Sentenza 15 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3751 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0375CASSAZ INE LA CORTE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.18322/98 Dott. Corrado CARNEVALE Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Cron.7956 Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI 1263 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Rep. Ud. 08/01/01Dott. Luigi MACIOCE Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA leen sul ricorso proposto da: - OR UI AN, elettivamente AC OV domiciliati in Roma, via Pierluigi da Palestrina 47, presso l'avv. Rinaldo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Geremia, che li rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente agli Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE avv.ti Guido Jorio di Torino e Gianmario Parola di Cuneo
- ricorrenti -
per diritti L. 6000
contro
IS EN, elettivamente domiciliato in Roma, via Pierluigi da Palestrina 63, presso l'avv.Mario Contaldi, che lo rappresenta e difende 145 13006 CANCELLERIA giusta delega in atti unitamente agli avv.ti Alessandro Riscossa di Torino ed Emma Giusta di Mondovì
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 560 del 19.5.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.1.2001dal 00662847 Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito l'avv. Jorio per i ricorrenti. Udito il P.M., 11 200i 1 in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Aurelio Golia che ha concluso per il rigetto del ricorso. CORTE S IC IONE UF C SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Richiesta copia studio Con scrittura 19.12.94 i geometri AC OV, MO UI dal Sig GEREMIA per dirig 082 e CI EN costituivano l'associazione professionale ZOOT il IL CANCELLERE denominata Studio Marengo Geometri Associati alla quale dall'1.1.95 si impegnavano a conferire le loro attività per l'esercizio in comune COR della libera professione. Con delibera 29.6.95 i geomm. AC e Richiesta copia sindic MO disponevano la esclusione del CI dalla predetta a.p. dal Sig. Contach 2000 sull'assunto che egli avrebbe il 22.2.294 stipulato atto di permuta, per dirith il A 5 GIU. 2001 quale procuratore, a condizioni diverse da quelle esposte nel rogito e Th che il medesimo avrebbe operato su conto corrente personale per l'amministrazione dei condomini, nonostante lo studio avesse aperto conti comuni appositi per tali gestioni. Con citazione del 24.7.95 il CI conveniva innanzi al Tribunale Cuneo 2 di Cuneo AC eVMO onde ottenere l'invalidazione della delibera di espulsione e chiedendo che, anche in ragione del comportamento scorretto e sleale dei convenuti (consistito nell'avere LIRE 2000 CANCELLERIA diffuso a terzi il contenuto nella delibera espulsiva), venisse risolto il contratto associativo per loro fatto e colpa e gli stessi venissero condannati al ristoro dei danni. Con sentenza 19.7.97 il Tribunale di BE235687 Cuneo dichiarava illegittima l'esclusione del CI, stante l'inapplicabilità dell'art. 2286 c.c., ma accertava il suo inadempimento BE235692 alle obbligazioni associative dall'1.1.95 (segnatamente per la BE235637) gestione individuale e separata del C.C. dei condomini amministrati) 2 pronunziando la risoluzione del suo rapporto ai sensi degli artt. 1453- 1459 c.c. La sentenza era impugnata in via principale dal CI, che reiterava le proprie disattese domande, e contestava la pretesa الامان ex adverso proposta e, in via incidentale, da AC evMO, che istavano per la conferma della esclusione ex art. 2286 c.c. e per la condanna del CI al ristoro dei danni. L'adita Corte di Torino con sentenza 19.5.98 accoglieva l'appello principale e dichiarava la convenzione 19.12.94 risolta per fatto e colpa dei geomm. AC e MO, che condannava a pagare al CI lire 85.645.000. Affermavano in motivazione i Giudici di appello che: Esattamente il Tribunale aveva negato rilievo agli addebiti per . comportamento del CI anteriore all'accordo 19.12.94: l'accordo innovava sotto più profili all'associazione professionale del 1988 ed estingueva il relativo rapporto. E poiché il CI aveva aderito alla statuizione di tale irrilevanza ante 1995 e controparti non avevano, sul punto, proposto appello incidentale ne discendeva la incontrovertibilità della indifferenza della condotta del CI per tal periodo. Quanto al tenore della lettera 20.6.95 inviata dal AC e del • MO a terzi, e preannunziante l'esclusione del CI dall'a.p., doveva escludersene la scorrettezza, sì che essa non integrava profili di inadempimento degli associati. Pieno fondamento