della lite induce a compensare interamente tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione. 6
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale e rigetta il ricorso principale. Compensa le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili il 21 febbraio 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Vaincrushchary cioli 1. CANCELLIERE C OV AM Depositata in Cancelleria -3 GIU, 2002 oggi, lì A N A IL CANCELLIERE C R P U VA AM S AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 109T129.11 Registrato in data 1..GN 2003 A an. 34.935 456T 30,99 160,10 versate €. CENTOSESSANTA/10 p. Il Digenic Area Servizi TOT 160,10 (euro (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr M RACCICHINI) 10 8 0 0 .