Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/11/2004, n. 6702
CASS
Sentenza 30 novembre 2004

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Massime1

In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, gli agenti che svolgono attività investigative da infiltrati secondo quanto previsto dall'art. 97 del d.P.R. 9/10/1990, n. 309, non agiscono, nell'ambito dell'operazione svolta, come ufficiali di polizia giudiziaria con i poteri autoritativi e certificatori connessi alla qualifica, ma come soggetti che partecipano all'azione, con la conseguenza che non trova applicazione il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato di cui all'art. 62 del codice di rito, per cui le deposizioni da tali soggetti rese su quanto appreso dall'imputato nel corso dell'investigazione sotto copertura, sono utilizzabili in dibattimento.

Commentario1

  • 1Agente provocatore e processo equo (Cass. 37805/13)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 giugno 2020

    Viola il processo equo la condotta del provocatore che assuma una rilevanza causale nel fatto commesso dal provocato se con essa viene suscitato un intento delittuoso prima inesistente. Deve ritenersi che l'attività degli agenti infiltrati deve essere circoscritta e coperta da garanzie anche quando si tratta di reati di particolare gravità e che l'intervento degli agenti provocatori, quando sia determinante per la commissione del reato (nel senso che senza il loro intervento il reato non sarebbe stato commesso), se utilizzato nel processo penale, può falsare irrimediabilmente il carattere equo del processo. Deve escludersi la violazione dell'quo processo quando risulti che l'indagato è …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/11/2004, n. 6702
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6702
Data del deposito : 30 novembre 2004

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