avevano, invece, le doglianze mosse dal • CI alla riconduzione a proprio inadempimento contrattuale dell'utilizzo del c.c. personale per la gestione dei condomini 3 amministrati individualmente. Infatti, tale gestione individuale nonostante il contrario impegno preso con l'accordo 19.12.94 e come non considerato dal Tribunale, era assolutamente lecita, nulla essendo di contro per illiceità della causa - proprio la clausola dell'accordo per la quale l'amministratore avrebbe dovuto versare in un conto comune le somme pertinenti al singolo condominio e sol potendo in tale conto confluire il compenso dal CI percepito come amministratore. Parimenti insussistente era l'inadempimento del CI all'obbligo di versare nel conto comune gli interessi maturati sui Wu conti amministrati dal medesimo. Semmai sarebbe stato obbligo del CI versare sul conto comune gli emolumenti percepiti I Я dalle gestioni condominiali: ma a tale scopo AC e MO avrebbero dovuto metterlo in mora e non procedere in modo errato quanto pretestuoso ad una esclusione dall'a.p. che, in tal quadro, doveva ritenersi ingiustificata ed illecita. • Fondata era -- poi la richiesta del CI debitamente- formulata in conclusioni, di ottenere il ristoro dei danni sotto forma di liquidazione della "quota”, danni patiti per la dichiarata risoluzione dell'a.p. per fatto delle controparti. Dovevasi quindi riconoscere al CI il controvalore del conferito, applicando le norme sulla comunione e facendo capo al criterio proposto dal CTU, dalla cui ponderazione derivava l'importo di lire 85.654.000 pari alla quota del 28% del valore globale dell'a.p. Ancora fondata era la doglianza afferente le spese, poste a suo 4 intiero carico dal Tribunale nonostante quei Giudici avessero esattamente dichiarato inapplicabile l'esclusione ex art. 2286 c.c., stante l'indiscussa impossibilità di esercitare una professione in forma societaria e stante l'assenza di rinvii contrattuali a tali norme e, di converso, avendo riguardo alla possibilità di applicare l'art. 1459 c.C. Infondata, da ultimo, era la richiesta risarcitoria formulata dagli appellanti incidentali, non essendovi prova alcuna della percezione da parte del CI di compensi dalle gestioni condominiali separate. Per la cassazione di tale sentenza, i geomm. AC e MO le hanno proposto ricorso 29.10.98 ivi articolando cinque motivi. Il CI ha notificato controricorso il 4.12.98. Le parti hanno depositato memorie finali. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere respinto, nessuno dei cinque motivi sui quali esso si articola e che saranno appresso esaminati - meritando condivisione. AC 1. Con il primo mezzo AC e MO censurano la statuizione di inapplicabilità dell'art. 2286 c.c. formulata dai Giudici torinesi, posto che la indiscutibile incompatibilità della gestione associata con l'esercizio della professione sarebbe rilevante solo nei rapporti esterni e non sulla organizzazione interna dello studio. Rilevano, poi, che sarebbe stata indebitamente omessa l'applicazione ex officio dell'art. 24 comma 3° c.c. afferente 5 l'esclusione dell'associato per gravi motivi. Osserva il Collegio, quanto alla censura proposta sotto il primo profilo del motivo in esame, che, se è indiscutibile, allo stato della vigente legislazione generale, l'inidoneità dello studio professionale ad interloquire con il cliente sostituendosi al singolo professionista (S.U. 2077/94 e Cass. 1933/97-9500/97-10354/97-11922/00), è ben possibile che l'organizzazione dei rapporti interni dello studio associato venga modulata assumendo regole idonee a farne uno degli aggregati di interessi disponibili, quali società di persone, associazioni n.r., consorzi con attività esterna, gruppi europei di ber interesse economico (Cass. 4628/97). E di tale possibilità la Corte di Torino si è consapevolmente fatta carico, come non si è avveduta parte ricorrente, là dove (pag. 34), accanto all'esatta affermazione afferente la non applicabilità diretta delle regole societarie all'esercizio della libera professione (applicabilità che ha ritenuto esclusa nel permanente vigore della L. 1815/39), ha condotto indagine sull'accordo 19.12.94 alla stregua del principio di autonomia contrattuale (citando l'art. 1322 c.c.), ed ha finito per escludere che le parti avessero inteso richiamare anche indirettamente le regole stesse per disciplinare l'assetto interno, e nel suo ambito l'espulsione dell'associato, ed ha concluso nel senso che siffatta estromissione restava regolata dalle norme sull'inadempimento dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, ai quali doveva riportarsi la natura atipica del patto in esame. Del tutto inammissibile, è ,poi, il secondo profilo della doglianza in esame, posto che la prospettazionedella esistenza di una associazione n.r. al fine di applicare l'art. 24 comma 3° c.c. avrebbe dovuto essere proposta al Giudice di merito con espressa allegazione, in alternativa a quella, ab initio addotta e sempre coltivata (cfr. conclusioni trascritte a pag. 3 della sentenza), della espulsione da una società di persone, onde consentire alla Corte di merito di compiere anche sotto tale versante l'indagine condotta sul patto 19.12.94 e pervenuta alle surriferite - e neanche avvertite - conclusioni negative.