Sentenza 30 novembre 2004
Massime • 1
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, gli agenti che svolgono attività investigative da infiltrati secondo quanto previsto dall'art. 97 del d.P.R. 9/10/1990, n. 309, non agiscono, nell'ambito dell'operazione svolta, come ufficiali di polizia giudiziaria con i poteri autoritativi e certificatori connessi alla qualifica, ma come soggetti che partecipano all'azione, con la conseguenza che non trova applicazione il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato di cui all'art. 62 del codice di rito, per cui le deposizioni da tali soggetti rese su quanto appreso dall'imputato nel corso dell'investigazione sotto copertura, sono utilizzabili in dibattimento.
Commentario • 1
- 1. Agente provocatore e processo equo (Cass. 37805/13)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 giugno 2020
Viola il processo equo la condotta del provocatore che assuma una rilevanza causale nel fatto commesso dal provocato se con essa viene suscitato un intento delittuoso prima inesistente. Deve ritenersi che l'attività degli agenti infiltrati deve essere circoscritta e coperta da garanzie anche quando si tratta di reati di particolare gravità e che l'intervento degli agenti provocatori, quando sia determinante per la commissione del reato (nel senso che senza il loro intervento il reato non sarebbe stato commesso), se utilizzato nel processo penale, può falsare irrimediabilmente il carattere equo del processo. Deve escludersi la violazione dell'quo processo quando risulti che l'indagato è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/11/2004, n. 6702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6702 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 30/11/2004
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 2137
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 020191/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA IR N. IL 10/03/1978 Albania;
avverso ORDINANZA del 02/04/2004 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BIANCHI LUISA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Sost. Proc. Gen. Cons. Dr. Francesco Iacoviello per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TA MI è stato arrestato, unitamente a RA AL, nella ritenuta flagranza del delitto di cui agli artt. 110 cp e 73 dpr 309/90, in quanto sorpreso nell'atto di consegnare ad agenti di polizia giudiziaria, operanti sotto copertura, due involucri contenenti gr. 525 e 535 di cocaina.
RA AL, all'udienza di convalida, rendeva dichiarazioni con le quali forniva una versione dei fatti volta a sostenere che il coinvolgimento di TA MI nella vicenda era del tutto casuale;
quest'ultimo si avvaleva della facoltà di non rispondere. Il Gip del Tribunale di Ravenna non credeva alla versione dei fatti narrata da RA e applicava ad entrambi gli indagati la misura della custodia cautelare in carcere.
Il Tribunale della libertà di Bologna confermava tale provvedimento. Ricorre per Cassazione il TA sostenendo la mancanza di gravi indizi del reato sotto il profilo che dovevano ritenersi inutilizzabili, ex art. 62 c.p.p., le dichiarazioni rese dagli indagati agli agenti sotto copertura durante le trattative;
egli era stato scagionato dal RA e la ritenuta inattendibilità di quest'ultimo era mera presunzione indimostrata.
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. Al riguardo osserva il Collegio che la censura mossa dal ricorrente con riferimento all'art. 62 c.p.p. è infondata dal momento che questa Corte, (sez. 4^, sentenza n. 33561 del 13/09/2001, ud. 29/05/2001 n. 0 1217, Rv. 220263), ha già avuto modo di chiarire che "In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, gli agenti che svolgono attività investigative da infiltrati secondo quanto previsto dall'art. 97 del DPR 9/10/1990, n. 309, non agiscono nell'ambito dell'operazione svolta, come ufficiali di polizia giudiziaria con i poteri autoritativi e certificatori connessi alla qualifica, ma come soggetti che partecipano all'azione, con la conseguenza che non trova applicazione il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato di cui all'art. 62 del codice di rito, e dunque, che le deposizioni da tali soggetti rese su quanto appreso dall'imputato nel corso dell'investigazione sotto copertura, sono utilizzabili in dibattimento".
Per di più nel caso di specie il compendio indiziario nei confronti dell'attuale ricorrente è costituito non tanto da quanto, l'agente sotto copertura ha riferito in ordine ai suoi contatti con il TA e alle dichiarazioni da questi fattegli, quanto piuttosto dagli eventi direttamente caduti sotto l'osservazione delle forze dell'ordine che hanno portato all'arresto dei due indagati al momento della consegna dello stupefacente.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23, comma 1^ bis, legge 8.8.1996, n. 332. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2005