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza per aver mancato di considerare che al CI era stato, anche e lle soprattutto, ascritto di aver operato tramite proprio autonomo conto bancario e per aver omesso di ritenere grave inadempimento il mancato apporto nel fondo comune dei compensi percepiti dalle gestioni condominiali. La doglianza è priva di fondamento. La Corte d'Appello, sotto il primo profilo, ha ben avuto presente la sussistenza di un patto contrattuale in base al quale l'agire del CI come professionista avrebbe dovuto comportare l'esclusiva utilizzazione del conto corrente dell'A.P. per le movimentazioni delle somme provento delle gestioni condominiali e consortili: ma è proprio dalla applicazione di tal patto alle gestioni dei contributi condominiali che la Corte ha esattamente tratto la conseguenza della nullità della previsione ai sensi dell'art. 1343 c.c. (pagg. da 17 a 20), in tal guisa rimuovendo il parametro contrattuale alla cui stregua l'agire 7 dell'associato avrebbe costituito il lamentato inadempimento. E su tal specifica statuizione i ricorrenti non hanno mosso censura. Quanto al secondo profilo, afferente il più particolare inadempimento del mancato riversamento su detto conto dei compensi gestionali, la censura è fuor di segno posto che la pronunzia in esame ha ben rammentato che il CI tal obbligo aveva ma ha anche ampiamente rilevato (pagg. 25 e 26) Я che AC e MO né ebbero a costituirlo in mora al proposito né mai in giudizio ebbero ed indicare l'esistenza e la consistenza dei compensi non versati nel solo semestre di riferimento, da tali Си circostanze deducendo, come non avvertito dai ricorrenti odierni, l'eccesso dell'espulsione rispetto al fine divisato (e quindi la scarsa importanza dell'inadempimento lamentato). E se per entrambi i profili la censura esposta in ricorso è da rigettare, affatto inammissibile è la nuova prospettazione contenuta nella memoria finale afferente pretesa appropriazione ex art. 646 c.p. commessa dal CI ed affatto irricevibile (art. 372 c.p.c.) l'irrituale documentazione a sostegno prodotta in allegato alla predetta memoria.
3. Con il terzo mezzo il ricorso censura la contraddizione che sarebbe insita nell'avere la Corte negato che le modalità ed il tenore della lettera 20.6.95 costituissero grave inadempimento e poi omesso di indicare quali “altri” fatti avrebbero potuto costituire loro inadempimento, della gravità imposta a fini risolutori dall'art. 1459 c.c., e semmai tali fatti individuando in palese ultrapetizione A criterio del Collegio non sussiste nè contraddizione né omessa pronunzia né, tampoco, ultrapetizione nel contestato decisum dei Giudici torinesi. Non si scorge, in primo luogo, alcuna contraddizione nell'iter motivazionale per il quale, esclusa con ampia motivazione la liceità della decisione espulsiva assunta dal AC MO, è proprio tale decisione, definita pienamente ingiustificata ed indebitamente improvvisa, a costituire grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali (pagg. 26 e 27 ed inizio pag. 30). Non vi è, pertanto ed in secondo luogo, alcun bisogno di interrogarsi su quali "altri” len fatti (diversi dalle pretese modalità ingiuriose della esternazione della decisione espulsiva) abbiano fondato la statuizione dell'inadempimento grave dei geomm. AC e MO, tali fatti essendo stati espressamente rinvenuti nel loro stesso agire espulsivo. Né, in terzo luogo, tale individuazione è frutto della lamentata ultrapetizione, posto che i Giudici torinesi (come fatto palese dalle conclusioni dell'appellante trascritte a pag. 2 della sentenza) vedevano loro sottoposta, quale causa petendi della invocata pronunzia risolutoria, non solo la deduzione delle cennate modalità scorrette della esternazione espulsiva ma anche, e prima ancora ("Dato atto che....", "Dato atto del..."), la illegittimità formale e sostanziale del provvedimento di esclusione.
4. Con ilter to motivo i geomm. AC e MO censurano la sentenza là dove avrebbe ritenuto incontestata - per difetto di g appello incidentale al proposito - la questione della irrilevanza del comportamento del CI anteriore all'1.1.95: a loro avviso l'avere i primi Giudici semplicemente dichiarato assorbita la questione nella statuizione di inadempimento del CI per comportamento posteriore all'1.1.95 avrebbe esonerato essi appellati pienamente vittoriosi in primo grado - da qualsiasi onere di impugnazione e reiterazione ex art. 346 c.p.c. La doglianza coglie certamente nel segno, là dove stigmatizza l'erroneità della proposizione della sentenza (pag. 12) implicitamente impositiva dell'onere di impugnazione incidentale di un capo espressamente dichiarato assorbito dai primi Giudici. Ma dimenticano i ricorrenti che siffatta proposizione non assume alcun rilievo decisivo nella statuizione di irrilevanza delle contestazioni ante 1.1.95, ben altre, e ben più ampiamente motivate, essendo le ragioni per le quali la Corte di merito non ha ritenuto di appuntare la sua attenzione su quelle contestazioni. Si trattava infatti di un segmento temporale dei rapporti tra i tre professionisti che, come accuratamente indicato (pagg. 10-11- 12), era regolato da una fonte contrattuale diversa per soggetti contraenti, per contenuti e per ambito cronologico ed il cui rapporto era stato, ad avviso della Corte torinese, radicalmente estinto il 19.12.94. E di qui - con la eliminazione della succitata erronea proposizione (art. 384 2° comma c.p.c) – la permanente - esattezza del decisum d'appello.
5. Con il quinto ed ultimo motivo, infine, i ricorrenti da un canto 10 denunziano come statuizione gravemente contraddittoria quella con la quale i Giudici d'appello, negato ingresso alle norme sulla società di persone, hanno poi riconosciuto al CI il diritto alla liquidazione della "quota" e dall'altro lamentano la mancata applicazione delle norme sullo scioglimento dell'associazione n.r.. La prima censura ad avviso del Collegio - non resiste ad una attenta e complessiva lettura dell'ampia motivazione al proposito offerta. La parola quota sintomaticamente posta tra virgolette nella motivazione (pag. 29 pen.rigo) è infatti utilizzata per - indicare il controvalore del conferimento del CI, in denaro o natura, all'a.p. e con espresso riferimento applicativo alle norme sulla comunione (pag. 30). Ditalchè, semmai, lungi dal denunziare inesistenti contraddizioni si sarebbe solo potuto evidenziare (come non fatto) l'inidoneità dei recepiti criteri di CTU allo scopo di individuare l'entità dell'apporto originario del CI. La seconda censura è, poi, inammissibile per le ragioni già esposte nella disamina del secondo profilo del primo mezzo. Respinto il ricorso, le spese di lite sostenute dal CI vanno poste a carico solidale dei soccombenti ricorrenti.
PQM
la Corte di Cassazione Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla refusione delle spese in favore del CI, liquidate in lire 432.500 per esborsi ed in lire 5.000.000 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma l'8 gennaio 2001 Il Cons.est. il Presidente Cluve жал вашии 113 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria " 1-5 MAR. 2001 IL CANCELLIERE JuriMini Ta 60000 3100001 __ IL CANCELLIERU Luisa Passinetti есту м н UFFICIO DELLE ENTRATE ROOM 2 Sem: 4 Registrato in data an22636 versate S. 310.000 trecentodiecimila p. Il Dirigente Area Servizi (lire (Dott.ssa Maria Graz PPO) Responsabile Servisi Giudiziari (Dr. M. RACICH 3